La struttura della fattispecie del reato contravvenzionale di detenzione abusiva di munizioni previsto dall’art. 697 c.p. è compatibile anche con una condotta di tipo colposo, essendo ben possibile che l’omessa denuncia della detenzione di munizioni si colleghi sul piano soggettivo ad un atteggiamento colpevolmente negligente dell’agente.

(Cass. Sezione I Penale, 7 febbraio – 21 marzo 2013, n. 13355)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BARDOVAGNI Paolo – Presidente –
Dott. TARDIO Angela – Consigliere –
Dott. BONITO Francesco M.S – Consigliere –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. BONI Monica – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:

Sentenza

sul ricorso proposto da:
OMISSIS;
avverso la sentenza n. 138/2010 TRIB.SEZ.DIST. di CAMPI SALENTINA, del 04/07/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fodaroni Giuseppina, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.
Con sentenza del 4.7.2012 il Tribunale di Lecce sez. dist.di Campi Salentina dichiarava OMISSIS colpevole del reato previsto dall’art. 697 c.p. (detenzione abusiva di 11 cartucce per fucile da caccia cal. 12) e lo condannava alla pena di Euro 200 di ammenda.
Avverso la sentenza il difensore ricorre per i seguenti motivi:
violazione dell’art. 697 c.p. che prevede una contravvenzione di natura dolosa mentre il giudice ha ritenuto la responsabilità colposa dell’imputato; 2) violazione dell’art. 159 c.p.: all’udienza del 1.2.2012 il giudice ha disposto il rinvio dell’udienza al 4.7.2012 per l’esame dell’imputato e la discussione, sospendendo i termini di prescrizione in assenza di qualunque delle ipotesi tassative che a norma dell’art. 159 c.p., legittimano la sospensione della prescrizione, con la conseguenza che, in assenza del provvedimento illegittimo di sospensione, il reato si sarebbe prescritto alla data del 13.2.2012.
Il ricorso è infondato.
Un tema di elemento psicologico del reato, l’art. 42 c.p., u.c., stabilisce che i reati contravvenzionali (a differenza dei delitti) sono addebitati all’agente indifferentemente a titolo di dolo o colpa, salvo che la struttura materiale del reato contravvenzionale configuri la fattispecie come necessariamente di tipo doloso. Nel caso del reato contravvenzionale di detenzione abusiva di munizioni previsto dall’art. 697 c.p., la struttura della fattispecie è compatibile anche con una condotta di tipo colposo, essendo ben possibile che l’omessa denuncia della detenzione di munizioni si colleghi sul piano soggettivo ad un atteggiamento colpevolmente negligente dell’agente (in senso conforme Sez. 1, n. 6064 del 12/12/1983 – dep. 28/06/1984, Bernardini, Rv. 165033 che ha ritenuto applicabile la contravvenzione di cui all’art. 697 c.p. alla detenzione colposa delle armi comuni da sparo; Sez. 2, n. 1053 del 29/04/1969, Mascello, Rv. 113005, secondo cui è sufficiente che i fatti contravvenzionali di cui agli artt. 697 e 699 c.p. siano commessi per colpa).
2. In tema di sospensione della prescrizione deve farsi applicazione del principio di diritto secondo cui l’art. 159 c.p., comma 1 deve essere interpretato nel senso che la sospensione o il rinvio del dibattimento hanno effetti sospensivi della prescrizione in ogni caso in cui siano disposti per impedimento dell’imputato o del suo difensore ovvero su loro richiesta, salvo quando siano disposti per esigenze di acquisizione della prova (Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001 – dep. 11/01/2002, Cremonese, Rv. 220509), in osservanza della regola di garanzia secondo cui l’esercizio del diritto alla prova esclude l’addebitabilità del rinvio per esigenze istruttorie al soggetto richiedente.
Dalla lettura del verbale di dibattimento risulta che all’udienza del giorno 1.2.2011 il difensore ha chiesto il rinvio della discussione finale e dell’esame dell’imputato, presente; il pubblico ministero si è opposto al rinvio dell’esame dell’imputato ed il giudice ha accolto la richiesta di rinvio sia della discussione che dell’esame dell’imputato, fissando nuova udienza al 4.7.2012 e disponendo contestualmente la sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell’art. 159 c.p., n. 3. Ne deriva che il rinvio, chiesto ed ottenuto dal difensore, non era necessitato da esigenze relative all’esercizio del diritto di prova (non è contestato che l’esame dell’imputato, presente all’udienza del 1.2.2011, potesse avvenire in quella data) ma era connesso ad un’opzione difensiva svincolata da necessità istruttorie, con conseguente applicabilità del regime di sospensione stabilito dall’art. 159 c.p., comma 1, n. 3).
A norma dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente OMISSIS deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.