Nel caso di istanza di rinvio per impedimento professionale del difensore, impedimento a quest’ultimo già noto all’atto della nomina finalizzata all’espletamento dell’incarico in relazione al quale si chiede il rinvio, non può ritenersi operante la disposizione dell’art. 420 ter, comma 5, c.p.p., perchè la formulazione della norma, anche per l’esplicita previsione della necessità di tempestiva comunicazione, intende dare rilevanza e apprestare tutela solo agli impedimenti che sopravvengono all’atto di nomina e all’accettazione del mandato difensivo e non anche a quelli preesistenti al conferimento dell’incarico, che, come tali, risultavano sin dall’origine incompatibili con l’espletamento del nuovo mandato.
(Cass., sez. VI penale, sentenza 2-10 novembre 2010, n. 39594)
Avvocato cassazionista, svolge attività stragiudiziale e giudiziale in materia di diritto penale, con particolare riferimento al diritto penale dell’impresa e dell’economia, nonché in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Ha maturato una significativa esperienza in materia di responsabilità da colpa medica. È Presidente e componente di Organismi di Vigilanza previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 anche di società multinazionali.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.