Per l’integrazione dell’omicidio preterintenzionale si richiede l’accertamento di una condotta dolosa (atti diretti a percuotere o ledere) e di un evento (morte) legato eziologicamente a tale condotta. L’elemento soggettivo del delitto va identificato nell’avere disatteso il precetto di non porre in essere atti lesivi dell’altrui incolumità. Il formale riferimento normativo ad “atti diretti a percuotere o a ledere” quindi non esclude che l’atto idoneo a ledere l’altrui integità fisica possa essere sorretto da un dolo eventuale; la direzione degli atti va intesa infatti come requisito strutturale oggettivo dell’azione, atta a comprendere anche quelli costituenti semplice tentativo.
(Cass. sez. V, 11 dicembre 2008 – 22 novembre 2009, n. 4237)
Avvocato cassazionista, svolge attività stragiudiziale e giudiziale in materia di diritto penale, con particolare riferimento al diritto penale dell’impresa e dell’economia, nonché in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Ha maturato una significativa esperienza in materia di responsabilità da colpa medica. È Presidente e componente di Organismi di Vigilanza previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 anche di società multinazionali.

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