L’istanza per legittimo impedimento spedita a mezzo fax, ove sia pervenuta prima dell’inizio dell’udienza, vincola il giudice del dibattimento ad esaminarla per verificare se il dedotto impedimento sia giustificato.

In caso di mancato esame dell’istanza si verifica una violazione del diritto all’assistenza dell’imputato con conseguente nullità dell’ordinanza che ha disposto la prosecuzione del giudizio e di tutti gli atti successivi (nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di condanna poichè la Corte di Appello aveva rigettato l’istanza di rinvio del difensore dell’imputato, rilevando che il fax costituisce un mezzo tecnico non previsto specificatamente dalla legge per il deposito delle istanze).

(Cass. sez. II, 8 luglio – 24 settemnre 2009, n. 37535)
 
Avvocato cassazionista, svolge attività stragiudiziale e giudiziale in materia di diritto penale, con particolare riferimento al diritto penale dell’impresa e dell’economia, nonché in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Ha maturato una significativa esperienza in materia di responsabilità da colpa medica. È Presidente e componente di Organismi di Vigilanza previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 anche di società multinazionali.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.