L’ipotesi di reato di cui all’art. 570 c.p. si realizza solo se sussistono da una parte lo stato di bisogno dell’avente diritto alla somministrazione dei mezzi di sussistenza e dall’altro la concreta capacità economica dell’obbligato a fornirgleli; l’accertamento di tela secondo presupposto non può essere meno rigoroso rispetto a quello del primo, poichè solo la prova certa di tale capacità economica dell’obbligato, o del fatto che essa sia venuta meno per una volontaria determinazione del colpevole, può giustificare un’affermazione di responsabilità penale.
(Corte di Appello di L’Aquila, 13.2.2012 – 9.3.2012, n. 436)

Testo integrale sentenza (avv. Marcello Bertucci)

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