Ai fini dell’applicazione della recidiva nel biennio, prevista per la revoca della patente per il reato di cui all’art. 186 CdS, occorre far riferimento alla data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al reato precedente a quello per cui si sta procedendo e non alla data di effettiva commissione dello stesso.
(Cass. Sezione IV Penale, 7 febbraio – 5 aprile 2013, n. 15913)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARZANO Francesco – Presidente –
Dott. BIANCHI Luisa – rel. Consigliere –
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Consigliere –
Dott. SAVINO Mariapia Gaetan – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
OMISSIS;
avverso la sentenza n. 286/2012 TRIBUNALE di TRIESTE, del 16/04/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
lette le conclusioni del PG, annullamento con rinvio parziale.
OMISSIS ricorre per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Trieste lo ha condannato per guida in stato di ebbrezza disponendo la revoca della patente di guida. Ne chiede l’annullamento nella parte in cui ha disposto la revoca della patente deducendo che la sanzione è stata applicata retroattivamente e cioè in relazione alla recidiva verificatasi nel biennio 2000-2001, periodo in cui la sanzione stessa non era però prevista.
Il ricorso è fondato nel senso appresso specificato.
La previsione secondo cui è disposta la revoca della patente di guida in caso di “recidiva nel biennio” è stata inserita nell’art. 186 C.d.S., lett. c) con il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, entrato in vigore il 4.8 successivo. La stessa è dunque precedente la data (7.11.2010) del commesso reato, il che esclude che possa invocarsi il principio di legalità previsto per le sanzioni amministrative dalla L. n. 689 del 1981, art. 1 che stabilisce che “nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.
Nè può evocarsi, come sembra fare il ricorrente, la necessità che anche i reati che danno luogo alla condizione di recidiva siano stati commessi dopo la nuova legge, essendo questa una condizione che assolutamente non è stabilita dalla norma che si limita a prevedere una sanzione più gravosa per chi si trova nella situazione oggettiva di aver già commesso analoga violazione nel biennio precedente la nuova violazione, ritenendo evidentemente tale situazione indice di maggiore pericolosità e meritevole di una sanzione maggiore. Si deve però evidentemente verificare la sussistenza, nel caso concreto, del presupposto della “recidiva nel biennio”. Per quanto riguardo, le condanne riportate dal P. la sentenza qui impugnata riferisce che “lo stesso è stato già condannato per guida in stato di ebbrezza nel 2000, nel 2001 e nel 2006 ed è quindi da ritenersi recidivo reiterato infra-quinquennale con una recidiva commessa nel biennio 2000-2001”: su tali basi, ritenendo applicabile il principio del tempus regit actum, il Tribunale ha ritenuto sussistente la “recidiva nel biennio” ed applicabile la revoca della patente.
La decisione è erronea stante la erronea valutazione del presupposto che legittima la revoca.
Al riguardo questa Corte (sez. 4 24.3.2010 n. 15657 Rv. 247029) ha di recente osservato che pur non specificando la detta disposizione nulla in relazione ai termini ai quali riferire il calcolo del citato biennio di corrispondenza sul quale operare il calcolo temporale per la determinazione di tale sanzione accessoria, appare del tutto evidente che il legislatore ha rimandato ai principi che regolano la materia della recidiva. E che, ai sensi dell’art. 99 c.p., comma 1 come sostituito dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 4, è recidivo chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, e, ai sensi del comma 2, n. 2) di tale norma la pena può essere aumentata fino alla metà se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente, ed è evidente, sulla base del tenore letterale delle norme appena citate, che il calcolo dei suddetti cinque anni va effettuato considerando come dies a quo non già la data di commissione dell’ultimo delitto non colposo antecedente quello per cui è processo, bensì quella (o quelle) della sentenza (o sentenze)di condanna divenuta (o divenute) irrevocabile (o irrevocabili) antecedentemente alla commissione del delitto non colposo per il quale si procede (così sez. 4, Sentenza n. 36131 del 2007 Rv. 237651).
Nella specie non rilevano dunque le condanne intervenute nel 2000, 2001 e 2006, passate in giudicato il 16.10.2000, 19.4.2002 e 27.9.2006, atteso che per nessuna di esse l’attuale ricorrente si trova, in relazione alla condanna inflitta nei procedimento che ha dato vita al presente ricorso, nella situazione di recidivo nel biennio.
2. In tale situazione la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al punto concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Trieste per la valutazione circa la determinazione della sanzione della sospensione della patente prevista dalla norma.

PQM

annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Trieste.

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