E’ illegittima l’ordinanza con la quale il tribunale di sorveglianza, nel concedere l’affidamento in prova al servizio sociale, imponga al condannato l’incondizionato obbligo di provvedere all’integrale risarcimento del danno, anticipando che, in mancanza di tale adempimento, la prova verrà sospesa o revocata. Invero,l’espressa previsione che l’obbligazione risarcitoria possa essere imposta “in quanto compatibile” ne determina una necessaria correlazione con le concrete condizioni economiche del condannato ed esclude che essa possa essere formulata in forma di incondizionato ed assoluto obbligo al risarcimento integrale dei danni.
(Cass. Sezione I Penale, 21 novembre 2012 – 17 gennaio 2013, n. 2614)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIORDANO Umberto – Presidente –
Dott. BARBARISI Maurizio – Consigliere –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. BONI Monica – Consigliere –
Dott. SANTALUCIA Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
OMISSIS;
avverso l’ordinanza n. 188/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA, del 02/03/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l’accoglimento del ricorso ed annullamento con rinvio.
Con ordinanza del 2.3.2012 il Tribunale di sorveglianza di Roma concedeva la misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali a OMISSIS, condannato alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione (fine pena al 10.1.2013) per il delitto di lesioni volontarie e violenza sessuale su minore degli anni 14, inserendo tra le prescrizioni l’obbligo di provvedere all’integrale risarcimento del danno cagionato dal reato.
Avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza il difensore del condannato ricorre, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), censurando la prescrizione relativa all’obbligo risarcitorio per i seguenti motivi: illogicità della motivazione considerato che per la quantificazione del danno cagionato dal reato è in corso una causa civile davanti al Tribunale di Viterbo, la cui prevedibile durata è di gran lunga superiore al fine pena, con conseguente impossibilità per il condannato di provvedere al risarcimento dei danni prima della decisione del giudice civile.
Il ricorso è fondato.
La L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, comma 7 prevede che l’ammissione del condannato all’affidamento in prova al servizio sociale possa essere accompagnata dalla prescrizione di “adoperarsi in quanto possibile in favore della vittima del proprio reato”, certamente comprensiva della imposizione di condotte riparatorie e risarcitorie; tuttavia l’espressa previsione che l’obbligazione risarcitoria possa essere imposta “in quanto compatibile” ne determina una necessaria correlazione con le concrete condizioni economiche del condannato ed esclude che essa possa essere formulata in forma di incondizionato ed assoluto obbligo al risarcimento integrale dei danni, come avvenuto nel caso in esame.
La previsione secondo cui il mancato assolvimento della incondizionata prescrizione risarcitoria determina automaticamente la revoca della misura alternativa concessa, introduce un ulteriore profilo di illegittimità dell’ordinanza impugnata, poichè l’esito positivo o negativo della prova non può essere stabilito anticipatamente ma deve essere oggetto di una successiva e distinta deliberazione, adottata nel corso di svolgimento o all’esito della prova ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, commi 11 e 12. In senso conforme si è pronunciata Sez. 1, n. 47126 del 17/11/2009, Colatore, Rv. 245886, secondo cui è illegittima l’ordinanza con la quale il tribunale di sorveglianza, nel concedere l’affidamento in prova al servizio sociale, imponga al condannato l’incondizionato obbligo di provvedere all’integrale risarcimento del danno, anticipando che, in mancanza di tale adempimento, la prova verrà sospesa o revocata.
L’ordinanza deve essere parzialmente annullata con rinvio al giudice di merito perchè articoli la prescrizione dell’obbligo di risarcimento nel rispetto dei criteri legali sopra specificati.

P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla prescrizione dell’obbligo di integrale risarcimento del danno e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di sorveglianza di Roma.

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