La competenza per territorio, per il reato di diffamazione commesso mediante la diffusione di notizie lesive l’altrui reputazione in un sito web, va determinata in forza del criterio del luogo di domicilio dell’imputato, in applicazione della regola suppletiva stabilita dall’art. 9, comma 2, c.p.p..
(Cass. penale Sez. I, 21 dicembre 2010 – 26 gennaio 2011, n. 2739)

 

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