Nel procedimento minorile, l’aggravamento delle esigenze cautelari, determinato dall’allontanamento ingiustificato del minore dalla comunità o da gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte, consente l’applicazione della custodia cautelare solo in presenza dei presupposti ed entro i limiti temporali indicati nell’art. 22, comma 4, D.P.R. 448/1988, e non anche sulla base dei criteri indicati negli articoli 276 e 299 c.p.p., la cui operatività – secondo il dettato dell’art. 1 del citato D.P.R., che fa salva l’applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale per quanto non è previsto – è esclusa dalla disciplina specificamente derogatoria del citato art. 22.
(Cass. Penale Sez. VI, 23 aprile – 8 maggio 2009, n. 19784)