Nel reato di danneggiamento deve escludersi l’aggravante della minaccia di cui all’art. 635, comma 2, c.p. quando la stessa è pronunziata dopo che l’autore è già passato alle vie di fatto; in tal caso la minaccia non può avere alcun effetto intimidatorio sulla vittima essendo la stessa già assoggettata all’altrui aggressione.

(Tribunale di Roma – Giudice Iannolo, sentenza 1.4.2010)

Testo integrale sentenza (avv. Marcello Bertucci)

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.