Il responsabile del servizio prevenzione e protezione con la sua opera di consulenza ha il dovere d’individuare le corrette procedure di lavorazione per prevenire i rischi infortunistici, al quale deve correlarsi quello di vigilare perchè siano sempre verificabili e, quindi, modificabili, le misure e le cautele indicate, oltre al dovere di tener conto delle osservazioni pervenute e delle difficoltà incontrate, nonchè delle anomalie alle quali porre rimedio, senza che ciò richieda una diuturna, assidua e penetrante opera di controllo e repressione delle trasgressioni.
(Cass. Sezione IV Penale, 6 giugno – 19 agosto 2013, n. 35115)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ISA Claudio – Presidente –
Dott. MASSAFRA Umberto – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
OMISSIS;
OMISSIS;
avverso la sentenza n. 209/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 04/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. LITTIERI Nicola, che ha concluso per l’annullamento con rinvio avuto riguardo ad entrambi i ricorsi;
Udito il difensore il quale ha concluso chiedendo accogliersi entrambi i ricorsi.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Udine, Sezione Distaccata di Palmanova, con sentenza del 13/10/2010, assolse per non avere commesso il fatto gli imputati dell’imputazione di aver causato, per colpa (il primo in qualità di datore di lavoro della Costruzioni, il secondo, di coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dai lavori e il terzo, di capocantiere), lesioni colpose gravissime ai danni di OMISSIS, operaio dipendente della s.r.l., la quale aveva attribuito in subappalto alla Costruzioni s.r.l. opere al grezzo afferenti al cantiere sito in OMISSIS.
Per quel che qui rileva si contestava al OMISSIS e al OMISSIS di non avere individuato le misure atte a minimizzare i rischi, approntando i dispositivi di protezione del caso, dalle cadute dall’alto, di una delle quali era rimasto vittima il OMISSIS, il quale, salito al costruendo terzo solaio, si era procurato, precipitando al suolo, un trauma cranico e spinale.
2. la Corte d’appello di Trieste, con sentenza del 4/6/2012, accogliendo l’impugnazione proposta dal Procuratore Generale locale, dichiarati gli imputati colpevoli del reato loro ascritto, condannò i medesimi alla pena sospesa reputata di giustizia, disponendo non farsi menzione della condanna medesima.
3. Per un’adeguata intelligenza della vicenda conviene, seppure per sommi capi, dar contezza del contrapposto percorso motivazionale di primo e secondo grado.
Il tribunale aveva escluso che entrambi gli imputati fossero incorsi in condotta colposa in quanto al momento del fatto non si trovavano nel cantiere, nè sapevano dell’arrivo del OMISSIS e del fatto che costui sarebbe asceso al costruendo terzo piano; condotta, questa, pericolosa per lo stato dei luoghi e la presenza di bagnato, procurata dalla pioggia. La corte territoriale, invece, indiscussa la responsabilità del datore di lavoro dell’infortunato (legale rappresentante della OMISSIS), in ordine alla quale già il Tribunale aveva trasmesso gli atti al P.M., assunto per provato che l’infortunato salì sul solaio utilizzando la scala in costruzione e che l’area del terzo piano era stata impropriamente adibita a zona di lavoro (testimoniato ciò dalla presenza dei materiali e dei manufatti ivi rinvenuti), individuò la colpa del OMISSIS, legale rappresentante della società operante nel cantiere, nel non aver impartito “disposizioni affinchè nessuno accedesse al solaio del terzo piano se non autorizzato e munito di appositi dispositivi di protezione e ai soli fini della realizzazione della soletta” e quella del OMISSIS, il quale nel POS non aveva affrontato “la problematica relativa ad un uso alternativo dei piani in costruzione”, competendo, inoltre “al coordinatore la verifica e l’attuazione dei presidi antinfortunistici in relazione alle corrette procedure di lavorazione”.
4. Avverso la statuizione d’appello gli imputati propongono ricorso per cassazione.
5. Il OMISSIS con il primo motivo denunzia vizio motivazionale in questa sede rilevabile: la Corte triestina aveva travisato le risultanze fattuali. Non esisteva alcun terzo solaio, ma erano state gettate solo le travi del detto; non c’era ancora la scala d’accesso, ma solo l’armatura in ferro; i materiali erano stati collocati mediante la gru o il verricello, stante che la struttura non era frequentabile, perchè inaccessibile; la OMISSIS era estranea al fatto e l’infortunato aveva inopinatamente scelto di arrampicarsi in qualche modo sul piano in costruzione e, semmai, in responsabilità poteva essere chiamata la Tecnord, che gestiva l’intero cantiere e alla quale spettava la realizzazione del ponteggio, dovendosi ritenere che fossero stati i suoi operai riporre i materiali di cui s’è detto.
5.1. Con il secondo motivo il ricorrente assume l’erronea e falsa applicazione della normativa antinfortunistica. La OMISSIS non stava svolgendo alcun lavoro in quota e la causa dell’infortunio era da ricercare nella condotta abnorme ed imprevedibile dell’infortunato, il quale, peraltro, non svolgeva neppure le mansioni di carpentiere.
5.2. Con l’ultimo motivo viene denunziata violazione degli artt. 40 e 41 c.p.. Il fatto doveva reputarsi del tutto imprevedibile per il OMISSIS, stante che il lavoratore, alle dipendenze della OMISSIS, non avrebbe dovuto trovarsi in loco.
6. Il OMISSIS con il suo primo motivo denunzia violazione del principio devolutivo. Il Procuratore Generale impugnante, infatti, si era lamentato della mancata apposizione dei parapetti. Parapetti che, invece, non avrebbero dovuto essere apposti, non trattandosi di area frequentabile, ma solo di un manufatto ancora in corso di costruzione. La Corte d’appello aveva escluso che i parapetti erano imposti dalla normativa antinfortunistica, stante che l’infortunato non si trovava su un impalcato, nè su un ponte di servizio, nè su un’andatoia e, tuttavia, allargando illegittimamente il thema decidendum, aveva fatto derivare la responsabilità da un obbligo (quello d’installare i parapetti) che non dipendeva, come si è visto, dalla predetta normativa, bensì da una non meglio definita regola cautelare generale.
6.1. Con il successivo motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 522 c.p.p., per essere stata fondata la pronuncia sopra fatti nuovi non contestati. Si era rimproverato, in definitiva, all’imputato, non già di non aver previsto i parapetti indicati dalla legge, ma di non aver previsto e prevenuto la prassi di adibire ad area di lavoro il piano ancora in costruzione.
6.2. Con l’ultimo motivo, denunziante violazione di legge e contraddittorietà della motivazione, il OMISSIS rileva che il medesimo, redatto il piano di sicurezza e coordinamento (PCS) – e non già il POS, di competenza del datore di lavoro -, non aveva l’obbligo d’installare i presidi contestati, dovendosi limitare ad indicare le procedure idonee a scongiurare il rischio di cadute dall’alto. Non poteva, in definitiva, prevedere l’occorso, cioè che si utilizzasse in maniera abnorme la struttura di un costruendo solaio; davanti ad una tale conoscenza, infatti, avrebbe dovuto ordinare la sospensione dei lavori. Ma, perciò solo egli si vedrebbe, oggi, mosso il rimprovero, mai prima adombrato, e sul quale non aveva avuto, quindi, modo di difendersi, di avere omesso di vigilare.
Motivi della decisione
7. Il ricorso di P.G. deve essere rigettato, in quanto sorretto da motivi infondati.
7.1. Le critiche prospettate con il primo motivo non tengono conto della coerente motivazione della sentenza di secondo grado, fondata sulla scorta del materiale probatorio in atti sin dal primo grado del giudizio, nella disponibilità sin dall’inizio delle parti.
Quel che rileva non è lo stato di completamento del terzo solaio, ma la circostanza che lo stesso fosse stato incongruamente adibito, quando ancora, all’evidenza, il luogo era altamente insicuro, per lo svolgimento di lavorazioni varie (l’asserto trova ferma conferma nelle risultanze istruttorie: presenza di una sega in funzione attiva in quanto collegata alla rete elettrica e di segatura, oltre ad altri materiali). Dal che è agevole desumere che non venne affatto impartito e fatto rispettare l’ordine (derivante da un principio di cautela basilare) d’impedire a chicchessia l’accesso, salvo agli operai addetti al completamento del solaio e con i presidi di sicurezza del caso.
Parimenti irrilevante deve ritenersi la circostanza che anche la scala d’accesso al piano fosse ancora in costruzione (asserisce il ricorrente essere presente solo la struttura dell’armatura).
Attraverso l’uso della stessa, infatti, era possibile raggiungere il solaio in parola: proprio il detto uso, con strumenti ostativi efficaci andava, invece, impedito. Senza contare, come puntualmente osservato dalla Corte territoriale, che, anche ove l’infortunato avesse utilizzato una scala a forbice di quelle mobili, il profilo di responsabilità non cambierebbe, essendo rimasto violato l’obbligo d’impedire con strumenti efficaci l’accesso a quel solaio.
Non assume, di poi, significato dirimente accertare attraverso quali modalità i materiali e gli strumenti di lavoro vennero collocati sul detto solaio in costruzione (con la gru o il verricello asserisce il ricorrente): quale che sia stata la modalità di collocamento quel che è certo, per quel che prima si è detto, è che quel sito, che avrebbe dovuto essere rigorosamente inibito alla presenza umana, veniva, al contrario, frequentato.
Infine, fermo restando l’eventuale concorrente responsabilità dei garanti della Tecnonord, non v’è dubbio che la OMISSIS, in quanto subappaltatrice (e, da un punto di vista penale, il rappresentante legale di questa), non può invocare estraneità al fatto.
7.2. Anche gli ultimi due motivi, che conviene trattare unitariamente a cagione della non scindibilità della tematica sottoposta al vaglio, vanno del pari disattesi.
Correttamente scrive la Corte territoriale che la condotta del lavoratore non ha assunto i caratteri dell’anomalia o dell’abnormità, tali da recidere il nesso di causalità.
Anche se può ritenersi come possibile che all’evento possa aver concorso una scelta azzardata del predetto lavoratore, deve escludersi, secondo la logica comune, che nel caso in esame una tale decisione possa considerarsi avulsa dalle mansioni lavorative svolte, abnorme e, pertanto, imprevedibile da parte del soggetto tenuto alla garanzia. Esattamente al contrario dell’assunto difensivo trattasi, invece, di un grave infortunio occorso nell’esercizio e a causa dello svolgimento dell’attività lavorativa, come tale del tutto prevedibile e prevenibile dal garante. Infatti, basti considerare che l’infortunato per raggiungere il solaio in costruzione di cui si discute non dovette affatto superare ostacoli ed aggirare divieti, trattandosi di area liberamente accessibile.
Può sul punto richiamarsi, fra le ultime, la sentenza di questa Sezione del 28/4/2011, n. 23292, in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità (tra le tante, v. Sez. 4^, 12/5/2011, n. 35204; Sez. 4^, 10 novembre 2009, n. 7267; Sez. 4^, 17 febbraio 2009, n. 15009; Sez. 4^, 23 maggio 2007, n. 25532; Sez. 4^, 19 aprile 2007, n. 25502; Sez. 4^, 23 marzo 2007, n. 21587; Sez. 4^, 29 settembre 2005, n. 47146; Sez. 4^, 23 giugno 2005, n. 38850; Sez. 4^, 3 giugno 2004), la quale ha precisato che la colpa del lavoratore, eventualmente concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti a osservarne le disposizioni, non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poichè l’esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l’evento morte o lesioni del lavoratore che ne sia conseguito può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all’evento; abnormità che, per la sua stranezza e imprevedibilità si ponga al di fuori delle possibilità di controllo dei garanti.
Nè appare liberatorio l’asserto secondo il quale il OMISSIS ignorava la presenza in cantiere, quel giorno, di personale della OMISSIS. “Le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori (e solo i lavoratori) possano subire danni nell’esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi, cioè di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono là dove vi sono macchine che, se non munite dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa di eventi dannosi. Ciò, tra l’altro, dovendolo desumere dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 4, comma 5, lett. n), che, ponendo la regola di condotta in forza della quale il datore di lavoro prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno, dimostra che le disposizioni prevenzionali sono da considerare emanate nell’interesse di tutti, anche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell’impresa” (Sez. 4^, 20/4/2005, n. 11351, massima).
“In materia di prevenzione infortuni, il D.P.R. 27 aprile del 1955, n. 547, art. 1 espressamente richiamato dal D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, capo 1 allorquando parla di “lavoratori subordinati e ad essi equiparati” non intende individuare in costoro i soli beneficiari della normativa antinfortunistica, ma ha la finalità di definire l’ambito di applicazione di detta normativa, ossia di stabilire in via generale quali siano le attività assoggettate all’osservanza di essa, salvo, poi, nel successivo art. 2, escluderne talune in ragione del loro oggetto, perchè disciplinate da appositi provvedimenti.
Pertanto, qualora sia accertato che ad una determinata attività siano addetti lavoratori subordinati o soggetti a questi equiparati, stesso D.P.R. n. 547 del 1955, ex art. 3, comma 2 non occorre altro per ritenere obbligato chi esercita, dirige o sovrintende all’attività medesima ad attuare le misure di sicurezza previste dai citati D.P.R. 547 del 1955 e 164 del 1956; obbligo che prescinde completamente dalla individuazione di coloro nei cui confronti si rivolge la tutela approntata dal legislatore. Ne consegue che, ove un infortunio si verifichi per inosservanza degli obblighi di sicurezza normativamente imposti, tale inosservanza non potrà non far carico, a titolo di colpa specifica, ex art. 43 c.p. e, quindi, di circostanza aggravante ex art. 589, comma 2 e art. 590, comma 3, stesso codice, su chi detti obblighi avrebbe dovuto rispettare, poco importando che ad infortunarsi sia stato un lavoratore subordinato, un soggetto a questi equiparato o, addirittura, una persona estranea all’ambito imprenditoriale, purchè sia ravvisabile il nesso causale con l’accertata violazione” (4^, 10/11/2005, n. 2383, massima).
“In tema di omicidio colposo ricorre l’aggravante della violazione di norme antinfortunistiche anche quando la vittima è persona estranea all’impresa, in quanto l’imprenditore assume una posizione di garanzia in ordine alla sicurezza degli impianti non solo nei confronti dei lavoratori subordinati o dei soggetti a questi equiparati, ma altresì nei riguardi di tutti coloro che possono comunque venire a contatto o trovarsi ad operare nell’area della loro operatività” (4^, 7/2/2008, n. 10842, massima; cfr. anche Cass. n. 7726/2002 e n. 11360/2006).
Di conseguenza pienamente provata, attraverso vaglio probatorio, deve reputarsi la colpa dell’imputato, il quale, avendo presente il cosiddetto “modello d’agente”, il modello dell'”homo eiusdem condicionis et professionis”, ossia il modello dell’uomo che svolge paradigmaticamente una determinata attività, che importa l’assunzione di certe responsabilità, nella comunità, la quale esige che l’operatore si ispiri a quel modello e faccia tutto ciò che da questo ci si aspetta (Sez. 4^, 1/71992, n. 1345, massima; più di recente e sullo specifico argomento qui in esame, sempre Sez. 4^, 1/4/2010, n. 20047), avrebbero dovuto prevedere e prevenire l’evento, facendo luogo a quella condotta doverosa che avrebbe scongiurato, con elevato grado di probabilità razionale l’evento.
8. Il terzo motivo rassegnato dal ricorrente OMISSIS appare fondato.
Il responsabile per la prevenzione e la sicurezza (senza mutamenti sostanziali rispetto alla normativa in precedenza in vigore la detta nomina è oggi regolata dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, art. 31 e ss.) assume, in prevalenza, compiti di consulenza ed indirizzo. Ciò, tuttavia, non esclude l’ipotesi non infrequente che il predetto, esuberando dai propri compiti di consulenza, fornendo indicazioni operative inadeguate o mancando di approntare specifici progetti d’intervento volti ad assicurare la sicurezza delle condizioni lavorative, venga anch’egli chiamato in penale responsabilità, senza perciò, comunque, sgravare la posizione del garante principale (cfr. Cass., Sez. 4^, n. 2814/11 del 21/12/2010).
Nel caso in esame non viene contestato all’imputato di aver fornito indicazioni erronee o comunque in contrasto con i canoni della sicurezza quanto alla prevenzione delle cadute accidentali dall’alto, stante che l’installazione dei dispositivi di protezione fissi in relazione ad un piano in costruzione risultano incompatibili con l’esigenza, appunto di proseguire nel completamento del manufatto (questa constatazione è correttamente alla base del ragionamento della sentenza gravata, la quale, infatti, pone in rilievo l’incongrua frequentazione dell’area). Quel che al ricorrente viene, in definitiva, contestato è di non avere verificato e attuato i presidi antinfortunistici in relazione alle corrette procedure di lavorazione e, quindi, di non aver previsto “l’anomala prassi di utilizzare il piano in costruzione come zona di lavoro e conseguentemente indicato idonee misure precauzionali”.
Un tal profilo di responsabilità colposa, salvo evenienze fattuali che qui non ricorrono, non s’addice al ruolo del OMISSIS. Costui con la sua opera di consulenza è vero che ha il dovere d’individuare le corrette procedure di lavorazione per prevenire i rischi infortunistici, al quale deve correlarsi quello di vigilare perchè siano sempre verificabili e, quindi, modificabili, le misure e le cautele indicate; oltre al dovere di tener conto delle osservazioni pervenute e delle difficoltà incontrate, nonchè delle anomalie alle quali porre rimedio (Sez. 4^, n. 7443 del 17/1/2013; Sez. 4^, n. 46820 del 26/10/2011; Sez. 4^, n. 24010 del 3/4/2003). Tuttavia, ciò, non può importare una diuturna, assidua e penetrante opera di controllo e repressione delle trasgressioni, che non gli è propria;
specie, come nel caso in esame, ove il pericolo venga a concretizzarsi a causa di condotte lavorative non conformi al PCS, estemporanee e transitorie.
Di conseguenza, il fatto non può ricollegarsi ad una rilevante condotta colpevole del predetto imputato, il quale, pertanto, deve essere assolto con la corrispondente formula, restando assorbite le altre censure.
4. Il rigetto del ricorso impone la condanna del OMISSIS al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine alla posizione processuale di OMISSIS per non avere commesso il fatto.
Rigetta il ricorso di P.G. che condanna al pagamento delle spese processuali.