Risponde del reato di peculato il soggetto privato che si appropri di somme pubbliche, quando l’attività prestata abbia perseguito finalità di impatto pubblicistico, seppur realizzate con strumenti privatistici.
I soggetti facenti parte della struttura organizzativa di una S.p.A. possono anche essere considerati incaricati di pubblico servizio se l’attività svolta dalla società sia disciplinata da norme di carattere pubblicistico e persegua interessi pubblici.
(Cass. Sezione VI Penale, 29 gennaio – 18 marzo 2015, n. 11397)


La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11397/2015 della VI Sezione Penale, depositata in data 18 marzo 2015, riprendendo la pronuncia delle Sezioni Unite n. 30799 del 1998, ha stabilito che risponde del reato di peculato il soggetto privato che si appropri di somme pubbliche, quando l’attività prestata abbia perseguito finalità di impatto pubblicistico, seppur realizzate con strumenti privatistici.
Nel ricorso proposto dall’imputato, che ricopriva al tempo stesso sia la carica di incaricato di pubblico servizio sia quella di amministratore di una S.p.A., svolgente attività di gestione contabile per la pubblica amministrazione, tra i motivi dell’impugnazione veniva indicato quello dell’erronea qualificazione del reato contestato, in quanto il ricorrente non avrebbe dovuto essere considerato “incaricato di pubblico servizio” poiché il comportamento censurato era stato posto in essere in  come amministratore della società, pertanto nelle precedenti pronunce c’era stata una erronea applicazione dell’art. 314 c.p.
La Corte, dopo aver ribadito quanto già affermato dagli artt. 357 e 358 c.p. e dalle decisioni della Suprema Corte sulla delineazione della figura di “incaricato di pubblico servizio”, indicato come colui che, a qualunque titolo, presti un servizio pubblico a prescindere da qualsiasi rapporto di impiego con un determinato ente pubblico, ha stabilito che, nel caso in esame, la natura pubblicistica poteva essere individuata nella Delibera regionale che disciplinava l’attività dell’amministratore al momento dei fatti, limitandone la discrezionalità e fissando specifici obiettivi di natura pubblica.
L’imputato, nel caso in questione, aveva agito attraverso meccanismi di autoliquidazione “così da distoglierlo al soddisfacimento del fine suo proprio (spese di missione, trasferte e rappresentanza) e dirottarlo al soddisfacimento dei propri interessi restando le condotte contestate nel perimetro del delitto di peculato poiché la successiva rendicontazione aveva carattere interno e meramente formale in quanto affidata a figure professionali di inferiore livello gerarchico e prive di effettivi poteri di esclusione delle spese non giustificate”.
La Corte, pertanto, ha stabilito che i soggetti facenti parte della struttura organizzativa di una S.p.A., possono anche essere considerati incaricati di pubblico servizio se l’attività svolta dalla società sia disciplinata da norme di carattere pubblicistico e persegua interessi pubblici.