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	<title>insubordinazione Archivi - Osservatorio Penale</title>
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	<title>insubordinazione Archivi - Osservatorio Penale</title>
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		<title>Insubordinazione con ingiuria: continenza</title>
		<link>https://www.osservatoriopenale.it/insubordinazione-con-ingiuria-continenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcello Bertucci]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2014 17:34:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Delitti e Contravvenzioni]]></category>
		<category><![CDATA[DIRITTO PENALE]]></category>
		<category><![CDATA[continenza]]></category>
		<category><![CDATA[insubordinazione]]></category>
		<category><![CDATA[militare]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>In tema di insubordinazione con ingiuria nei confronti del superiore, al fine di poter ritenere la continenza dell&#8217;offesa pronunciata come risposta ad un ordine illegittimo del superiore occorre prima verificare che l&#8217;effettiva illegittimità dell&#8217;ordine medesimo. (Cass. Sezione I Penale, 28 settembre &#8211; 15 ottobre 2012, n. 40326) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>In tema di insubordinazione con ingiuria nei confronti del superiore, al fine di poter ritenere la continenza dell&#8217;offesa pronunciata come risposta ad un ordine illegittimo del superiore occorre prima verificare che l&#8217;effettiva illegittimità dell&#8217;ordine medesimo.<br />
<strong>(Cass. Sezione I Penale, 28 settembre &#8211; 15 ottobre 2012, n. 40326)</strong><br />
<span id="more-1146"></span></p>
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE PRIMA PENALE</div>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. BARDOVAGNI Paolo &#8211; Presidente &#8211;<br />
Dott. VECCHIO Massimo &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. ROMBOLA&#8217; Marcello &#8211; rel. Consigliere &#8211;<br />
Dott. TARDIO Angela &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. BONITO Francesco M. S &#8211; Consigliere &#8211;<br />
ha pronunciato la seguente:</p>
<div style="text-align: center;">Sentenza</div>
</div>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PRESSO TRIBUNALE DI NAPOLI;<br />
nei confronti di: OMISSIS<br />
avverso la sentenza n. 216/2011 GUP PRESSO TRIB. MILITARE di NAPOLI, del 29/09/2011;<br />
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLA&#8217;;<br />
sentite le conclusioni del PG Dott. FLAMINI Luigi Maria che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito il difensore .<br />
Con sentenza 29/9/11 il Gup del Tribunale Militare di Napoli dichiarava non doversi procedere nei confronti di OMISSIS, App. della Guardia di Finanza in servizio presso il Comando di Gruppo di OMISSIS in Campania, perchè il fatto non sussiste, dal reato continuato  di disobbedienza aggravata e insubordinazione con ingiuria nei confronti del superiore, Lgt. OMISSIS: al confermato ordine di costui di impiego in servizio di pattuglia (insieme ad un sottufficiale, il brig. OMISSIS), cui l’imputato aveva opposto l&#8217;avaria dell&#8217;impianto frenante dell&#8217;autovettura Fiat Stilo targata  con la quale il servizio avrebbe dovuto essere svolto, lo stesso OMISSIS si rifiutava di obbedire all&#8217;ordine e rivolgeva al superiore l&#8217;espressione &#8220;Sta delirando&#8221;.<br />
Certamente provati i fatti, il Gup rilevava come la reazione del OMISSIS conseguisse tuttavia ad un comportamento gravemente riprovevole del superiore, che lo aveva invitato a svolgere comunque il servizio di pattuglia guidando a velocità  non sostenuta.<br />
Irrilevante la plateale manomissione dell&#8217;ordine di uscita di tre giorni prima, su cui OMISSIS apponeva una annotazione sulla presunta avaria, ma che l&#8217;impianto frenante dell&#8217;autovettura fosse davvero guasto era dimostrato dal fatto che esso venne sostituito circa una settimana dopo l&#8217;episodio in contestazione.<br />
Il primo reato di disobbedienza era pertanto scriminato dalla illegittimità  dell&#8217;ordine (pericoloso per l&#8217;incolumità  degli stessi addetti al servizio e l&#8217;incolumità  dei terzi) ed il secondo penalmente irrilevante per la continenza, vista la situazione, della reazione del subordinato.<br />
Ricorreva per cassazione il Pm della Procura Militare in sede, deducendo: il Gup aveva ritenuto &#8220;gravemente riprovevole&#8221; e &#8220;addirittura manifestamente criminoso&#8221; il comportamento del Lgt. OMISSIS senza dare alcun conto della gravità  della pretesa avaria, tale da imporre un immediato arresto del mezzo (nè si sa se fu utilizzato prima della sostituzione dell&#8217;impianto frenante). Per contro assai biasimevole l&#8217;altra condotta del OMISSIS che apponeva una falsa annotazione (passibile di autonoma valutazione penale) su un ordine di uscita di tre giorni prima coll&#8217;intento di giustificare a posteriori il suo rifiuto; in ogni caso incontinente e contraria al regolamento di disciplina militare l&#8217;espressione verbale che metteva in dubbio il senno di chi aveva impartito l&#8217;ordine rifiutato (se avesse costituito reato, OMISSIS avrebbe dovuto informarne al più presto i propri superiori). Chiedeva l&#8217;annullamento con rinvio della sentenza impugnata.<br />
Il 21/9/12 era depositata per il OMISSIS memoria difensiva, che contestava i vizi di legittimità  e di motivazione dedotti dal PG ricorrente e aderiva al giudizio di superfluità  del dibattimento, presupposto della sentenza di proscioglimento del Giudice dell&#8217;udienza preliminare.<br />
All&#8217;udienza camerale fissata per la discussione delle parti il PG chiedeva l&#8217;accoglimento del ricorso, la difesa presente si riportava alla memoria depositata.<br />
Il ricorso è fondato e va accolto. Invero le affermazioni del Gup a sostegno della pronuncia di proscioglimento appaiono apodittiche e quindi immotivate: la sentenza giustifica la reazione verbale dell&#8217;imputato all&#8217;ordine del superiore (e comunque la sua continenza, data la situazione presupposta) con l&#8217;illegittimità  dell&#8217;ordine medesimo, ma ciò fa omettendo di accertare (come era doveroso) quest&#8217;ultimo punto e se cioè l&#8217;ordine fosse realmente illegittimo.<br />
L&#8217;illegittimità  è in concreto desunta da due sole circostanze:<br />
l&#8217;invito del superiore a svolgere comunque il servizio di pattuglia guidando a velocità  non sostenuta e che, circa una settimana dopo l&#8217;episodio, l&#8217;impianto frenante dell&#8217;autovettura fu effettivamente sostituto. Ma entrambi i dati sono in sè equivoci (il primo, soggettivo, variando tra i due estremi della ovvietà  e della irresponsabilità , il secondo, oggettivo, dipendendo dalle ragioni dell&#8217;intervento tecnico e cioè dalla sua relazione con i rilievi del OMISSIS), la loro rilevanza (o irrilevanza) dipendendo dalla entità  dell&#8217;inconveniente e dai motivi tecnici della sostituzione dell&#8217;impianto. In ciò la sentenza è carente, non dando conto nè dell&#8217;uno nè dell&#8217;altro dei due dati, oggettivamente verificabili. Da ciò deriva anche la continenza o meno, nel contesto, della reazione verbale dell&#8217;imputato. Avara di dettagli la sentenza anche in ordine all&#8217;annotazione aggiunta quel giorno dal OMISSIS sull&#8217;ordine di uscita di tre giorni prima circa la pretesa avaria dell&#8217;impianto frenante dell&#8217;auto con la quale aveva svolto il servizio.<br />
Le dette necessità  di approfondimento impongono l&#8217;annullamento della sentenza impugnata per insufficienza (mancanza) di motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), con rinvio al Gup del Tribibunale Militare di Napoli per nuovo giudizio.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Gup del Tribunale Militare di Napoli.</p>
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		<title>Percosse al superiore in presenza di militari durante il pasto alla mensa di servizio</title>
		<link>https://www.osservatoriopenale.it/percosse-e-ingiurie-al-superiore-in-presenza-di-militari-durante-il-pasto-a-mensa-di-servizio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Debora Zagami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Delitti e Contravvenzioni]]></category>
		<category><![CDATA[DIRITTO PENALE]]></category>
		<category><![CDATA[Militare]]></category>
		<category><![CDATA[insubordinazione]]></category>
		<category><![CDATA[militare]]></category>
		<category><![CDATA[percosse]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Percosse e ingiurie al superiore in presenza di militari durante il pasto alla mensa di servizio: non sussiste  il reato di insubordinazione. La frequenza della mensa in una caserma costituisce mera facoltà personale, non obbligo di servizio; la presenza di militari a mensa non concretizza una riunione per motivi di servizio; essa soltanto non è [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">Percosse e ingiurie al superiore in presenza di militari durante il pasto alla mensa di servizio: non sussiste  il reato di insubordinazione.</div>
<div align="justify">La frequenza della mensa in una caserma costituisce mera facoltà personale, non obbligo di servizio; la presenza di militari a mensa non concretizza una riunione per motivi di servizio; essa soltanto non è idonea a qualificare fatti di lesione o percosse in danno di inferiore o superiore &#8211; che in tale contesto abbiano luogo &#8211; come reati contro la disciplina militare.</div>
<p><span id="more-43"></span></p>
<div align="center"></div>
<div align="center"></div>
<div align="center"><strong>Corte di Cassazione</strong></div>
<div align="center"><strong>Sez. I, ud. 18 marzo 2003</strong></div>
<div align="center"><strong>Pres. Fazzioli &#8211; Rel &#8211; Riggio &#8211; P.M.(diff.) &#8211; Ric. Serra</strong></div>
<div align="justify"></div>
<div align="justify">SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE &#8211; Con sentenza del 23 maggio 2002 la Corte Militare di Appello- sez. di Verona- confermava la sentenza del 22 marzo 2001, con cui il tribunale Militare di Torino aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di S.P. per mancanza della richiesta di procedimento, in ordine ai reati di lesioni personali ed ingiurie, così modificata l’originaria imputazione di insubordinazione con violenza ed ingiurie.</div>
<div align="justify">Risultava in punto di fatto che la sera del 17 dicembre 1997 nei locali della m.o.s. della stazione dei carabinieri di Alba, in presenza di altri militari, l’appuntato S. aveva rivolto espressioni ingiuriose al maresciallo P.R. e lo aveva, inoltre, strattonato e fatto cadere in terra, cagionandogli lievi lesioni al collo e alla mano.</div>
<div align="justify">L’alterco tra i due era avvenuto perché il P. portandosi sul balcone per rispondere ad una telefonata, si era rifiutato di chiudere la finestra, rispondendo con tono indispettito alle insistite richieste del S., che aveva reagito aggredendolo verbalmente e fsicamente.</div>
<div align="justify"><strong>La corte territoriale, premesso che né l’imputato, né la persona offesa né gli astanti (ad eccezione dell’addetto alla mensa) si trovavano in servizio, osservava che l’art. 199 c.p.m.p. nel testo modificato dalla l. n. 689/85, ha dato una diversa dimensione ai reati contro il rapporto gerarchico, considerato non più immanente in qualsiasi situazione, al di fuori di ogni collegamento con il servizio, bensì come rapporto funzionale, che deve riflettersi direttamente sul fatto-reato, restando esclusa dalla tutela speciale ogni causa non in rapporto di derivazione immediata e diretta con il servizio e la disciplina militare.</strong></div>
<div align="justify">Nel caso in esame, secondo il giudice di  appello, era isussistente tale requisito, come pure quello della presenza di militari riuniti per servizio, previsto dallo stesso art. 199 c.p.m.p.</div>
<div align="justify">Ha proposto ricorso il Proc. gen., denunciando erronea applicazione degli artt. 186,189 co.2 e 199 c.p.m.p..</div>
<div align="justify">Deduce che la decisione impugnata non è condivisibile nella parte in cui esclude la sussistenza della condizione della riunione di militari per servizio, dovendo considerarsi tale la presenza nella mensa obbligatoria di servizio, che configura un contesto non meramente privato, bensì riconducibile al servizio, inteso in senso ampio ed attuale.</div>
<div align="justify">Rileva la corte che strettamente correlato ale norme incriminatrici contestate originariamente nel presente procedimento è il contenuto dell’art. 199 c.p.m.p., nel testo novellato dall’art. 9 l. 26.11. 1985 n.689, secondo il quale “ le disposizioni dei capi terzo e quarto non si applicano quando alcuno dei fatti da esse preveduto è commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori della presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare e di un aereomobile militare o in luoghi militari”.</div>
<div align="justify">Questa Corte ha reiteratamente affermato (Cass. Sez. I, 31.05.94;Cass. Sez. I 30.06.99) che la disposizione citata ha profondamente innovato l’essenza stessa e la funzione giuridica “delle cause estranee al servizio” trasformandole da circostanze attenuanti dei reati contro la disciplina militare a limite negativo della relativa fattispecie, nel senso che la presenza di dette cause rende inapplicabile la normativa speciale contenuta nei capi terzo e quarto del titolo terzo del codice, allorquando il fatto non si trovi in rapporto di derivazione immediata e diretta con il servizio e la disciplina militare, che ne costituiscono la ragione determinante.</div>
<div align="justify"><strong>Ne consegue che i fatti di violenza, minaccia ed ingiuria, commessi tra militari, non integrano i reati di cui all’art. 186 e 189 c.p.m.p., allorchè risultano collegati in modo del tutto estrinseco all’area degli interessi connessi alla tutela del servizio e della disciplina, ponendosi con questi in rapporto di semplice occasionalità.</strong></div>
<div align="justify">Né, ove venga esclusa ogni correlazione funzionale, può attribuirsi rilevanza al “locus commissi delicti”, per essere stato commesso il fatto all’interno di una struttura militare, poiché tale argomentazione si risolverebbe in una indebita valorizzazione di una mera coincidenza topografica, avendo la Corte Costituzionale, con la sentenza n.22 del 17 gennaio 1991, dichiarato illegittimo l’art. 199 sopra riportato, limitatamente alle parole “o in luoghi militari”.</div>
<div align="justify">Nella specie, il fatto, consistito in un diverbio, con atti di violenza, epilogo di un dialogo di carattere privato è, per suoi intrinseci contenuti, sicuramente estraneo all’ambito del servizio e del rapporto gerarchico, come riconosce lo stesso ricorrente.</div>
<div align="justify">Inoltre, non ricorre la condizione della presenza di militari riuniti per servizio, alternativamente prevista dall’art. 199 c.p.m.p. per la configurabilità dei reati originariamente contestati.</div>
<div align="justify">Invero, la frequenza della mensa all’interno di una caserma dei carabinieri, sia relativamente all’ “an” che al “quantum”, ha carattere occasionale e non vincolante per i militari, i quali possono anche non fruirne, senza che ciò comporti alcuna violazione di comportamenti doverosi o trasgressione delle regole di servizio, sicchè a quest’ultimo non è riconducibile la presenza contestuale, ma contingente, di una pluralità di militari.</div>
<div align="justify">Risulta dunque corretta la qualificazione giuridica data al fatto dai giudici di merito.</div>
<div align="center"></div>
<div align="center">P.Q.M.</div>
<div>Rigetta il ricorso.</div>
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