L’utilizzo della carta di credito, dell’autovettura e del telefono cellulare aziendale, anche per fini personali, non costituisce appropriazione indebita se tali strumenti hanno continuato ad assolvere la loro destinazione originaria.
Non riveste la qualifica di pubblico ufficiale l’amministratore della società per azioni a partecipazione pubblica. 
(Tribunale di Roma – Giudice Capri, sentenza 30.10.2009)

 
Testo integrale sentenza

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