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	<title>Marcello Bertucci, Autore presso Osservatorio Penale</title>
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	<title>Marcello Bertucci, Autore presso Osservatorio Penale</title>
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		<title>Riciclaggio e autoriciclaggio: concorso dell&#8217;amministratore di diritto</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Marcello Bertucci]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2023 08:08:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PENALE D'IMPRESA]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[autoriciclaggio]]></category>
		<category><![CDATA[riciclaggio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La responsabilità a titolo di concorso dell&#8217;amministratore di diritto nel reato di riciclaggio e autoriciclaggio non può derivare esclusivamente dalla assunzione della carica e richiede la prova sotto il profilo soggettivo di un concorso, quantomeno morale, e cioè la coscienza e volontà che la società verrà utilizzata per il compimento di tali attività. (Cass. Sez. [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">La responsabilità a titolo di concorso dell&#8217;amministratore di diritto nel reato di riciclaggio e autoriciclaggio non può derivare esclusivamente dalla assunzione della carica e richiede la prova sotto il profilo soggettivo di un concorso, quantomeno morale, e cioè la coscienza e volontà che la società verrà utilizzata per il compimento di tali attività.</p>
<p><strong>(Cass. Sez. 2^ Pen. &#8211; sentenza 19/10/2022 n. 47529)</strong></p>
<p>La Corte ha spiegato in maniera chiara che le considerazioni formulate dalla giurisprudenza di legittimità e riferite ad ipotesi di reati tributari, per i quali incombe sull&#8217;amministratore di diritto l&#8217;onere della regolare tenuta delle scritture e del pagamento delle imposte, non possono essere automaticamente estese alla posizione dell&#8217;amministratore di diritto, a fronte di condotte di riciclaggio e autoriciclaggio compiute dei gestori di fatto delle società.</p>
<blockquote>
<h3><em>Ed invero, solo per i reati tributari gli obblighi giuridici in capo all&#8217;amministratore di diritto permettono l&#8217;applicazione della clausola di cui all&#8217;art. 40 cpv. c.p., ma non consentono l&#8217;estensione di responsabilità dell&#8217;amministratore di diritto anche a tutti gli altri reati consumati all&#8217;interno di compagini sociali o mediante le stesse, proprio per l&#8217;assenza di un obbligo giuridico ricavabile da uno specifico riferimento normativo in tal senso.</em></h3>
</blockquote>
<p><a href="https://www.osservatoriopenale.it/wp-content/uploads/2023/01/47529-2022-1.pdf" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #808080;"><strong>TESTO INTEGRALE SENTENZA</strong></span></a></p>
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		<title>Indebita compensazione: concorso del componente del collegio sindacale</title>
		<link>https://www.osservatoriopenale.it/indebita-compensazione-concorso-del-componente-del-collegio-sindacale/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Marcello Bertucci]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2021 16:12:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PENALE D'IMPRESA]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[reati fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[reati tributari]]></category>
		<category><![CDATA[tributari]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>E&#8217; configurabile il reato di cui all&#8217;art. 10-quater del D.Lgs. n. 74 del 2000 con riferimento alla condotta di un componente del Collegio sindacale di una società che esprime un parere favorevole all&#8217;acquisto di un credito inesistente. (Cass. Sez. 3^ Pen. &#8211; sentenza 05/10/2021, n. 40324) In particolare, il caso sottoposto al giudizio della Suprema [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; configurabile il reato di cui all&#8217;art. 10-quater del D.Lgs. n. 74 del 2000 con riferimento alla condotta di un componente del Collegio sindacale di una società che esprime un parere favorevole all&#8217;acquisto di un credito inesistente.</p>
<p><strong>(Cass. Sez. 3^ Pen. &#8211; sentenza 05/10/2021, n. 40324)</strong></p>
<p>In particolare, il caso sottoposto al giudizio della Suprema Corte, relativo alla corretta applicazione di una misura cautelare personale, riguardava un professionista che, quale  presidente del collegio sindacale, aveva espresso parere favorevole all&#8217;adozione della delibera di acquisto di ramo di azienda di una società, del quale faceva parte un credito IVA inesistente. La delibera era stata quindi approvata e seguita dall&#8217;utilizzazione di tale credito a fini di compensazione IRPEF e IRPEG mediante più versamenti.</p>
<p>La Corte ha ritenuto che non risultano ostacoli normativi o fattuali alla configurabilità del concorso nel reato, in ordine alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-quater, e, anzi, nella casistica giurisprudenziale, il concorso nel reato di indebita compensazione è stato espressamente ammesso con riguardo a condotte realizzate dal consulente fiscale. Invero, ai fini della configurabilità della partecipazione nel reato ex art. 110 c.p., rilevano anche le condotte di agevolazione o di mero rafforzamento della volontà dell&#8217;autore c.d. principale.</p>
<p>La Corte ha, altresì, ricordato, che il collegio sindacale di una società, e i singoli componenti di esso, secondo quanto si evince dalle disposizioni contenute nel codice civile, sono in condizione di &#8220;confortare&#8221; le scelte degli organi sociali o, al contrario, di attivarsi efficacemente per impedire le operazioni della persona giuridica, ove le ritengano illegittime. Rimane fermo , però, che perché possa sussistere la responsabilità del sindaco a titolo di concorso nel reato di indebita compensazione, occorre anche la sua colpevolezza, e, quindi, è necessario accertare che il medesimo soggetto abbia espresso il parere favorevole nella consapevolezza sia dell&#8217;inesistenza del credito fiscale, sia della strumentalità dell&#8217;acquisto di tale credito al successivo utilizzo a fini di compensazione, ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17.</p>
<blockquote>
<h5><em>&#8220;Sembra quindi ragionevole concludere che il sindaco di una società il quale esprime parere favorevole all&#8217;acquisto di un credito fiscale inesistente, o di un compendio aziendale contenente un credito fiscale inesistente, pone in essere una condotta causalmente rilevante, quanto meno in termini agevolativi, e di rafforzamento del proposito criminoso, rispetto alla realizzazione del reato di indebita compensazione di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-quater commesso mediante l&#8217;utilizzo dell&#8217;indicato credito fittizio&#8221;.</em></h5>
</blockquote>
<h5><a href="https://www.osservatoriopenale.it/wp-content/uploads/2021/11/40324-2021.pdf"><span style="color: #808080;"><strong>TESTO INTEGRALE SENTENZA</strong></span></a></h5>
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		<title>Bancarotta fraudolenta e avviamento commerciale</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Marcello Bertucci]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 06:14:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PENALE D'IMPRESA]]></category>
		<category><![CDATA[avviamento commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[bancarotta]]></category>
		<category><![CDATA[distrazione]]></category>
		<category><![CDATA[sviamento clientela]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;avviamento commerciale di un&#8217;azienda inteso come prospettiva di costituire rapporti giuridici solo teoricamente immaginabili, non può essere oggetto di distrazione ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta. (Cass. Sez. 5^ Pen. – sentenza 21/06/21-06/09/2021, n. 32929) &#8220;&#8230; oggetto di potenziale distrazione non sono i &#8220;clienti&#8221; o i &#8220;dipendenti&#8221; o i &#8220;fornitori&#8221;, bensì i [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>L&#8217;avviamento commerciale di un&#8217;azienda inteso come prospettiva di costituire rapporti giuridici solo teoricamente immaginabili, non può essere oggetto di distrazione ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta.</h3>
<p><strong>(Cass. Sez. 5^ Pen. – sentenza 21/06/21-06/09/2021, n. 32929)</strong></p>
<blockquote>
<h5><em>&#8220;&#8230; oggetto di potenziale distrazione non sono i &#8220;clienti&#8221; o i &#8220;dipendenti&#8221; o i &#8220;fornitori&#8221;, bensì i rapporti giuridici suscettibili di valutazione economica intrattenuti con essi dall&#8217;azienda. Laddove la cessione di tali rapporti comporti di fatto, per la loro rilevanza economica, la cessione anche dall&#8217;avviamento aziendale, potrà ritenersi integrato il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale qualora essa avvenga in assenza di adeguato corrispettivo. Non è invece possibile ipotizzare la distrazione dell&#8217;aspettativa che i clienti o i fornitori continuino ad instaurare nuovi rapporti con l&#8217;azienda in forza dei rapporti intrattenuti in passato con la stessa ovvero quella che i dipendenti decidano di rimanere in azienda, piuttosto che licenziarsi e passare alla concorrenza&#8221; </em><em>.</em></h5>
</blockquote>
<p>La Corte di Cassazione, ha ritenuto di annullare la decisione di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale emessa dalla Corte di Appello di Milano nei confronti di un imprenditore di fatto di una società creata per acquisire clienti e fornitori di un&#8217;altra società, sempre amministrata di fatto dallo stesso soggetto, che sarebbe stata, entro poco tempo, dichiarata fallita. La nuova società avrebbe assunto anche i lavoratori, licenziati dalla società decotta, maggiormente in grado, per capacità e competenze acquisite, di consentirle di subentrare nell&#8217;attività commerciale svolta dalla fallita.</p>
<p>La Suprema Corte ha specificato che lo sviamento della clientela può costituire oggetto della distrazione, rilevante ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, qualora realizzi un atto di ingiustificata disposizione dei rapporti giuridici suscettibili di valutazione economica, cioè quando abbia ad oggetto la cessione di contratti già stipulati con clienti e dipendenti.</p>
<p>La Corte di Appello di Milano non aveva chiarito, nella propria motivazione, quali erano i contratti che avrebbero costituito oggetto di cessione,  se tali contratti erano quelli con i clienti o quelli con i fornitori e quanto a questi ultimi neppure aveva esplicitato le ragioni per le quali la distrazione avrebbe avuto ad oggetto i contratti di fornitura, in modo che la nuova società si sostituisse alla società decotta quale parte contrattuale, e non le merci oggetto di tali contratti.</p>
<h5><a href="https://www.osservatoriopenale.it/wp-content/uploads/2021/10/32929-21.pdf"><strong><span style="color: #808080;">TESTO INTEGRALE SENTENZA</span></strong></a></h5>
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		<item>
		<title>Esigenze cautelari: rilevanza del tempo silente nei reati associativi</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Marcello Bertucci]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2021 09:52:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Misure Cautelari]]></category>
		<category><![CDATA[PROCEDURA PENALE]]></category>
		<category><![CDATA[dissociazione]]></category>
		<category><![CDATA[esigenze cautelari]]></category>
		<category><![CDATA[reati associativi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura cautelare in carcere nei reati reati associativi o nei delitti aggravati ex art. 416-bis.1 c.p. non opera qualora manchi una motivazione puntuale in ordine al considerevole lasso di tempo tra l&#8217;emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all&#8217;indagato. (Cass. Sez. [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura cautelare in carcere nei reati reati associativi o nei delitti aggravati ex art. 416-bis.1 c.p. non opera qualora manchi una motivazione puntuale in ordine al considerevole lasso di tempo tra l&#8217;emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all&#8217;indagato.</h3>
<p><strong>(Cass. Sez. 6^ Pen. – sentenza 04/05/21-19/05/2021, n. 19863)</strong></p>
<p>La Corte di Cassazione, pur dando atto dell&#8217;esistenza di un diverso orientamento secondo cui, in caso di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all&#8217;art. 416-bis c.p. o per i reati aggravati ex art. 416-bis 1 c.p., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all&#8217;art. 275 c.p.p., comma 3, può essere superata solo con il recesso dell&#8217;indagato dall&#8217;associazione o con l&#8217;esaurimento dell&#8217;attività associativa, ha ritenuto che, allorquando sia trascorso un  considerevole lasso di tempo tra il fatto e l&#8217;applicazione della misura, il Giudice è obbligato a motivare puntualmente su tale elemento.</p>
<p>La Corte ha specificato che l&#8217;obbligo di motivazione deve essere rispettato laddove esista un significativo lasso temporale tra il momento di adozione del provvedimento genetico della misura cautelare e l&#8217;epoca di commissione dei reati contestati, e, soprattutto, se, come nel caso sottoposto alla sua attenzione, la difesa abbia rappresentato una serie di circostanze specifiche indicative di un teoricamente possibile allontanamento dell&#8217;indagato dai contesti di criminalità organizzata in cui quelle condotte delittuose erano state tenute.</p>
<blockquote>
<h5><em>&#8220;La dimostrazione della rescissione di ogni legame tra il soggetto considerato e l&#8217;associazione di stampo mafioso alla quale egli risulti aver aderito potrebbe costituire una forma di &#8220;prova diabolica&#8221;, che é corretto, in una logica di favor libertatis, richiedere solo nei casi in cui la presunzione fissata dall&#8217;art. 275 c.p.p., comma 3, sia particolarmente intensa in ragione delle caratteristiche del sodalizio criminale esaminato e della natura del legame esistente tra l&#8217;indagato e quel gruppo organizzato&#8221; </em><em>.</em></h5>
</blockquote>
<h5><a href="https://www.osservatoriopenale.it/wp-content/uploads/2021/09/19863-21.pdf"><strong><span style="color: #808080;">TESTO INTEGRALE SENTENZA</span></strong></a></h5>
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		<title>Diffamazione: applicabilità della pena detentiva</title>
		<link>https://www.osservatoriopenale.it/diffamazione-applicabilita-della-pena-detentiva/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Marcello Bertucci]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2021 09:35:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Delitti e Contravvenzioni]]></category>
		<category><![CDATA[DIRITTO PENALE]]></category>
		<category><![CDATA[chilling effect]]></category>
		<category><![CDATA[diffamazione]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La pena detentiva per il reato di diffamazione, commesso mediante utilizzazione di mezzi di comunicazione di massa, può essere applicabile solo nel caso in cui siano stati lesi anche altri diritti fondamentali come nel caso di discorsi d&#8217;odio o di incitazione alla violenza. (Cass. Sez. 5^ Pen. – sentenza 17/02/21-14/04/2021, n. 13993) La Corte di [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>La pena detentiva per il reato di diffamazione, commesso mediante utilizzazione di mezzi di comunicazione di massa, può essere applicabile solo nel caso in cui siano stati lesi anche altri diritti fondamentali come nel caso di discorsi d&#8217;odio o di incitazione alla violenza.</h3>
<p><strong>(Cass. Sez. 5^ Pen. – sentenza 17/02/21-14/04/2021, n. 13993)</strong></p>
<p>La Corte di Cassazione, chiamata a decidere in merito ad una vicenda di diffamazione a mezzo facebook, ha stabilito che, pur allorquando il reato non sia stato commesso nell&#8217;esercizio dell&#8217;attività giornalistica, la pena detentiva può essere compatibile con la libertà di espressione, garantita dall’art. 10 CEDU, soltanto in circostanze eccezionali, ovverosia qualora siano stati lesi gravemente altri diritti fondamentali, come ad esempio in caso di discorsi di odio o istigazione alla violenza. Per arrivare a tale conclusione, la Corte di Cassazione ha preso le mosse dalle pronunce della Corte EDU che hanno attribuito rilievo al c.d. <em>chilling effect</em> ovverosia l&#8217;effetto dissuasivo che l&#8217;applicazione di pene detentive può determinare sulla libertà di espressione della stampa, considerato il ruolo di watch-dog attribuito a quest&#8217;ultima. La Corte di Cassazione ha, inoltre, considerato che alcune pronunce CEDU sul tema hanno riguardato anche l&#8217;esercizio del diritto di critica negli scritti difensivi degli avvocati nei confronti delle decisioni della Magistratura.</p>
<p>In questi casi, vi sarebbe un rischio di <em>chilling effect</em> sulla professione forense in generale, nella difesa degli interessi dei clienti da parte degli avvocati.</p>
<p>Infine, la Corte di Cassazione ha preso in esame l&#8217;ordinanza 131 del 2020 con la quale la Corte Costituzionale ha evidenziato la necessità di una rimeditazione del bilanciamento tra la libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione che tenga conto dell&#8217;evoluzione della tecnologia e della diffusione degli addebiti diffamatori tramite social networks e motori di ricerca.</p>
<blockquote>
<h5><em>&#8220;Sotto il profilo costituzionale va rilevato che escludere la pena detentiva &#8211; riservandola ai c.d. discorsi d&#8217;odio &#8211; alle sole ipotesi di diffamazione commessa nell&#8217;esercizio dell&#8217;attività giornalistica, rischia, da un lato, di compromettere il principio di eguaglianza (art.3, comma 1, Cost.) nei confronti di tutti i cittadini (in particolare, coloro che commettano il fatto non nell&#8217;esercizio dell&#8217;attività giornalistica, e, dall&#8217;altro, il principio di ragionevolezza (art. 3, comma 2, Cost.), prevedendo un trattamento sanzionatorio sfavorevole (la pena detentiva) per fatti di solito connotati da minore gravità e/o diffusività, e dunque complessità offensiva, rispetto a quelli commessi nell&#8217;esercizio dell&#8217;attività giornalistica&#8221; </em><em>.</em></h5>
</blockquote>
<h5><a href="https://www.osservatoriopenale.it/wp-content/uploads/2021/09/13993_21.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong><span style="color: #808080;">TESTO INTEGRALE SENTENZA</span></strong></a></h5>
<p>L'articolo <a href="https://www.osservatoriopenale.it/diffamazione-applicabilita-della-pena-detentiva/">Diffamazione: applicabilità della pena detentiva</a> proviene da <a href="https://www.osservatoriopenale.it">Osservatorio Penale</a>.</p>
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