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	<title>scriminante Archivi - Osservatorio Penale</title>
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	<title>scriminante Archivi - Osservatorio Penale</title>
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		<title>Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle A.G.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Debora Zagami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Aug 2023 17:02:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DEONTOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[avvocato]]></category>
		<category><![CDATA[diffamazione]]></category>
		<category><![CDATA[scriminante]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Avvocato condannato con doppia conforme per il reato di diffamazione per avere offeso la reputazione del destinatario mediante una missiva inviata nella veste di difensore, nella quale descriveva il soggetto come &#8220;pericoloso, senza scrupoli, che si fa lecito inventare contestazioni disciplinari pretestuose rendendo il posto di lavoro terreno minato&#8221;. La Suprema Corte annulla senza rinvio [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.osservatoriopenale.it/offese-in-scritti-e-discorsi-pronunciati-dinanzi-alle-a-g/">Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle A.G.</a> proviene da <a href="https://www.osservatoriopenale.it">Osservatorio Penale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="page" title="Page 2">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>Avvocato condannato con doppia conforme per il reato di diffamazione per avere offeso la reputazione del destinatario mediante una missiva inviata nella veste di difensore, nella quale descriveva il soggetto come &#8220;pericoloso, senza scrupoli, che si fa lecito inventare contestazioni disciplinari pretestuose rendendo il posto di lavoro terreno minato&#8221;.</p>
<p>La Suprema Corte annulla senza rinvio e segna gli arresti in tema di offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità Giudiziarie, precisando che l&#8217;assegnazione alla persona offesa di una somma a titolo di risarcimento non compete al Giudice penale che eventualmente prosciolga l&#8217;imputato in applicazione dell&#8217;art. 598 c.p., ma al Giudice della causa nella quale sono state scritte o pronunciate le frasi offensive.</p>
</div>
</div>
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<div class="column">
<p><strong>(Cass. Sez. 5^ Penale, sentenza 07.02.2023, n. 29322)</strong></p>
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<div class="column">
<blockquote>
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<div class="column">
<h4><em>In tema di diffamazione, la causa di non punibilità prevista dall&#8217;art. 598 cod. pen. e la scriminante di cui all&#8217;art. 51 cod. pen. operano su piani diversi, la prima non escludendo l&#8217;antigiuridicità del fatto ma solo l&#8217;applicazione della pena e ricomprendendo anche condotte di offesa non necessarie, purché inserite nel contesto difensivo; la seconda ricollegandosi, invece, all&#8217;esercizio del diritto di difesa e richiedendo il requisito della necessarietà ed il rispetto dei limiti di proporzionalità e strumentalità.</em></h4>
<div class="page" title="Page 3">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<h4><em>Nel caso di specie, in effetti, anche nel contesto conflittuale indicato dal ricorrente, il requisito della necessarietà, ma soprattutto il rispetto del limite di strumentalità, non appaiono sussistere. E tuttavia, non residuano margini di dubbio sull&#8217;inserimento delle frasi nel contesto difensivo scaturito dalle controversie in corso tra il cliente dell&#8217;odierno imputato e il suo datore di lavoro, ossia la persona offesa.</em></h4>
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</blockquote>
<h4><a href="https://www.osservatoriopenale.it/wp-content/uploads/2023/08/V-29322-2023.pdf" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #808080;"><strong>TESTO INTEGRALE SENTENZA</strong></span></a></h4>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
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</div>
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		<item>
		<title>Debiti tributari e concordato preventivo: operatività della scriminante ex art. 51 c.p.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Marcello Bertucci]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2021 18:09:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PENALE D'IMPRESA]]></category>
		<category><![CDATA[debiti]]></category>
		<category><![CDATA[fallimento]]></category>
		<category><![CDATA[scriminante]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>E&#8217; possibile riconoscere la sussistenza di una situazione scriminante solo in presenza di un atto che ne inibisca il pagamento. (Cass. Sez. 3^ Pen. &#8211; sentenza 20/02-05/05/2020, n. 13628) La mera presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, anche con riserva, non impedisce il pagamento dei debiti tributari che vengano a scadere successivamente alla [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.osservatoriopenale.it/debiti-tributari-e-concordato-preventivo-operativita-della-scriminante-ex-art-51-c-p/">Debiti tributari e concordato preventivo: operatività della scriminante ex art. 51 c.p.</a> proviene da <a href="https://www.osservatoriopenale.it">Osservatorio Penale</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h3>E&#8217; possibile riconoscere la sussistenza di una situazione scriminante solo in presenza di un atto che ne inibisca il pagamento.</h3>
<p><strong>(Cass. Sez. 3^ Pen. &#8211; sentenza 20/02-05/05/2020, n. 13628)</strong></p>
<blockquote>
<h5 style="text-align: left;"><em>La mera presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, anche con riserva, non impedisce il pagamento dei debiti tributari che vengano a scadere successivamente alla sua presentazione, e pertanto la mera presentazione della domanda non assume rilevanza, né sul piano dell&#8217;elemento soggettivo, né su quello della esigibilità della condotta, salvo che, in data antecedente alla scadenza del debito, sia intervenuto un provvedimento del tribunale che abbia vietato il pagamento di crediti anteriori, essendo configurabile la scriminante dell&#8217;adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo dell&#8217;autorità di cui all&#8217;art. 51 c.p., derivante da norme poste a tutela di interessi aventi anche rilievo pubblicistico, equivalenti a quelli di carattere tributario.</em></h5>
</blockquote>
<hr />
<h5><span style="color: #808080;"><strong>LEGGI IL TESTO INTEGRALE</strong></span></h5>
[OMISSIS]
<p style="text-align: left;">1. Il Procuratore della Repubblica di Lecco ricorre per cassazione avverso l&#8217;ordinanza, emessa ai sensi dell&#8217;art. 322 bis c.p.p., con la quale era stato respinto l&#8217;appello cautelare avverso l&#8217;ordinanza di rigetto della richiesta di sequestro preventivo per equivalente della somma di Euro 1.088.589,54, nei confronti di F.L., quale legale rappresentante di Vismara spa, indagato per il reato di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 bis, per omesso versamento delle ritenute, quale sostituto di imposta, per l&#8217;anno 2017, entro il termine previsto del 31/10/2018.</p>
<p style="text-align: left;">2. Con un unico motivo di ricorso lamenta inosservanza della legge penale e, specificamente, inosservanza della L. Fall., art. 161, commi 6 e 7 e art. 168 e il vizio di motivazione.<br />
Argomenta il ricorrente che il tribunale cautelare, e prima ancora il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lecco, avrebbero errato nel ritenere che al momento della consumazione del reato (31/12/2018) l&#8217;indagato, poichè aveva presentato la domanda di ammissione al concordato preventivo, in data 27/08/2018, non avrebbe più avuto il potere di adempiere all&#8217;obbligazione tributaria in quanto l&#8217;indagato non avrebbe potuto esercitare i poteri di amministrazione in forza della L. Fall., art. 167 da cui si traeva la conseguenza che tutti i pagamenti effettuati dall&#8217;imprenditore sarebbero inefficaci.<br />
Secondo il ricorrente la questione, che attiene all&#8217;individuazione dei poteri dell&#8217;amministratore nell&#8217;arco di tempo che va dalla presentazione della domanda, nel caso in esame di concordato &#8220;in bianco&#8221; ai sensi della L. Fall., art. 161, comma 6, sino al decreto di ammissione della procedura ex art. 163 L. Fall., sarebbe stata risolta dal tribunale sulla scorta di una erronea interpretazione della legge.<br />
Sostiene il ricorrente che la limitazione dei poteri dell&#8217;amministratore di procedere ai pagamenti sarebbe sussistente solo nel caso di ricorso per concordato preventivo con presentazione del piano concordatario (L. Fall., art. 161, commi 1, 2 e 3) e non nel caso di concordato con riserva (o in bianco) ai sensi della L. Fall., art. 161, comma 6, e ciò in quanto il divieto sarebbe funzionale a non alterare il progetto di pagamento dei debiti come indicato nel piano concordatario. In assenza di tale piano, secondo il ricorrente, non vi sarebbe ragione per limitare i poteri dell&#8217;amministratore. Tale interpretazione troverebbe avvallo in alcune recenti pronunce della giurisprudenza della Corte di cassazione che hanno ritenuto sussistente il reato fiscale il cui termine di scadenza dell&#8217;obbligazione ricadeva in un periodo successivo alla domanda, ma antecedente all&#8217;ammissione (Sez. 3, n. 49795/2018, n. 2860/2018, n. 39696/2018). In tale ambito, non assumerebbe alcun rilievo la mera presentazione della domanda di ammissione di concordato preventivo la quale non impedisce il pagamento dei debiti tributari che vengono a scadere successivamente alla sua presentazione, ma prima dell&#8217;adozione di provvedimenti da parte del tribunale, essendo configurabile la causa di giustificazione prevista dall&#8217;art. 51 c.p., solo se i provvedimenti che impongono il dovere di non adempiere all&#8217;obbligo tributario, come l&#8217;ammissione al concordato preventivo ovvero, in alternativa, il provvedimento del tribunale che abbia vietato il pagamento di crediti anteriori, siano intervenuti prima della scadenza di tale obbligo e, dunque, non siano successivi alla consumazione del reato (Sez. 3, n. 49795/2018, Sez. 3, n. 2860/2018).<br />
Secondo il ricorrente la domanda di concordato preventivo non comporterebbe mai limitazione dei poteri e una sospensione degli obblighi tributari mentre solo la presentazione del piano concordatario costituirebbe il discrimine in quanto solo da quel momento l&#8217;imprenditore sarebbe impegnato a garantire il soddisfacimento dei crediti secondo il piano dei pagamenti e non può essere obbligato ai pagamenti parziali diversi da quelli del piano stesso. A volere ritenere, come il provvedimento impugnato, che basti la sola presentazione della domanda di concordato in bianco a sospendere l&#8217;obbligo tributario, si avallerebbero pratiche dilatorie e strumentali e finanche l&#8217;impunità penale.<br />
Il Tribunale avrebbe aderito ad una isolata pronuncia che esclude la rilevanza penale dell&#8217;omissione di pagamento relativa ad obbligazioni giunte a scadenza nell&#8217;intervallo tra la presentazione dell&#8217;istanza e la positiva evasione da parte dell&#8217;organo giurisdizionale, poichè legittimata, l&#8217;omissione, dalla avvenuta successiva ammissione del concordato preventivo che avrebbe effetti retroattivi (Sez. 3, n. 36320/2019). Chiede l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza.<br />
Il difensore del F. ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, ovvero nella ipotesi in cui la Corte di cassazione non dovesse condividere l&#8217;orientamento espresso dalla sentenza n. 36320/2019, in consapevole contrasto con la precedente giurisprudenza della Terza Sezione della Corte, chiede che la decisione venga rimessa alle Sezioni Unite, in presenza di un rilevato contrasto giurisprudenziale.</p>
<p style="text-align: left;">3. Il Procuratore generale ha chiesto, in udienza, il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #000080;">CONSIDERATO IN DIRITTO</span></strong></p>
<p style="text-align: left;">1. Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione.<br />
Va anzitutto rilevato, in fatto, che la società di cui il F. è legale rappresentante ha presentato domanda di concordato preventivo ai sensi della L. Fall., art. 161, comma 6 (c.d. concordato in bianco) in data 24/07/2018, che in data 26/07/2018, il Tribunale di Reggio Emilia ha concesso termine per la presentazione del piano di 120 giorni poi prorogati, che in data 26/02/2019 è stato depositato il piano concordatario e che, con provvedimento in data 19/04/2019, il Tribunale di Reggio Emilia ha ammesso la società al concordato.<br />
Al F. è contestato, come da imputazione cautelare, la violazione del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 bis, in relazione all&#8217;omesso versamento, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta relativo all&#8217;anno 2017, delle ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti per l&#8217;ammontare di Euro 1.088.589,54 (commesso in (OMISSIS)).<br />
Va, ancora, rilevato che il vizio di motivazione non è deducibile nei confronti di provvedimenti in materia di misure cautelari reali, giusto il combinato disposto di cui agli artt. 322 bis e 325 c.p.p..<br />
La censura di violazione di legge è, invece, fondata nei termini che seguono.</p>
<p style="text-align: left;">2. La questione devoluta involge il rapporto tra la procedura di concordato preventivo del soggetto tenuto al versamento delle imposte e il profilo degli effetti inibitori o meno della stessa rispetto all&#8217;obbligo di versamento imposto dalla legge tributaria e della conseguente rilevanza penale o meno dell&#8217;omissione del versamento.</p>
<blockquote>
<h5 style="text-align: left;"><span style="color: #000080;">Va, in primo luogo, rammentato che la procedura di concordato preventivo, a differenza della procedura fallimentare, non priva l&#8217;imprenditore in crisi dell&#8217;amministrazione dei beni, ma gli consente il compimento di alcuni atti gestori, situazione che viene comunemente indicata come &#8220;spossessamento attenuato&#8221;.</span></h5>
</blockquote>
<p style="text-align: left;">Per effetto della limitata facoltà di disposizione e dello spossessamento attenuato che si attua nel concordato, il legislatore ha previsto che l&#8217;imprenditore, il quale ha presentato una domanda di concordato anche con riserva, conservi l&#8217;amministrazione del patrimonio e la gestione dell&#8217;impresa potendo compiere gli atti di ordinaria amministrazione, mentre quelli straordinari sono condizionati all&#8217;autorizzazione del Tribunale.<br />
Venendo alla disciplina di settore, la legge fallimentare contempla la possibilità per l&#8217;imprenditore di compiere gli atti di ordinaria amministrazione, mentre quelli &#8220;urgenti di straordinaria amministrazione&#8221; (nel caso di concordato con riserva) e quelli di &#8220;straordinaria amministrazione&#8221;, possono essere compiuti dietro autorizzazione del Tribunale (L. Fall., art. 161, comma 7 e art. 167).<br />
Dall&#8217;art. 167 L. Fall., che disciplina il regime degli atti di straordinaria amministrazione, discende che il patrimonio dell&#8217;imprenditore in pendenza del concordato è oggetto di una amministrazione giurisdizionalizzata nel compimento degli atti di straordinaria amministrazione, perchè il patrimonio è destinato a garantire il soddisfacimento di tutti i creditori. Da cui il divieto, posto dall&#8217;art. 168 L. Fall., di azioni esecutive da parte dei creditori, divieto che comporta implicitamente il divieto di pagamento di debiti anteriori, perchè sarebbe incongruo che ciò che il creditore non può ottenere in via di esecuzione forzata possa conseguire in virtù di spontaneo adempimento, e l&#8217;ulteriore previsione di cui all&#8217;art. 184 L. Fall., che nel prevedere che il concordato sia obbligatorio per tutti i creditori anteriori, implica che non possa darsi l&#8217;ipotesi di un pagamento di debito concorsuale al di fuori dei casi e dei modi previsti dalla legge, appunto quelli disciplinati dalla L. Fall., art. 161, comma 7 e art. 167.<br />
Sempre in linea generale, va anche ricordato che la giurisprudenza di legittimità, con orientamento assolutamente costante, con riguardo alle condotte di cui ai reati di omesso versamento, nel caso di procedura di ammissione al concordato preventivo del soggetto tenuto al versamento stesso, ha chiarito che non si prescinde, innanzitutto, da un basilare presupposto, rappresentato dalla anteriorità del provvedimento di ammissione al concordato rispetto alla scadenza del termine di legge che segna anche il momento consumativo del reato di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 bis.<br />
Diversamente, ma non è il caso in esame, se l&#8217;obbligazione tributaria scada precedentemente alla domanda di concordato, non vi sono questioni sulla rilevanza penale dell&#8217;omissione costituente reato. In plurime decisioni di questa Corte, infatti, si è rilevato come sia presupposto necessario della non configurabilità dell&#8217;illecito l&#8217;anteriorità del provvedimento di ammissione al concordato rispetto alla scadenza dell&#8217;obbligazione (Sez. 3, n. 39696 del 08/06/2018, Grifi, Rv. 273838; Sez. 3, n. 15853 del 12/03/2015, Fantini, Rv. 263436).</p>
<p style="text-align: left;">3. Ciò premesso, secondo il pubblico ministero la limitazione dei poteri dell&#8217;amministratore di una società in concordato preventivo, da cui discende il divieto di pagare il debito tributario, opererebbe dal momento del deposito della domanda di concordato preventivo corredata da piano, ai sensi della L. Fall., art. 161, commi 1, 2 e 3, e non dal momento della presentazione della domanda di concordato preventivo con riserva. Quindi, alcun effetto inibitorio deriverebbe dalla semplice domanda con riserva rispetto al pagamento dei debiti, sicchè sarebbe sussistente il fumus commissi delicti in presenza di omissione del versamento dei debiti tributari alla scadenza, non essendo vietato il loro adempimento dalla mera presentazione del ricorso per concordato preventivo senza piano come, peraltro, sostenuto da recenti pronunce di legittimità (Sez. 3, n. 49795/2018).</p>
<p style="text-align: left;">3.1. L&#8217;inquadramento della questione postula la disamina della disciplina del concordato preventivo a seguito delle modifiche normative, applicabili ratione temporis, del D.L. n. 83 del 2012 conv. con L. n. 134 del 2012 (Misura urgenti per la crescita del paese) e D.L. n. 83 del 2015 conv. con L. n. 132 del 2015.<br />
In particolare, con le modifiche introdotte dal &#8220;Decreto Crescita&#8221;, tra cui l&#8217;introduzione del concordato con riserva di presentazione del piano, di cui all&#8217;art. 161, comma 6, e quella relativa alla disciplina degli effetti del concordato per i creditori, avendo il legislatore disposto la decorrenza degli effetti per i creditori dal momento della pubblicazione del registro delle imprese (L. Fall., art. 161, comma 3), è stata prevista, in coerenza con il c.d. spossessamento attenuato, una disciplina del compimento degli atti di straordinaria amministrazione in termini non diversi, per la nuova figura di concordato di nuovo conio, rispetto a quella dettata dall&#8217;art. 167 L. Fall. per il concordato con deposito del piano ex art. 161, commi 1 e 2, L. Fall.</p>
<p style="text-align: left;">3.2. Sul punto, una recente sentenza della Corte di cassazione, sezione civile, ha evidenziato, per quanto qui di rilievo, che la &#8220;stessa formulazione letterale dell&#8217;art. 161, comma 6, secondo cui l&#8217;imprenditore può depositare &#8220;il ricorso contenente la domanda di concordato&#8221;, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi 2 e 3 entro un termine fissato dal giudice, implica che l&#8217;imprenditore presenta, finanche ai sensi del citato comma, proprio ed esattamente il ricorso contenente la domanda di concordato preventivo, e non già un ricorso di portata diversa e più circoscritta, per esempio destinato a concludersi col (e finalizzato a ottenere semplicemente il) termine previsto dalla legge, a cui eventualmente far seguire un nuovo atto d&#8217;impulso.<br />
Cosicchè alfine il procedimento innescato dalla domanda con riserva non è un primo procedimento distinto (e antecedente) rispetto a quello, ordinario, che si apre solo con la presentazione della proposta, del piano e della documentazione, ma costituisce un segmento dell&#8217;unico procedimento che rileva, semplicemente articolato in due fasi per così dire &#8220;interne&#8221; (Cass. civ., Sez. 1, n. 14713 del 29/05/2019, Rv. 654268 &#8211; 02).<br />
Sempre la medesima pronuncia ha chiarito che, dopo la presentazione di una domanda di concordato con riserva, ai sensi della L. Fall., art. 161, comma 7, l&#8217;imprenditore può compiere senza necessità di autorizzazione del tribunale gli atti di gestione dell&#8217;impresa finalizzati alla conservazione dell&#8217;integrità e del valore del patrimonio, secondo il medesimo criterio previsto dalla L. Fall., art. 167; sicchè la distinzione tra atto di ordinaria o di straordinaria amministrazione resta incentrata sulla sua idoneità a pregiudicare i valori dell&#8217;attivo compromettendone la capacità di soddisfare le ragioni dei creditori, tenuto conto esclusivamente dell&#8217;interesse di questi ultimi e non dell&#8217;imprenditore insolvente, essendo quindi possibile che atti astrattamente qualificabili di ordinaria amministrazione, se compiuti nel normale esercizio dell&#8217;impresa possano, invece, assumere un diverso connotato nell&#8217;ambito di una procedura concorsuale (Cass. civ., Sez. 1, n. 14713 del 29/05/2019, Rv. 654268 &#8211; 02).<br />
Tale indirizzo interpretativo si pone in linea con gli enunciati della giurisprudenza penale di legittimità che avevano affermato il principio di diritto secondo cui la procedura di concordato preventivo, sia essa introdotta con piano concordatario, sia con riserva, non inibisce il pagamento dei debiti tributari il cui termine di scadenza è successivo al deposito della domanda, giuste le disposizioni di cui alla L. Fall., art. 161, comma 7 e art. 167, salva la presenza di un provvedimento del tribunale che abbia vietato il pagamento di crediti anteriori (Sez. 3, n. 49795/2018, Sez. 3, n. 2860/2018, Sez. 4, n. 52542/2017).</p>
<blockquote>
<h5 style="text-align: left;"><span style="color: #000080;">Senza addentrarci nella distinzione tra atto di ordinaria e straordinaria amministrazione che ha impegnato non poco la giurisprudenza civile, risulta chiaro che il pagamento del debito fiscale, che, in condizioni ordinarie, costituisce un atto di ordinaria amministrazione, si qualifica quale atto di straordinaria amministrazione nel caso in cui il debitore sia ammesso ad una procedura di concordato preventivo, secondo la distinzione operata tra atto di ordinaria o di straordinaria amministrazione che resta incentrata sulla sua idoneità a pregiudicare i valori dell&#8217;attivo compromettendone la capacità di soddisfare le ragioni dei creditori, tenuto conto esclusivamente dell&#8217;interesse di questi ultimi e non dell&#8217;imprenditore insolvente (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 14713 del 29/05/2019, Rv. 654268 &#8211; 02).</span></h5>
</blockquote>
<p style="text-align: left;">Riassumendo, la procedura di concordato è unica, ancorchè introdotta con il ricorso per l&#8217;ammissione al concordato con riserva, e anche durante tale segmento, ovvero prima del deposito del piano concordatario e del decreto di ammissione di cui alla L. Fall., art. 163, vige il c.d. spossessamento attenuato che non impedisce il compimento degli atti straordinari e urgenti, previa autorizzazione del tribunale che, proprio perchè non esiste ancora un piano concordatario, può assumere informazione dal commissario giudiziale. E&#8217; indubbio poi che tra gli atti straordinari rientri il pagamento del debito tributario, la cui omissione di versamento costituisce reato, atto da qualificarsi straordinario e urgente avuto riguardo agli effetti penali dell&#8217;omissione.</p>
<p>3.3. Ne consegue che, sul piano della disciplina penalistica, devono essere confermati, con le precisazioni qui esposte, i principi già reiteratamente espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, anche richiamati nel ricorso del Pubblico Ministero, secondo cui la mera presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, anche con riserva, non impedisce il pagamento dei debiti tributari che vengano a scadere successivamente alla sua presentazione, e pertanto la mera presentazione della domanda non assume rilevanza, nè sul piano dell&#8217;elemento soggettivo, nè su quello della esigibilità della condotta, salvo che, in data antecedente alla scadenza del debito, sia intervenuto un provvedimento del tribunale che abbia vietato il pagamento di crediti anteriori, essendo configurabile la scriminante dell&#8217;adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo dell&#8217;autorità di cui all&#8217;art. 51 c.p., derivante da norme poste a tutela di interessi aventi anche rilievo pubblicistico, equivalenti a quelli di carattere tributario (Sez. 3, n. 2860 del 30/10/2018, P.M. in proc. Maurina, Rv. 274822 &#8211; 01; Sez. 3, n. 39696 del 08/06/2018, Grifi, Rv. 273838 &#8211; 01; Sez. 4, n. 52542 del 17/10/2017, Marchionni, Rv. 271554).</p>
<p>4. Non ignora il Collegio il diverso orientamento espresso dalla sentenza di questa Sezione n. 36320 del 2019 (Sez. 3, n. 36320 del 02/04/2019, Prefabbricati in Liquidazione in Concordato preventivo, Rv. 277687 &#8211; 01) richiamata nel provvedimento impugnato e, anche, dall&#8217;indagato, secondo cui &#8220;una volta intervenuto il provvedimento di ammissione del debitore al concordato anche le pregresse condotte omissive, consistenti in omessi pagamenti di obbligazioni giunte a maturazione nell&#8217;intervallo fra la presentazione della istanza e la sua positiva evasione da parte dell&#8217;organo giurisdizionale a ciò preposto, cessano, laddove mai in precedenza esse la avessero avuta, di avere rilevanza penale, atteso che tali condotte neppure possono essere considerate compiute contra ius in quanto legittimate, a tutto voler concedere a posteriori, dall&#8217;avvenuta ammissione alla procedura concorsuale&#8221;.<br />
Ritiene, tuttavia, il Collegio, che esso non si confronti compiutamente con il dato testuale e con la disciplina introdotta all&#8217;esito delle modifiche normative di cui si è già detto, la cui interpretazione, anche da parte del giudice della legittimità in sede civile, non avalla il principio, ivi affermato, secondo cui il provvedimento di ammissione del concordato successivo, in considerazione dell&#8217;efficacia retrodatata al momento della domanda, giustificherebbe le condotte omissive di rilevanza penale perchè non compiute contra ius.</p>
<blockquote>
<h5 style="text-align: left;"><span style="color: #000080;">La sentenza impugnata non si coniuga compiutamente con la disciplina di settore che, come si è visto, consente il pagamento del debito tributario (vedi supra), previa autorizzazione (risultando scriminata l&#8217;omissione in presenza di un diniego di pagamento) a nulla rilevando, a tali fini, il richiamo agli effetti retroattivi della procedura laddove da questi si invocherebbe una scriminante per il mancato pagamento del debito.</span></h5>
</blockquote>
<p>Ad ulteriore confutazione del ragionamento sull&#8217;effetto di retrodatazione del precedente giurisprudenziale richiamato, si deve aggiungere che il richiamo all&#8217;efficacia retroattiva dell&#8217;ammissione al concordato renderebbe sostanzialmente priva di senso la stessa disciplina della legge fallimentare che consente il compimento di atti di amministrazione straordinaria nel periodo dopo la richiesta e prima dell&#8217;ammissione.<br />
Dunque, agli effetti retroattivi del concordato conseguenti al decreto di ammissione, che può intervenire a distanza temporale anche notevole dal perfezionamento del reato, non può collegarsi l&#8217;esclusione della rilevanza penale dell&#8217;omissione costituente reato scaduta in epoca precedente.<br />
A tale riguardo deve, ancora una volta, richiamarsi la giurisprudenza civile della Corte di cassazione che ha affermato che il pagamento non autorizzato di un debito scaduto, eseguito in data successiva al deposito della domanda di concordato non comporta, in via automatica, l&#8217;inammissibilità della proposta, dovendosi pur sempre valutare se detto pagamento costituisca, o meno, atto di straordinaria amministrazione e, in ogni caso, se la violazione della regola della par candido sia diretta a frodare le ragioni dei creditori, pregiudicando le possibilità di adempimento della proposta formulata con la domanda (Cass. sez. 1, n. 11958 del 16/05/2018 Rv. 648456 &#8211; 01, che richiama Cass. 14887/2017, n. 7066/2016, n. 3324/2016, successivamente ribadito da Cass. sez. 1, n. 16808 del 21/06/2019 Rv. 654280 &#8211; 01), confermando pienamente il principio secondo cui nella procedura di evidenza pubblica non sono tout court vietati il compimento di atti straordinari tra cui il pagamento del debito tributario anche se compiuti senza autorizzazione giudiziale.</p>
<p>5. Ritiene il Collegio che, secondo questa direttrice interpretativa e con l&#8217;obiettivo di coordinamento della disciplina civilistica e quella penalistica in un&#8217;ottica di sistema e di non contraddizione dell&#8217;ordinamento, deve darsi continuità all&#8217;indirizzo interpretativo già espresso, anche richiamato dal Pubblico Ministero ricorrente, secondo cui gli eventuali effetti inibitori della procedura di ammissione al concordato preventivo rispetto al reato di omesso versamento possono porsi unicamente con riguardo alle condotte di cui ai reati di omesso versamento la cui scadenza si ponga, dopo la domanda di concordato (sia esso in bianco che con deposito del piano). La ammissione alla procedura non vale tuttavia a scriminare sic e simpliciter la sua omissione alla scadenza o a escluderne successivamente gli effetti penali dell&#8217;omissione, dovendosi dare rilievo, ai fini che qui rilevano, unicamente alle situazioni nella quale vi sia stato un provvedimento del tribunale che abbia vietato, o comunque non abbia autorizzato, come invece richiesto dall&#8217;interessato, il pagamento dei crediti, essendo configurabile la scriminante dell&#8217;adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo dell&#8217;autorità di cui all&#8217;art. 51 c.p., derivante da norme poste a tutela di interessi aventi anche rilievo pubblicistico, equivalenti a quelli di carattere tributario (Sez. 3, n. 2860 del 30/10/2018, Rv. 274822 &#8211; 01, Sez. 3, n. 49795 del 23/05/2018, Rv. 274199; Sez. 3, n. 39696 del 08/06/2018, Rv. 273838 &#8211; 01; Sez. 4, n. 52542 del 17/10/2017, Marchionni, Rv. 271554).<br />
Del resto, come chiarito da Sez. 3, n. 39310 del 17/05/2019, Lolli, Rv. 277171 &#8211; 01, la domanda di concordato preventivo è conseguenza della crisi di impresa e non può attribuirsi efficacia sostanzialmente scriminante ad una domanda presentata dallo stesso imputato che abbia provocato il dissesto. Diversamente opinando, si dovrebbe concludere che il soggetto responsabile, con la mera presentazione della domanda di concordato prima della scadenza del termine per il versamento delle imposte rilevante a fini penali, possa evitare di incorrere in responsabilità penale.</p>
<blockquote>
<h5 style="text-align: left;"><span style="color: #000080;">Ne consegue che spetta all&#8217;imprenditore in crisi, che sa di avere un debito fiscale che verrà a scadenza certa, ponderare la miglior soluzione della crisi di impresa e valutare in tale ambito anche le conseguenze penali della eventuale omissione del pagamento del debito, non potendo opporre, per escludere la sua penale responsabilità, unicamente l&#8217;aver dato corso alla procedura negoziale di risoluzione della crisi d&#8217;impresa.</span><br />
<span style="color: #000080;">Qualora percorra la via della procedura di concordato preventivo, il quadro delle disposizioni gli consente di pagare, pur con i soldi della società in capo alla quale vi è il debito tributario, non essendo la sola procedura di ostacolo al pagamento.</span></h5>
</blockquote>
<p>6. In conclusione, la causa di giustificazione dell&#8217;art. 51 c.p. può essere invocata laddove l&#8217;imputato sia destinatario o di un &#8220;ordine legittimo&#8221; del tribunale civile con cui gli si impone il divieto di pagamento dei crediti anteriori alla proposta di concordato, o di una mancata autorizzazione al pagamento degli stessi, non potendo la stessa essere individuata nel provvedimento di ammissione, ai sensi della L. Fall., art. 163, nei confronti di debito scaduto nelle more tra la presentazione del ricorso con riserva e la sua ammissione, essendo tale situazione equiparabile, quanto alla possibilità di compimento di atti di straordinaria amministrazione, a quella del concordato con piano, e non potendo, sul versante penale, accordarsi valore di scriminante all&#8217;ammissione al concordato rispetto ad una condotta di reato già perfezionatasi. In tale ambito non rileva il richiamo alla retrodatazione degli effetti, indicata nella sentenza n. 36320/2019, che concerne il diverso profilo dell&#8217;efficacia verso i terzi e verso il debitore (L. Fall., art. 168 e art. 188) a fronte del chiaro dettato normativo di cui alla L. Fall., art. 161, comma 7 e art. 167.<br />
Dare rilievo alla circostanza che gli effetti del decreto di apertura sono retrodatati al momento della domanda non si coniuga con la questione, vero punto nodale, che è quella della verifica della ricorrenza della scriminante, ex art. 51 c.p., dell&#8217;adempimento di un ordine legittimo, rispetto a condotte di omesso versamento che costituiscono reato tributario, al momento della scadenza del termine per il pagamento, che individua il momento consumativo del reato.<br />
In tale ambito, poichè la disciplina consente il pagamento autorizzato, è possibile riconoscere la sussistenza di una situazione scriminante solo in presenza di un atto che, come già precisato, ne inibisca appunto, nei modi già considerati, il pagamento. Non è dunque questione di retrodatazione degli effetti del decreto e della moratoria per tutti i pagamenti in costanza di procedura, ma della valutazione di un effetto inibitorio, con riguardo allo specifico debito in scadenza, derivante da un provvedimento che ne vieta il pagamento. Tra questi vi è anche il decreto di ammissione ex L. Fall., art. 163 che contenga il divieto di compimento di atti e pagamenti (e che, di norma, contiene l&#8217;autorizzazione per il compimento di atti fino ad una soglia indicata), la cui scadenza sia successiva ad esso, situazione in presenza della quale l&#8217;omissione penalmente rilevante è appunto scriminata.<br />
Il Collegio ritiene dunque di dare continuità all&#8217;indirizzo giurisprudenziale maggioritario, come qui enunciato e con le precisazioni derivanti dal caso in scrutinio, da cui si discosta un&#8217;unica pronuncia. Non si ravvisano i presupposti di cui all&#8217;art. 618 c.p.p. per la rimessione della decisione alle Sezioni Unite di Questa Corte non essendosi ancora formato un contrasto interpretativo alla luce del quadro normativo vigente.</p>
<p>7. Venendo al caso concreto, il provvedimento impugnato è errato, e da qui la violazione di legge denunciata dal ricorrente, laddove ha affermato che l&#8217;imputato non poteva esercitare i poteri di amministrazione, in forza di cui alla L. Fall., art. 167, che non si verteva in un&#8217;ipotesi di concordato in bianco, ma di procedura già avviata e che non era possibile per il debitore il pagamento di uno dei suoi creditori, anche l&#8217;erario, in quanto lesivo della par condicio.<br />
Ne consegue che lo stesso deve essere annullato con rinvio al tribunale di Lecco per nuovo esame.<br />
Ai principi di diritto sopra enunciati dovrà uniformarsi il tribunale del riesame per la verifica della sussistenza del fumus commissi delicti nel caso concreto.</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong>PQM</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">annulla l&#8217;ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Lecco per nuovo esame.</p>
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		<title>Diffamazione: tra diritto all&#8217;onore e libertà di critica</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Debora Zagami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2019 18:31:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Delitti e Contravvenzioni]]></category>
		<category><![CDATA[DIRITTO PENALE]]></category>
		<category><![CDATA[diffamazione]]></category>
		<category><![CDATA[reputazione]]></category>
		<category><![CDATA[scriminante]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il diritto all&#8217;onore ed alla reputazione è un diritto fondamentale della persona, così come la libertà di manifestazione del pensiero è una libertà fondamentale dell&#8217;individuo. Quando quel diritto venga a confliggere con questa libertà, la prevalenza andrà assegnata all&#8217;uno od all&#8217;altra a seconda che sussistano o meno: l&#8217;interesse pubblico alla diffusione della notizia o dell&#8217;opinione; [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.osservatoriopenale.it/diffamazione-tra-diritto-allonore-e-liberta-di-critica/">Diffamazione: tra diritto all&#8217;onore e libertà di critica</a> proviene da <a href="https://www.osservatoriopenale.it">Osservatorio Penale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il diritto all&#8217;onore ed alla reputazione è un diritto fondamentale della persona, così come la libertà di manifestazione del pensiero è una libertà fondamentale dell&#8217;individuo. Quando quel diritto venga a confliggere con questa libertà, la prevalenza andrà assegnata all&#8217;uno od all&#8217;altra a seconda che sussistano o meno: l&#8217;interesse pubblico alla diffusione della notizia o dell&#8217;opinione; la verità putativa dei fatti narrati; la continenza delle espressioni adottate. Rispettate queste tre condizioni, il diritto all&#8217;onore sarà sempre recessivo rispetto alla libertà di manifestazione del pensiero.<br />
<span id="more-5793"></span><br />
Sulla scorta di questi principi, la Suprema Corte ha statuito che l&#8217;esimente della verità putativa dei fatti narrati, idonea ad escludere la responsabilità dell&#8217;autore d&#8217;uno scritto offensivo dell&#8217;altrui reputazione, sussiste solo a condizione che: a) l&#8217;autore abbia compiuto ogni diligente accertamento per verificare la verosimiglianza dei fatti riferiti; b) l&#8217;autore abbia dato conto con chiarezza e trasparenza della fonte da cui ha tratto le sue informazione, e del contesto in cui, in quella fonte, esse erano inserite; c) l&#8217;autore non ha sottaciuto fatti collaterali idonei a privare di senso o modificare il senso dei fatti narrati; d) l&#8217;autore, nel riferire fatti pur veri, non abbia usato toni allusivi, insinuanti, decettivi&#8221;.<br />
<strong>(Cass. Civile Sez. 3^, sentenza 29 ottobre 2019, n. 27592)</strong></p>
<p><a href="https://www.osservatoriopenale.it/wp-content/uploads/2019/12/27592-2019.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><span class="td_text_highlight_marker_green td_text_highlight_marker"><strong>Testo integrale sentenza</strong></span></a></p>
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		<title>Presupposti della legittima difesa</title>
		<link>https://www.osservatoriopenale.it/presupposti-della-legittima-difesa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcello Bertucci]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2014 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DIRITTO PENALE]]></category>
		<category><![CDATA[Reato in Generale]]></category>
		<category><![CDATA[legittima difesa]]></category>
		<category><![CDATA[scriminante]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>I presupposti essenziali della legittima difesa sono costituiti da un&#8217;aggressione ingiusta e da una reazione legittima: mentre la prima deve concretarsi nel pericolo attuale di un&#8217;offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione di un diritto (personale o patrimoniale) tutelato dalla legge, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">I presupposti essenziali della legittima difesa sono costituiti da un&#8217;aggressione ingiusta e da una reazione legittima: mentre la prima deve concretarsi nel pericolo attuale di un&#8217;offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione di un diritto (personale o patrimoniale) tutelato dalla legge, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo e alla proporzione tra difesa e offesa.<strong>(Cass. Sezione I Penale, 20 gennaio 2014, n. 2262)</strong></div>
<p><span id="more-1263"></span></p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE PRIMA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. CHIEFFI Severo &#8211; Presidente &#8211;<br />
Dott. ZAMPETTI Umberto &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. CAPRIOGLIO Piera M. &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. CASA Filippo &#8211; rel. Consigliere &#8211;<br />
Dott. BONI Monica &#8211; Consigliere &#8211;<br />
ha pronunciato la seguente:</p>
<div style="text-align: center;">Sentenza</div>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso proposto da:<br />
OMISSIS;<br />
nei confronti di:<br />
OMISSIS;<br />
avverso la sentenza n. 25/2011 CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 23/04/2012;<br />
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;<br />
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;<br />
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Scardaccione Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del ricorso.<br />
Udito il difensore<br />
1. Con sentenza emessa in data 1.3.2011, il G.U.P. del Tribunale di Palmi, in esito a giudizio abbreviato, dichiarava OMISSIS non punibile in ordine al reato di cui agli artt. 52, 55, 575 in relazione all&#8217;art. 589 c.p., per aver egli agito in stato di legittima difesa.<br />
Il G.U.P. di Palmi ricostruiva gli eventi sulla base della relazione di servizio &#8211; integrata dalle successive dichiarazioni rese al PM &#8211; di OMISSIS, e dei verbali di s.i.t. rese da OMISSIS., presenti al fatto, nonchè di OMISSIS.<br />
L&#8217;omicidio si era verificato nel corso di un intervento dei Carabinieri OMISSIS e OMISSIS, in servizio al Comando Stazione di , giunti presso il civico  della locale via  a seguito di segnalazione dell&#8217;avvenuto sequestro di due donne da parte di un uomo, poi identificato in OMISSIS.<br />
Lo OMISSIS, introdottosi all&#8217;interno dell&#8217;abitazione dalla quale aveva sentito provenire le grida d&#8217;aiuto, aveva ingaggiato, alla presenza del collega OMISSIS &#8211; che, nel mentre, era intento a proteggere OMISSIS, proprietaria dell&#8217;appartamento, e la suocera di costei OMISSIS &#8211; una colluttazione corpo a corpo con il OMISSIS, che vibrava, ripetutamente, nella sua direzione, un coltello da cucina.<br />
Nel corso della colluttazione, dopo aver schivato un primo fendente al torace, che gli lacerò la camicia, essendo stato attinto da una coltellata alla coscia destra, il militare aveva estratto l&#8217;arma di ordinanza e aveva sparato, in direzione del OMISSIS, in rapidissima sequenza, due colpi d&#8217;arma da fuoco, uno dei quali aveva raggiunto l&#8217;aggressore al fianco destro, cagionandone la morte, come accertato dal medico-legale.<br />
Esposte ed esaminate le risultanze istruttorie, il Giudice di prime cure addiveniva alla pronuncia di non punibilità dell&#8217;imputato, avendo questi agito in stato di legittima difesa, scriminante di cui sussistevano tutti i requisiti prescritti.<br />
Escludeva il Giudice che lo OMISSIS avesse ecceduto colposamente i limiti della scriminante predetta: la repentina e furente azione aggressiva del OMISSIS, incontenibile in quanto posta in essere da persona in stato di eccitazione dovuto ad assunzione di cocaina, aveva indotto il militare a servirsi dell&#8217;unico mezzo difensivo a sua disposizione, avendo egli valutato come in quel frangente nè la sola forza fisica, nè l&#8217;improbabile intervento del collega (occupato a proteggere le donne già rese ostaggio), gli avrebbero potuto consentire di difendersi efficacemente.<br />
2. Avverso la sentenza del G.U.P. di Palmi proponeva appello ex art. 576 c.p.p. la Parte civile , con richiesta di riforma della decisione e di condanna dello OMISSIS, previa affermazione della sua penale responsabilità, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, biologici e morali subiti.<br />
3. Con sentenza resa in data 23.4.2012, la Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria rigettava l&#8217;impugnazione, condannando la Parte civile al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione, in favore dell&#8217;appellato, delle spese dallo stesso sostenute in quel grado di giudizio.<br />
I Giudici di secondo grado disattendevano tutti i motivi di gravame, riesaminando pressochè integralmente le evidenze istruttorie valutate dal primo Giudice e condividendo in toto le argomentazioni addotte da quest&#8217;ultimo a sostegno della sua decisione.<br />
Osservava la Corte reggina che la ricostruzione offerta dall&#8217;appellante, tesa a dimostrare che la condotta dello OMISSIS avesse integrato un eccesso colposo di legittima difesa, era fondata su taluni dati non solo meramente presuntivi e congetturali &#8211; l&#8217;assenza, in capo al OMISSIS, di un intento omicida; l&#8217;uso del coltello solo per guadagnare una via di fuga; la concreta possibilità, da parte dei due militari, del previo concerto di una vera e propria strategia operativa di pronta e pedissequa esecuzione &#8211; ma anche del tutto contrastanti con le obiettive ed univoche emergenze processuali.<br />
Il dato probatorio impediva, ad esempio, di poter affermare che il OMISSIS avesse impugnato il coltello solo per guadagnare una via di fuga.<br />
L&#8217;arma, infatti, ancor prima dell&#8217;intervento dei Carabinieri presso l&#8217;appartamento della sig.ra OMISSIS, era stata usata dal OMISSIS per minacciare qualunque persona gli fosse venuta incontro, come accaduto con un bambino di quattro anni, cui l&#8217;uomo aveva puntato il coltello alla gola, e, poco dopo, con le due donne che, sotto la minaccia dell&#8217;arma, egli aveva sequestrato.<br />
Non solo, ma, prima che il OMISSIS venisse ferito dal colpo di pistola del Carabiniere, aveva già sferrato due coltellate contro di lui, lambendo il torace con la prima, attingendolo alla coscia destra con la seconda.<br />
Nè era sostenibile la doglianza secondo cui lo OMISSIS non si sarebbe attenuto all&#8217;azione previamente concordata &#8220;sotto l&#8217;egida di una unità operativa previamente concertata&#8221;.<br />
Non era credibile che i due militari potessero aver cercato un&#8217;intesa che contemplasse anche l&#8217;ipotesi, non rappresentabile ex ante, in cui il sequestratore si fosse improvvisamente scagliato contro uno di loro, lo avesse colpito più volte con il coltello e lo avesse ferito.<br />
Così come non era credibile che, a fronte di tale evenienza, i due militari avessero concertato di non usare le armi, semmai difendendosi solo a mani nude, offrendosi all&#8217;aggressione armata del OMISSIS.<br />
Questa intesa in realtà non risultava mai essere stata concordata, costituendo una interpretazione del tutto personale rassegnata dall&#8217;appellante.<br />
L&#8217;invocata &#8220;superiorità numerica&#8221; dei Carabinieri e il conseguente affidamento dello OMISSIS nell&#8217;intervento del collega, che non avrebbe reso necessario difendersi con la pistola in dotazione, rappresentavano, d&#8217;altro canto, una mera prospettazione, puramente teorica e non praticabile, giacchè la stretta sequenza temporale dell&#8217;azione aggressiva del OMISSIS non concedeva la possibilità di un intervento ausiliatore del collega presente nella stanza, intervento che non si è registrato e non risulta fosse stato neanche accennato, sì che non vi erano alternative per lo OMISSIS fra il reagire o il soccombere.<br />
Quanto al rilievo contestato al predetto di non aver disarmato il OMISSIS a mani nude, come successivamente aveva fatto il collega OMISSSIS, la Corte osservava trattarsi di due situazioni in alcun modo comparabili.<br />
Nella situazione in cui l&#8217; OMISSIS era protagonista il OMISSIS, nel suo tentativo di fuga verso il pianerottolo inferiore, era stato bloccato contro un muro, perciò la sua libertà di movimento era ampiamente limitata, di talchè era stato possibile per il militare sferrargli un pugno sul polso e disarmarlo.<br />
Tale opportunità lo OMISSIS, viceversa, non aveva avuto, giacchè il suo antagonista era libero nei movimenti e, incalzando il militare e sferrando coltellate in continuazione contro di lui, gli aveva impedito di disarmarlo, costringendolo ad arretrare.<br />
Infondata, inoltre, doveva ritenersi la considerazione secondo cui sarebbe stata assente una volontà omicida nel OMISSIS.<br />
Denotavano l&#8217;esatto contrario non solo l&#8217;iniziale espressione intimidatoria proferita dal predetto brandendo il coltello all&#8217;indirizzo dei due Carabinieri appena introdottisi nell&#8217;appartamento della OMISSIS &#8220;Vi ammazzo, andate via &#8230;&#8221;, ma anche la successiva immediata sequenza di coltellate inferte allo OMISSIS, la prima delle quali diretta al torace, sede di organi vitali, e l&#8217;ultima all&#8217;altezza della testa.<br />
Infondato, analogamente, doveva ritenersi l&#8217;ulteriore addebito ascritto dall&#8217;appellante circa l&#8217;inoffensività del &#8220;coltello da mensa&#8221; impugnato dal OMISSIS, la cui lama presumibilmente &#8220;avrebbe potuto spezzarsi alla resistenza oppostagli da un corpo non molle cui sarebbe stato infetto o &#8230; che avrebbe potuto essere tranquillamente parato utilizzando una delle sedie a modo di scudo&#8221;.<br />
Osservava sul punto la Corte che l&#8217;inoffensività era già negata dalla stessa ferita subita dallo OMISSIS; inoltre, la &#8220;presumibile&#8221; rottura della lama a causa della resistenza opposta da un corpo non molle rappresentava un&#8217;ipotesi dubitativa, la cui postulazione non poteva essere posta, nel corso di un&#8217;aggressione, a carico dell&#8217;aggredito, in specie quando questi fosse già stato attinto da due fendenti, di cui uno aveva causato una lesione dell&#8217;integrità fisica.<br />
Non era, poi, assistito da pregio il profilo della doglianza che limitava l&#8217;inoffensività del coltello al solo &#8220;bene vita&#8221;, atteso che l&#8217;art. 52 qualifica come legittima la reazione ad un&#8217;offesa a un qualunque diritto, quindi, nella specie, non solo il bene vita, ma anche il bene integrità fisica dello OMISSIS.<br />
Tutte le considerazione esposte rendevano infondata, secondo la Corte, l&#8217;ulteriore doglianza sulla insussistenza di proporzionalità tra offesa e difesa, articolata sugli stessi elementi di cui si è in precedenza dato atto (superiorità numerica dei militari in loco, superiorità offensiva delle armi, presunta superiorità tecnica dei carabinieri nella colluttazione e inoffensività per il bene vita del coltello usato dalla vittima).<br />
4. Avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria ha proposto ricorso, attraverso il suo difensore, la Parte civile OMISSIS.<br />
4.1. Con il primo motivo, ha dedotto:<br />
&#8220;Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione agli artt. 52 e 55 c.p.. Difetto, contraddittorietà e illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e)&#8221;.<br />
Il Giudice d&#8217;Appello aveva ritenuto la sussistenza della legittima difesa secondo un&#8217;applicazione erronea del principio di proporzionalità, non tenendo in alcuna considerazione la eterogeneità dei beni in conflitto e pervenendo ad una inaccettabile equiparazione, su un piano di valori costituzionali, tra bene vita e bene integrità fisica.<br />
Illogico l&#8217;iter motivazionale seguito per affermare la congruità del mezzo utilizzato per la difesa (pistola): la Corte, pur partendo da un presupposto logico corretto, ossia la minore offensività del coltello rispetto all&#8217;offensività dell&#8217;arma d&#8217;ordinanza del Carabiniere, era giunta ad una conclusione contraddittoria quando, nel ritenere la sussistenza della proporzione fra offesa e difesa, non aveva tenuto in considerazione la diversità dei mezzi, essendo, tra l&#8217;altro, un dato acquisito al processo quello dell&#8217;inidoneità del coltello a ledere il bene vita.<br />
I Giudici di secondo grado avevano violato l&#8217;art. 52 c.p. anche per aver omesso di valutare l&#8217;assenza di un pericolo attuale, inteso come &#8220;situazione di pericolo non volontariamente provocato dallo stesso soggetto che invoca l&#8217;esimente&#8221;.<br />
Nella specie, lo OMISSIS avrebbe potuto scongiurare l&#8217;aggressione ai suoi danni semplicemente non ponendosi a contatto con il suo aggressore: errata e apparente doveva considerarsi l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 52 c.p. fornita dalla Corte, atteso che l&#8217;attualità del pericolo doveva escludersi in quanto sorta solo successivamente e causata da chi intendeva avvantaggiarsi dell&#8217;esimente.<br />
II superamento colposo dei limiti di operatività della scriminante avrebbe dovuto determinare l&#8217;applicazione della sanzione penale a titolo di delitto colposo.<br />
4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente ha denunciato:<br />
&#8220;Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione di cui all&#8217;art. 606 c.p.p., lett. e). Motivazione apparente&#8221;.<br />
La Corte reggina aveva ritenuto inesigibile dall&#8217;imputato altro comportamento da quello che portò alla morte dell&#8217;aggressore, partendo dal presupposto logico secondo il quale la vicenda si era sviluppata dalle prime fasi, ancor prima dell&#8217;intervento dei Carabinieri, in un contesto di assoluta drammaticità e rischiosità per l&#8217;incolumità fisica dei soggetti coinvolti, di cui i militari erano stati avvertiti.<br />
Se così era &#8211; prosegue il ricorrente &#8211; risultava illogico o contraddittorio ritenere che, con valutazione ex ante &#8211; nello sviluppo della vicenda &#8211; la reazione del OMISSIS fosse stata &#8220;repentina, inaspettata, imprevista e imprevedibile&#8221;. Al contrario, il presupposto logico (situazione pericolosa) avrebbe dovuto condurre gli operanti (per professione avvezzi a dette situazioni) a porre in essere comportamenti tali da portare sia alla liberazione degli ostaggi che a salvaguardare l&#8217;incolumità (quanto meno il bene primario vita) dell&#8217;aggressore; era altamente probabile, infatti, che un sequestratore, armato di coltello, per guadagnarsi la fuga, potesse far uso della sua arma, per cui gli operanti dovevano essere in grado di prevedere tali evenienze e porvi rimedio, senza uccidere l&#8217;aggressore.<br />
Illogica, dunque, era la valutazione dei Giudici di secondo grado sulla imprevedibilità dell&#8217;aggressione e, di conseguenza, illogiche o contraddittorie le ulteriori considerazioni svolte dalla Corte sulla inesigibilità di altro comportamento da parte dell&#8217;agente e sulla negatoria del rilievo che lo OMISSIS avesse disatteso la strategia d&#8217;intervento concordata con il collega o, comunque, ne avesse colposamente compromesso la completa, e soddisfacente per tutti, conclusione.<br />
5. In data 7.11.2013 il difensore dello OMISSIS ha presentato articolata memoria di replica ai motivi di impugnazione sviluppati nel ricorso, condividendo integralmente l&#8217;iter logico-giuridico seguito dai Giudici dell&#8217;Appello e concludendo per il rigetto dell&#8217;impugnazione.<br />
1. Il ricorso è infondato.<br />
1.1. Il primo motivo &#8211; essenzialmente incentrato sui requisiti della scriminante di cui all&#8217;art. 52 c.p. &#8211; non merita pregio.<br />
I presupposti essenziali della legittima difesa, come noto, sono costituiti da un&#8217;aggressione ingiusta e da una reazione legittima:<br />
mentre la prima deve concretarsi nel pericolo attuale di un&#8217;offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione di un diritto (personale o patrimoniale) tutelato dalla legge, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo e alla proporzione tra difesa e offesa (v., tra molte: Sez. 4, sentenza n. 16908 del 12/2/2004, Lopez, Rv. 228045).<br />
La necessità di difendersi si ha quando il soggetto si trova nell&#8217;alternativa tra reagire e subire, nel senso che non può sottrarsi al pericolo senza offendere l&#8217;aggressore (Sez. 1, Sentenza n. 6811 del 21/4/1994, De Giovanni, Rv. 198115) e che la sua reazione deve essere, nelle circostanze della vicenda apprezzate &#8220;ex ante&#8221;, l&#8217;unica possibile, non sostituibile con altra meno dannosa egualmente idonea alla tutela del diritto (Sez. 5, Sentenza n. 25653 del 14/5/2008, Diop e altro, Rv. 240447; Sez. 4, Sentenza n. 32282 del 4/7/2006, De Rosa ed altro, Rv. 235181).<br />
La determinazione volontaria dello stato di pericolo esclude la configurabilità della legittima difesa non per la mancanza del requisito dell&#8217;ingiustizia dell&#8217;offesa, ma per difetto del requisito della necessità della difesa (Sez. 1, Sentenza n. 2654 del 9/11/2011, dep. 23/1/2012, Minasi, Rv. 251834).<br />
Affinchè sussista la proporzione fra offesa e difesa, occorre effettuare un confronto valutativo, effettuato con giudizio &#8220;ex ante&#8221;, sia fra i mezzi usati e quelli a disposizione dell&#8217;aggredito che fra i beni giuridici in conflitto (Sez. 1, Sentenza n. 45407 del 10/11/2004, Podda, Rv. 230392): ne consegue che il requisito della proporzione viene, comunque, meno nel caso di conflitto fra beni eterogenei, allorchè la consistenza dell&#8217;interesse leso sia enormemente più rilevante, sul piano della gerarchia dei valori costituzionali, di quello difeso ed il danno inflitto abbia un&#8217;intensità di gran lunga superiore a quella del danno minacciato (oltre a quella citata in precedenza, vedi Sez. 1, Sentenza n. 47117 del 26/11/2009, Carta, Rv. 245884).<br />
Occorre, peraltro, sempre tenere presente la regola di esperienza per cui, salvo il caso di manifesta sproporzione della reazione, colui che è reiteratamente aggredito reagisce come può, secondo la concitazione del momento, e non è tenuto a calibrare l&#8217;intensità della reazione, finalizzata ad indurre la cessazione della avversa condotta lesiva (Sez. 5, Sentenza n. 25608 del 24/2/2011, Faraci, Rv.250396).<br />
Per stabilire se nel commettere il fatto si siano ecceduti colposamente i limiti della legittima difesa, bisogna prima identificare i requisiti comuni alle due figure giuridiche, poi il requisito che le differenzia: accertata la inadeguatezza della reazione difensiva, per l&#8217;eccesso nell&#8217;uso dei mezzi a disposizione dell&#8217;aggredito in un preciso contesto spazio temporale e con valutazione ex ante, occorre procedere ad un&#8217;ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, dato che solo il primo rientra nello schema dell&#8217;eccesso colposo delineato dall&#8217;art. 55 c.p., mentre il secondo consiste in una scelta volontaria, la quale certamente comporta il superamento doloso degli schemi della scriminante (Sez. 1, sentenza n. 45425 del 25/10/2005, rv. 233352; Sez. 1, sentenza n. 13370 del 5/3/2013, R., Rv. 255268).<br />
Alla luce di questi principi, nel caso in esame, la sentenza impugnata, con motivazione esente da evidenti incongruenze o da interne contraddizioni, ha correttamente ravvisato la sussistenza della legittima difesa, siccome integrata dalla compresenza di tutte le sue componenti, e altrettanto correttamente ha escluso l&#8217;eccesso colposo, tenuto conto: a) che, prima di essere ferito dal colpo di pistola esploso dal Carabiniere OMISSIS, il OMISSIS aveva già sferrato due coltellate contro il pubblico ufficiale &#8211; lambendo il torace con la prima e attingendolo alla coscia destra con la seconda &#8211; e si accingeva a sferrarne una terza in direzione della testa del militare medesimo; b) che la stretta, incalzante, sequenza temporale dell&#8217;azione offensiva del OMISSIS la cui aggressività era tra l&#8217;altro accentuata da recente assunzione di cocaina accertata dal medico legale (un quantitativo di stupefacente gli fu anche trovato indosso), non aveva concesso alcuna possibilità di un concreto, efficace, intervento ausiliatore del collega OMISSIS presente nella stanza, il quale OMISSIS, oltre tutto, era, in quei frangenti, impegnato a tutelare l&#8217;incolumità delle due donne occupanti l&#8217;appartamento in cui le aveva sequestrate il OMISSIS; c) che, pertanto, non vi erano soluzioni alternative per lo OMISSIS fra il reagire, con l&#8217;unico mezzo offensivo a sua disposizione (la pistola di ordinanza) o il soccombere all&#8217;ennesima coltellata dell&#8217;aggressore; d) che, nella situazione concreta, non si poteva parlare di squilibrio degli strumenti utilizzati per la difesa e per l&#8217;offesa e di eterogeneità dei beni in conflitto, stante l&#8217;innegabile idoneità lesiva di un coltello da cucina in acciaio con lama appuntita della lunghezza di 11 cm come quello brandito dal OMISSIS e con il quale quest&#8217;ultimo, dopo aver ferito lo OMISSIS alla coscia, si accingeva a colpirlo alla testa, zona, all&#8217;evidenza, vitale: deve, invero, rilevarsi che, con l&#8217;uso del coltello secondo le modalità e la sequenza descritte, l&#8217;offensore ebbe ad aggredire non semplicemente l&#8217;integrità fisica del Carabiniere OMISSIS (se non intesa nella sua massima ampiezza coincidente con la vita), quanto la vita del medesimo, di talchè i beni in conflitto tra loro, nella specifica fattispecie esaminata e nel contesto accertato, dovevano ritenersi non eterogenei (vita dell&#8217;aggressore, integrità fisica dell&#8217;aggredito), ma omogenei (la vita di entrambi), ed il danno inflitto con l&#8217;azione difensiva contraddistinto da un&#8217;intensità e un&#8217;incidenza non superiore a quella del danno minacciato; e) che le modalità reiterate dell&#8217;aggressione, preceduta dall&#8217;eloquente espressione, accompagnata dal movimento roteante del coltello, rivolta dal OMISSIS ai Carabinieri OMISSIS e OMISSIS: &#8220;Vi ammazzo, andate via &#8230; tanto in galera ci vado a finire lo stesso&#8221;, escludevano che il soggetto intendesse usare il coltello solo per procurarsi una via di fuga; f) che la sequenza concitata dell&#8217;azione spiegava perchè lo OMISSIS non avesse potuto avvicinarsi all&#8217;aggressore e disarmarlo a mani nude.<br />
Del tutto infondata la censura mossa dalla ricorrente a proposito della pretesa omessa valutazione dell&#8217;assenza di un pericolo attuale, inteso come &#8220;situazione di pericolo non volontariamente provocato dallo stesso soggetto che invoca l&#8217;esimente&#8221;, dal momento che la Corte reggina ha ampiamente e congruamente argomentato in ordine all&#8217;iniziativa illegittima posta in essere per primo dal OMISSIS (che aveva, dietro la minaccia del coltello, sequestrato due donne in un appartamento), alla successiva aggressione con il coltello perpetrata dal medesimo all&#8217;indirizzo dello OMISSIS (dopo che questi, nell&#8217;adempimento del dovere di arrestare l&#8217;azione del sequestratore, era entrato con il collega OMISSIS nell&#8217;alloggio) ed alla concreta impossibilità, da parte dell&#8217;aggredito, di reagire, peraltro solo dopo essere stato ferito, in modo diverso da quello attuato (dunque, non poteva considerarsi certamente lo OMISSIS il soggetto che aveva volontariamente provocato la situazione di pericolo giustificante l&#8217;esimente).<br />
1.2. Neppure merita pregio la seconda censura.<br />
La descrizione della situazione precedente l&#8217;intervento dei Carabinieri in termini di elevata pericolosità (perchè il OMISSIS aveva sequestrato due donne ed era armato di coltello) non si pone in logica contraddizione con la successiva valutazione dell&#8217;azione aggressiva del sequestratore come &#8220;imprevedibile&#8221;.<br />
Si tratta, peraltro, di una valutazione in punto di fatto insindacabile in questa sede, in quanto congruamente argomentata con riferimento al carattere &#8220;improvviso&#8221; e &#8220;repentino&#8221; dell&#8217;aggressione subita dallo OMISSIS, secondo le modalità dalla Corte territoriale dettagliatamente descritte.<br />
Solo congetturali, infine, le deduzioni svolte a proposito di quanto ci si sarebbe dovuti aspettare dai Carabinieri intervenuti (quindi, dallo OMISSIS), sotto la specie di comportamenti tali da portare sia alla liberazione degli ostaggi che a salvaguardare l&#8217;incolumità dell&#8217;aggressore.<br />
2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<div style="text-align: justify;">rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.</div>
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