Il soddisfacimento dei bisogni religiosi dell’indagato non rientra tra le indispensabili esigenze di vita, previste dall’art. 284/3 c.p.p., per ottenere l’autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari.
Nel caso di specie, trattandosi di persona di fese cattolica, la Corte ha precisato che non può non tenersi conto che l’evoluzione della tecnologia consente di osservare il precetto canonico anche attraverso modalità diverse dalla diretta partecipazione al culto, ad esempio attraverso l’utilizzo del mezzo televisivo, come peraltro fanno gli infermi costretti a rimanere allettati in ambito ospedaliero o domiciliare.

(Cass. Sezione IV Penale, 27 aprile – 10 agosto 2012, n. 32364)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARZANO Francesco – Presidente –
Dott. GALBIATI Ruggero – Consigliere –
Dott. BIANCHI Luisa – Consigliere –
Dott. IZZO Fausto – rel. Consigliere –
Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
OMISSIS;
avverso l’ordinanza del Tribunale della Libertà di Roma del 23/l/2O12 (n. 3275/11);

udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Fausto Izzo;

Udite le conclusioni del Procuratore Generale Dr. Mazzotta Gabriele che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza;
Udito l’Avv. OMISSIS, per il OMISSIS, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

1. Con ordinanza del 18/l/2012 il Tribunale del Riesame di Roma, in sede di appello cautelare, confermava il provvedimento della locale Corte di Appello di rigetto della richiesta avanzata da OMISSIS, detenuto agli arresti domiciliari, di poter uscire di casa la domenica per il tempo necessario a partecipare alla Santa Messa.
Osservava il Tribunale che l’art. 284 c.p.p., comma 3, consente l’uscita di casa solo se “Se l’imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa”.

L’interpretazione della norma non consentiva di far rientrare la partecipazione alla messa nelle che consentivano l’uscita di casa.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato lamentando la erronea applicazione della legge ed, in particolare, dell’art. 277 c.p.p. e art. 284 c.p.p., comma 3 laddove prevedono, il rispetto della salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misura cautelare e la possibilità per il detenuto agli arresti domiciliari di provvedere alle sua indispensabili esigenze di vita, tra cui ricomprendere anche quelle di natura spirituale e religiosa.

3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Va premesso che effettivamente coglie nel segno il ricorso laddove censura l’angusto ambito in cui il provvedimento del Riesame ha ristretto il potere del giudice cautelare di consentire all’imputato detenuto agli arresti domiciliari, di allontanarsi dal luogo di restrizione. Invero l’art. 284 c.p.p., comma 3 fa riferimento non solo ad esigenze di natura economica, ma anche ad “indispensabili esigenze di vita”, nel cui ambito potrebbe rientrare la soddisfazione bisogni di natura religiosa.

Invero il codice di diritto canonico prevede l’obbligo per i fedeli di partecipare alla Messa (can. 1247) e che per soddisfare tale precetto il fedele possa assistervi dovunque venga celebrata nel rito cattolico (can. 1248). Va però ricordato che l’art. 277 c.p.p., nel prevedere che le misure cautelari salvaguardino i diritti della persona, subordina il loro rispetto alla compatibilità con le esigenze cautelari.

Pertanto deve ritenersi legittima la limitazione, nei confronti di persona sottoposta al regime detentivo, di diritti e facoltà normalmente spettanti ad ogni persona libera, quando detta limitazione non dia luogo ad una loro totale soppressione e per altro verso sia finalizzata a garantire le esigenze cautelari. Nel caso di specie, non può non tenersi conto che l’evoluzione della tecnologia consente di osservare il precetto canonico anche attraverso modalità diverse dalla diretta partecipazione al culto, ad esempio attraverso l’utilizzo del mezzo televisivo, come peraltro fanno gli infermi costretti a rimanere allettati in ambito ospedaliero o domiciliare.
Ne consegue che a fronte delle comprovate esigenze cautelari che impongono la restrizione agli arresti domiciliari del OMISSIS, il diniego della autorizzazione all’uscita di casa per partecipare alla messa, per quanto sopra detto, non compromette “indispensabili esigenze di vita” del ricorrente.

Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Avvocato cassazionista, svolge attività stragiudiziale e giudiziale in materia di diritto penale, con particolare riferimento al diritto penale dell’impresa e dell’economia, nonché in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Ha maturato una significativa esperienza in materia di responsabilità da colpa medica. È Presidente e componente di Organismi di Vigilanza previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 anche di società multinazionali.

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