La scriminante prevista dall’art. 598 c.p. è applicabile solo in ipotesi di mere offese contenute nell’atto espressivo del diritto di difesa tecnica, mentre non può essere applicata quando l’atto difensivo contenga fatti non semplicemente diffamatori ma calunniosi.
Perchè possa ricorrere la scriminate ex art. 598 c.p., è necessario che le espressioni offensive concernano, in modo diretto è immediato, l’oggetto della controversia e abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata. Il giudizio sulla sussistenza del nesso compete al giudice di merito e non può essere censurato dalla Cassazione quando sia sorretto da una adeguata motivazione.
(Cass. Sezione V Penale, 19 maggio -21 luglio 2011, n. 29235) 

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