La Suprema Corte ha stabilito che il delitto di estorsione di configura tutte le volte in cui il datore di lavoro, nella fase esecutiva del contratto, corrisponda ai lavoratori, dietro minaccia di perdita di lavoro, uno stipendio ridotto rispetto a quanto risultante in busta paga.

(Cass. Sez. 2^ Pen. – sentenza 05/1/2022, n. 59)

In tema di estorsione deve ritenersi sussistente il reato nel caso in cui il datore di lavoro, nella fase esecutiva del contratto, corrisponda ai lavoratori, sotto minaccia della perdita del posto di lavoro, uno stipendio ridotto rispetto a quanto risultante in busta paga. Il danno dei lavoratori non consiste esclusivamente nella riduzione stipendiale ma anche nelle restituzioni di voci retributive non dovute secondo un meccanismo oneroso economicamente per i lavoratori. L’ingiusto profitto procurato ad altri consiste nel fatto che “i soldi ricevuti in nero servivano per la gestione delle spese della società”, ente che, attraverso tale sistema illecito di acquisizione di denaro, si finanziava.

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