Configura una nullità assoluta il rigetto dell’istanza del rinvio dell’udienza per legittimo impedimento a comparire allorquando l’imputato abbia dovuto scegliere tra due dibattimenti ed abbia comunicato tempestivamente l’impedimento.
In tali casi non è necessario specificare nell’istanza di rinvio le ragioni per le quali l’imputato ha deciso di comparire nell’altro dibattimento.
(Cass. penale Sez. VI, 19.2.2009 – 31.3.2009, n. 14207)

 

Avvocato cassazionista, svolge attività stragiudiziale e giudiziale in materia di diritto penale, con particolare riferimento al diritto penale dell’impresa e dell’economia, nonché in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Ha maturato una significativa esperienza in materia di responsabilità da colpa medica. È Presidente e componente di Organismi di Vigilanza previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 anche di società multinazionali.

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