L’attenuante di cui al comma 5 dell’art. 73 D.P.R. 309/90, essendo circostanza ad effetto speciale, rientra nella disciplina di cui all’art. 63, comma 3, c.p. e, quindi, è sottratta dal giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. anche allorquando è contestata la recidiva reiterata.

(Tribunale di Roma – GUP Spinaci, Sentenza 17.06.2009) 

Testo integrale sentenza

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.