Le comunicazioni tra impresa ed un avvocato strutturalmente, gerarchicamente e funzionalmente dipendente della stessa non sono coperti dal segreto professionale. In sostanza, l’avvocato interno non può essere equiparato a quello esterno, che al contrario collabora nell’amministrazione della giustizia, proprio in considerazione della mancanza di indipendenza professionale dovuta al vincolo di subordinazione con l’impresa.
(Corte di Giustizia dell’Unione Europea – Grande Sezione, Sentenza 14.9.2010 – Causa C-550/07)
Avvocato cassazionista, svolge attività stragiudiziale e giudiziale in materia di diritto penale, con particolare riferimento al diritto penale dell’impresa e dell’economia, nonché in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Ha maturato una significativa esperienza in materia di responsabilità da colpa medica. È Presidente e componente di Organismi di Vigilanza previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 anche di società multinazionali.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.