La concessione della riabilitazione speciale per i minorenni di cui all’art. 24 del R.D.L. 1404/34 non è soggetta al previo decorso dei termini previsti dall’art. 179 c.p., può essere anche avviata di ufficio ed incontra i soli limiti indicati nell’art. 24, comma 2, che risultano esclusivamente costituiti dalla età del riabilitando, richiedendosi che il minore abbia “compiuto gli anni diciotto, ma non ancora i venticinque”, e dalla circostanza che l’interessato “non sia tuttora sottoposto a esecuzione di pena o misura di sicurezza”.
La competenza a decidere sulla riabilitazione speciale per i minorennii non rientra nelle attribuzioni della magistratura di sorveglianza ed appartiene alla competenza propria del Tribunale per i minorenni.
(Cass. Sezione I Penale, 18.9.2013, n. 44932)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIOTTO Maria Cristina – Presidente –
Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –
Dott. BONITO Francesco M.S. – Consigliere –
Dott. BARBARISI Maurizio – Consigliere –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
OMISSIS;
avverso l’ordinanza n. 10/2012 TRIB. SORV. MINORI di NAPOLI, del 30/01/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Dott. Salzano Francesco, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte Suprema di Cassazione, il quale ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al giudice a quo.
1. – Con ordinanza, deliberata il 31 gennaio 2013 e pubblicata in pari data, colla inserzione nel provvedimento nel processo verbale della udienza camerale di trattazione, il Tribunale per i minorenni di Napoli, in funzione di Tribunale di sorveglianza, ha respinto “allo stato” la richiesta di riabilitazione avanzata dal condannato OMISSIS, in relazione alla sentenza di quello stesso tribunale 13 dicembre 2011 (irrevocabile dal 28 gennaio 2012) che aveva concesso la sospensione condizionale della esecuzione della pena, motivando che non era ancora maturato il termine dilatorio di tre anni stabilito dall’art. 179 c.p., comma4.
2. – Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, col ministero del difensore di fiducia mediante atto recante la data dell’8 febbraio 2013, col quale denunzia, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione al R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, art. 24, recante istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni.
Il difensore deduce: il Tribunale è incorso in errore di diritto; infatti la riabilitazione speciale per i minorenni, contemplata nella disposizione indicata, a differenza della riabilitazione ordinaria, disciplinata dagli artt. 178 e 179 c.p., non è subordinata alla decorrenza del termine dilatorio di tre anni, prescritto dall’art. 179 c.p..
3. – Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto depositato nella segreteria l’11 aprile 2013, ha osservato ad adiuvandum: la sospensione condizionale della esecuzione della pena non è di ostacolo alla speciale riabilitazione minorile, la quale, a sua volta, non osta alla eventuale revoca del beneficio di cui all’art. 163 c.p..
4. – Il ricorso per cassazione proposto – esperibile in via esclusiva in quanto la pronuncia del Tribunale per i minorenni che respinge la richiesta di riabilitazione speciale prevista dal R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, art. 24, convertito nella L. 27 maggio 1935, n. 835, è inappellabile (Sez. 1, n. 45776 del 02/12/2008 – dep. 11/12/2008, B., Rv. 242575), risulta fondato.
Il Tribunale per i minorenni è incorso nella inosservanza della legge penale.
“Sopravvissuto all’entrata in vigore del codice di procedura penale” vigente (Sez. 1, n. 43423 del 25/10/2001 – dep. 01/12/2001, Di Bitetto, Rv. 220244; Sez. 1, n. 78 del 14/01/1992 – dep. 10/03/1992, P.M. in proc. Calandrini, Rv. 189602), l’istituto della riabilitazione speciale per i minorenni, improntato alla preminente esigenza di assicurare il pieno reinserimento nella vita sociale del riabilitando attraverso la rimozione di ogni effetto pregiudizievole dei precedenti giudiziari, si caratterizza per la peculiarissima e autonoma disciplina, connotata da profili di eccezionalità e compitamente racchiusa – salvo il rinvio agli artt. 180 e 181 c.p. – nelle disposizioni del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, art. 24, recante Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni, sostituito dal R.D.L. 15 novembre 1938, n. 1802, art. 4, convertito nella L. 16 gennaio 1939, n. 90.
Per vero la riabilitazione speciale, innanzi tutto, non rientra nelle attribuzioni della magistratura di sorveglianza ed appartiene alla competenza propria del tribunale per i minorenni “non in funzione di tribunale di sorveglianza” (Sez. 1, n. 3907 del 23/10/1991 – dep. 04/12/1991, Proc. Rep. Min. in proc. Altana, Rv. 189751; Sez. 1, n. 303 del 25/01/1991 – dep. 19/03/1991, Proc. Rep. Mil. in proc. Alfonso, Rv. 186668; cui adde Sez. 2, n. 870 del 20/06/1975 – dep. 15/11/1975, Moschetta, Rv. 131153).
Sicchè, non trovando applicazione la previsione del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 3, comma 2, recante Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, deve – per incidens – rilevarsi la erroneità della intestazione della ordinanza impugnata che recita “il Tribunale per i minorenni di Napoli in funzione di Tribunale di sorveglianza”.
La riabilitazione speciale non presuppone necessariamente la condanna e, infatti, è ammessa “per i fatti compiuti da minori di anni diciotto, sia che abbiano dato luogo a condanna, sia a proscioglimento”.
Fatte salve le limitazioni stabilite per la concessione della sospensione condizionale della pena e del perdono giudiziale, il beneficio comporta la cessazione non solo delle pene accessorie e degli effetti penali, ma anche di tutti gli altri effetti “preveduti da leggi e regolamenti civili e amministrativi”.
Il procedimento relativo prescinde dall’impulso di parte e può essere avviato anche di ufficio.
Lo speciale rito camerale previsto, caratterizzato, peraltro, dalla semplificazione delle forme e dalla espressa esclusione della assistenza difensiva, resta sottratto alla osservanza delle disposizioni dell’art. 666 c.p.p. (Sez. 1, n. 3907 del 23/10/1991 – dep. 04/12/1991, Proc. Rep. Min. in proc. Altana, Rv. 189751).
Le condizioni e i presupposti di legge formali della riabilitazione speciale sono indicati nel cit. art. 24, comma 2, e risultano esclusivamente costituiti (a) dalla età del riabilitando, richiedendosi che il minore abbia “compiuto gli anni diciotto, ma non ancora i venticinque”, e (b) dalla circostanza che l’interessato “non sia tuttora sottoposto a esecuzione di pena o misura di sicurezza”.
Orbene appare evidente che i termini dilatori prescritti, in relazione alla riabilitazione ordinaria, dall’art. 179 c.p., sono affatto estranei alla disciplina della riabilitazione speciale.
Conseguono l’annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale per i minorenni di Napoli, la quale si uniformerà al seguente principio di diritto che questa Corte di legittimità enuncia ai sensi dell’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 2: “Ai fini della riabilitazione speciale per i minorenni non trovano applicazione le prescrizioni dei termini dilatori stabiliti dall’art. 179 c.p. per la riabilitazione ordinaria”.

P.Q.M.

annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale per i minorenni di Napoli.