Non determina nullità degli atti successivi, che siano stati compiuti con l’assistenza di un difensore di ufficio, l’omessa trasmissione alla competente autorità giudiziaria, da parte della polizia giudiziaria, della nomina del difensore di fiducia fatta dall’indagato con dichiarazione inviata al medesimo ufficio di p.g. procedente, perchè la nomina del difensore di fiducia, per produrre effetti, deve essere fatta con dichiarazione resa all’autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata.
(Cass. Sez. III Penale, 3 marzo – 7 giugno 2010, n. 21391)
Avvocato cassazionista, svolge attività stragiudiziale e giudiziale in materia di diritto penale, con particolare riferimento al diritto penale dell’impresa e dell’economia, nonché in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Ha maturato una significativa esperienza in materia di responsabilità da colpa medica. È Presidente e componente di Organismi di Vigilanza previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 anche di società multinazionali.

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