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	<title>affidamento Archivi - Osservatorio Penale</title>
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	<title>affidamento Archivi - Osservatorio Penale</title>
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	<item>
		<title>Affidamento in prova al servizio sociale e attività lavorativa</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Debora Zagami]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2020 09:17:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SORVEGLIANZA]]></category>
		<category><![CDATA[affidamento]]></category>
		<category><![CDATA[detenzione]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>A differenza di quanto previsto per la concessione della misura della semilibertà, per l&#8217;ammissione del condannato all&#8217;affidamento in prova al servizio sociale, la disponibilità di una attività lavorativa è elemento che ha una rilevanza soltanto marginale ed eventuale, sicché la relativa mancanza non può da sola precluderne l’applicazione. (Cass. Sez. 1^ Penale, sentenza 8 &#8211; [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A differenza di quanto previsto per la concessione della misura della semilibertà, per l&#8217;ammissione del condannato all&#8217;affidamento in prova al servizio sociale, la disponibilità di una attività lavorativa è elemento che ha una rilevanza soltanto marginale ed eventuale, sicché la relativa mancanza non può da sola precluderne l’applicazione.<br />
<strong>(Cass. Sez. 1^ Penale, sentenza 8 &#8211; 22 gennaio 2020, n. 2453)</strong><br />
<span id="more-5853"></span><br />
I Giudici di Piazza Cavour hanno confermato il pacifico orientamento secondo il quale non rientra tra i requisiti per la concessione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale la prospettiva di un lavoro stabile per il condannato, che può usufruire del beneficio pur quando non riesca a reperire un lavoro ma si impegni in attività utili, poiché lo svolgimento di un’attività lavorativa è soltanto uno degli elementi idonei a concorrere alla formazione del giudizio prognostico favorevole al reinserimento sociale del condannato, ma non può rappresentare una condizione ostativa di accesso alla misura qualora lo stesso non possa prestare tale attività per ragioni di età o di salute.</p>
<p><a href="https://www.osservatoriopenale.it/wp-content/uploads/2020/02/2453-2020.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><span class="td_text_highlight_marker_yellow td_text_highlight_marker"><strong>Testo integrale sentenza</strong></span></a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Esito affidamento: forme di impugnazione</title>
		<link>https://www.osservatoriopenale.it/esito-affidamento-forme-di-impugnazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Debora Zagami]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2016 18:16:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SORVEGLIANZA]]></category>
		<category><![CDATA[affidamento]]></category>
		<category><![CDATA[impugnazione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Contro il provvedimento del Tribunale di sorveglianza, attinente alla valutazione dell’esito dell’affidamento in prova al servizio sociale, è esperibile opposizione davanti allo stesso Tribunale, che decide con le garanzie del contraddittorio camerale di cui all’art. 666 c.p.p. con la conseguenza che quando è invece proposto ricorso per cassazione, lo stesso, in forza del principio di [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Contro il provvedimento del Tribunale di sorveglianza, attinente alla valutazione dell’esito dell’affidamento in prova al servizio sociale, è esperibile opposizione davanti allo stesso Tribunale, che decide con le garanzie del contraddittorio camerale di cui all’art. 666 c.p.p. con la conseguenza che quando è invece proposto ricorso per cassazione, lo stesso, in forza del principio di conservazione delle impugnazioni, deve essere qualificato come opposizione e gli atti vanno trasmessi al giudice competente.<br />
<strong>(Cass. Penale Sez. </strong><strong>I, sentenza 22 giugno &#8211; 13 settembre 2016, n. 38048)</strong></p>
<p><span id="more-3214"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #d9851e;"><strong><a style="color: #d9851e;" href="http://www.osservatoriopenale.it/wp-content/uploads/2016/09/38048_16.pdf" target="_blank" rel="noopener">Testo integrale provvedimento</a></strong></span></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Affidamento in prova e pericolosità sociale</title>
		<link>https://www.osservatoriopenale.it/affidamento-in-prova-e-pericolosita-sociale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Debora Zagami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2015 17:55:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SORVEGLIANZA]]></category>
		<category><![CDATA[affidamento]]></category>
		<category><![CDATA[pericolosità]]></category>
		<category><![CDATA[sorveglianza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Cio’ che rileva al fine dell’affidamento in prova al servizio sociale, e’ il grado di consapevolezza e di rieducazione raggiunto dal condannato, nonche’ l’evoluzione della sua personalita’ successivamente al fatto, al fine di consentire un’ulteriore evoluzione favorevole e un ottimale reinserimento sociale. L’affidamento in prova al servizio sociale, infatti, non presuppone una totale assenza di [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Cio’ che rileva al fine dell’affidamento in prova al servizio sociale, e’ il grado di consapevolezza e di rieducazione raggiunto dal condannato, nonche’ l’evoluzione della sua personalita’ successivamente al fatto, al fine di consentire un’ulteriore evoluzione favorevole e un ottimale reinserimento sociale.<br />
L’affidamento in prova al servizio sociale, infatti, non presuppone una totale assenza di pericolosita’ sociale del condannato, quale realizzabile solo attraverso il completamento del processo di rieducazione, ma postula soltanto l’esistenza di elementi dai quali possa desumersi l’avvenuto inizio di detto processo, da riguardarsi come concettualmente identico per qualsiasi condannato, indipendentemente dalla natura del reato commesso, dovendosi aver riguardo essenzialmente, in armonia con la visione laica cui si ispira l’ordinamento giuridico, alla prospettiva che il condannato acquisisca la consapevolezza della necessita’ di rispettare le leggi penali e di conformare, in genere, il proprio agire ai doveri inderogabili di solidarieta’ politica, economica e sociale sanciti dall’ordinamento medesimo.<br />
<strong>(Cass. Penale Sez. V, sentenza 8 settembre 2015, 36833)</strong><br />
<span id="more-2776"></span></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Corte Suprema di Cassazione</strong><br />
<strong> Sezione Quinta Penale</strong><br />
<strong> Sentenza 8 settembre 2015, n. 26833</strong></p>
<p style="text-align: justify;">[OMISSIS]
1. Con ordinanza emessa il 24.6.2014, il tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria, rigettava la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale formulata nell’interesse di (OMISSIS), in relazione alla pena detentiva residua di sei mesi di reclusione, di cui alla sentenza di condanna emessa l’8.3.2012 dal tribunale di Locri, sezione distaccata di Siderno, per il reato ex Legge n. 1423 del 1956, articolo 9, mentre accoglieva la richiesta di detenzione domiciliare formulata sempre nell’interesse del suddetto imputato.<br />
2. Avverso tale ordinanza, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, avv. (OMISSIS), del Foro di (OMISSIS), l’imputato, con cui lamenta violazione di legge per avere il tribunale di Reggio Calabria illegittimamente ritenuto la sussistenza della pericolosita’ sociale del (OMISSIS) sulla base di elementi la cui insussistenza e’ comprovata dagli atti acquisiti al procedimento, nonche’ la nullita’ del provvedimento impugnato perche’ radicalmente privo di motivazione.<br />
3. Con requisitoria del 10.12.2014 il pubblico ministero presso il Supremo Collegio chiede l’accoglimento del ricorso, condividendo le ragioni del ricorrente.<br />
4. Il ricorso e’ fondato e va accolto.<br />
5. Il provvedimento impugnato presenta, invero, delle evidenti lacune motivazionali, che ne impongono l’annullamento.<br />
Da un lato, infatti, il tribunale di sorveglianza, nel fondare il rigetto della richiesta del (OMISSIS) anche sulla sottoposizione di quest’ultimo a misura di prevenzione, ha omesso di considerare, come evidenziato dal pubblico ministero, il dato oggettivo rappresentato dal rigetto della proposta di misura di prevenzione intervenuto in sede di giudizio di rinvio, conseguente ad annullamento, da parte del Supremo Collegio, dell’originario decreto applicativo della misura di prevenzione.<br />
Dall’altro il giudice di merito ha concentrato la sua attenzione, per giustificare il diniego dell’affidamento, essenzialmente sulla natura del reato per cui il (OMISSIS) e’ stato condannato e sulla “biografia” criminale” di quest’ultimo, quale risulta dai precedenti penali e giudiziari esistenti a suo carico, senza prendere in considerazione il periodo successivo al reato e l’evoluzione della sua personalita’, non facendo, pertanto, buon governo dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimita’ in subiecta materia.<br />
L’affidamento in prova al servizio sociale, infatti, non presuppone una totale assenza di pericolosita’ sociale del condannato, quale realizzabile solo attraverso il completamento del processo di rieducazione, ma postula soltanto l’esistenza di elementi dai quali possa desumersi l’avvenuto inizio di detto processo, da riguardarsi come concettualmente identico per qualsiasi condannato, indipendentemente dalla natura del reato commesso, dovendosi aver riguardo essenzialmente, in armonia con la visione laica cui si ispira l’ordinamento giuridico, alla prospettiva che il condannato acquisisca la consapevolezza della necessita’ di rispettare le leggi penali e di conformare, in genere, il proprio agire ai doveri inderogabili di solidarieta’ politica,economica e sociale sanciti dall’ordinamento medesimo (cfr. Cass., sez. 1, 5.2.1998, n. 688, rv. 210389).<br />
Cio’ che rileva, infatti, al fine dell’affidamento in prova al servizio sociale, e’ il grado di consapevolezza e di rieducazione raggiunto dal condannato, nonche’ l’evoluzione della sua personalita’ successivamente al fatto, al fine di consentire un’ulteriore evoluzione favorevole e un ottimale reinserimento sociale (cfr. Cass., sez. 1, 8.2.2008, n. 8258, rv. 240586; Cass., sez. 1, 11.6.2013, n. 33287, rv. 257001).<br />
Alla luce di tali principi la motivazione impugnata va censurata anche per un’ulteriore incongruenza, laddove, pur evidenziando l’avvio di un percorso di risocializzazione del (OMISSIS) “attestato vuoi dall’espletamento in via stabile di attivita’ lavorativa, vuoi dall’equilibrio familiare raggiunto tramite una serena relazione sentimentale e la nascita di una figlia” (che, tuttavia, il tribunale, con motivazione intrinsecamente contraddittoria, definisce “apparente”), il giudice di merito omette di valutare la rilevanza di tali circostanze ai fini dell’affidamento in prova al servizio sociale.<br />
6. Sulla base delle svolte considerazioni l’impugnato provvedimento va, dunque, annullato, limitatamente al rigetto dell’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, con rinvio per nuovo esame al tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria, che provvedere ad ovviare alle indicate omissioni ed incongruenze motivazionali, attenendosi ai principi di diritto innanzi indicati.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p>Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al rigetto dell’istanza di affidamento al servizio sociale, con rinvio per nuovo esame al tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Revoca affidamento in prova: obblighi motivazionali</title>
		<link>https://www.osservatoriopenale.it/revoca-affidamento-in-prova-obblighi-motivazionali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcello Bertucci]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2015 17:14:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SORVEGLIANZA]]></category>
		<category><![CDATA[affidamento]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Per poter procedere alla revoca dell&#8217;affidamento in prova ai servizi sociali, il Tribunale di Sorveglianza è tenuto a spiegare le ragioni per le quali le violazioni commesse possano considerarsi indici di un allontanamento dalle finalità proprie dell&#8217;istituto. (Cass. Sezione I Penale, 26 marzo &#8211; 10 aprile 2015, n. 14843) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Per poter procedere alla revoca dell&#8217;affidamento in prova ai servizi sociali, il Tribunale di Sorveglianza è tenuto a spiegare le ragioni per le quali le violazioni commesse possano considerarsi indici di un allontanamento dalle finalità proprie dell&#8217;istituto.<br />
<strong>(Cass. Sezione I Penale, 26 marzo &#8211; 10 aprile 2015, n. 14843)</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2458"></span></p>
<p style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong> IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong> LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</strong><br />
<strong> SEZIONE PRIMA PENALE</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. GIORDANO Umberto &#8211; Presidente &#8211;<br />
Dott. NOVIK Adet Toni &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. TARDIO Angela &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. BONITO F. Maria S. &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. CENTONZE Alessandro &#8211; rel. Cnsigliere &#8211;<br />
ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;">Sentenza</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso proposto da:<br />
OMISSIS;<br />
Avverso l&#8217;ordinanza n. 5789/2014 emessa il 06/08/2014 dal Tribunale di sorveglianza di Roma;<br />
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze<br />
Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Enrico Delehaye, che ha chiesto l&#8217;annullamento con rinvio dell&#8217;ordinanza impugnata.<br />
Svolgimento del processo<br />
1. Con ordinanza emessa il 06/08/2014 il Tribunale di sorveglianza di Roma disponeva la revoca dell&#8217;affidamento in prova ai servizi sociali di OMISSIS, al quale era stato ammesso con ordinanza emessa dallo stesso tribunale di sorveglianza il 10/12/2013.<br />
Questo provvedimento veniva giustificato in conseguenza dell&#8217;informativa trasmessa dai carabinieri della Stazione di Roma Ponte Milvio, datata 03/07/2014, dalla quale l&#8217; OMISSIS risultava, unitamente alla figlia e a OMISSIS, destinatario di una denuncia presentata da OMISSIS.<br />
Secondo il Tribunale di sorveglianza di Roma, queste accuse, relative al mancato pagamento di una fornitura di materiale ottico dell&#8217;importo di 1.320,00 Euro, ancorchè non ancora vagliate in sede processuale, apparivano sintomatici di una condotta violativa delle prescrizioni che imponevano al condannato affidato in prova ai servizi sociali di &#8220;tenere buona condotta e di non dare adito a rilievi e sospetti&#8221;.<br />
Questi elementi venivano ritenuti incompatibili con la prosecuzione della misura alternativa concessa all&#8217; OMISSIS, che veniva conseguentemente revocata<br />
2. Avverso tale ordinanza OMISSIS ricorreva per cassazione deducendo due motivi di ricorso.<br />
Quale primo motivo di ricorso, si deduceva la nullità dell&#8217;ordinanza impugnata per l&#8217;assoluta carenza e l&#8217;illogicità della motivazione, nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva affermato l&#8217;incompatibilità del comportamento tenuto dal ricorrente con la prosecuzione della misura dell&#8217;affidamento in prova ai servizi sociali concessagli con ordinanza emessa il 10/12/2013.<br />
Quale secondo motivo di ricorso, si deduceva la nullità dell&#8217;ordinanza impugnata per carenza e illogicità della motivazione con riferimento alle ragioni che avevano giustificato la revoca ex tunc della misura alternativa concessa all&#8217; OMISSIS.<br />
Queste ragioni imponevano l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza impugnata nell&#8217;interesse dell&#8217; OMISSIS.<br />
Motivi della decisione<br />
1. Il ricorso è fondato in accoglimento del primo motivo di ricorso.<br />
In via preliminare, deve richiamarsi la giurisprudenza consolidata di questa Corte che ha ritenuto doversi rimettere il giudizio sulla revoca dell&#8217;affidamento in prova, ordinario o terapeutico, alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, il quale è tenuto a giustificare l&#8217;uso del potere affidatogli spiegando le ragioni per cui taluni comportamenti del condannato siano stati valutati come indici di un allontanamento dalle finalità proprie della misura alternativa in questione. Tali considerazioni, in particolare, valgono sia per le ipotesi di violazioni di legge che per ipotesi di violazioni delle prescrizioni dettate nel contestato della stessa misura alternativa (cfr. Sez. 2, n. 2879 del 04/11/2003, dep. 27/01/2004, Modaffari, Rv. 228149).<br />
In questa cornice ermeneutica, quanto al primo motivo di ricorso, deve rilevarsi che la revoca dell&#8217;affidamento in prova ai servizi sociali concesso a OMISSIS con ordinanza emessa il 10/12/2013, secondo il Tribunale di sorveglianza di Roma, risultava giustificata dalla denuncia presentata da OMISSIS presso la Stazione dei carabinieri di Roma Ponte Milvio in relazione al mancato pagamento di una fornitura di materiale ottico dell&#8217;importo di 1.320,00 Euro, che era stata acquistata dalla figlia dell&#8217;affidato, OMISSIS, che non risulta ancora definita dall&#8217;autorità giudiziaria competente.<br />
L&#8217;OMISSIS., in particolare, nel corso dell&#8217;affidamento, sarebbe stato, unitamente alla figlia e al OMISSIS, denunciato per l&#8217;emissione di un assegno, non sottoscritto da lui e successivamente risultato privo di provvista, a saldo di una fornitura acquistata dalla propria congiunta.<br />
Nel caso di specie, l&#8217;unico elemento addotto dal tribunale di sorveglianza a sostegno della sua decisione, oltre alla denuncia presentata dalla presunta persona offesa, era costituito dalla supposta gravità della sua condotta di inadempienza contrattuale, valutata a pagina 4 dell&#8217;ordinanza impugnata in relazione alle sue pregresse condanne, nel passaggio in cui si rilevava che &#8220;essa è tanto più grave in quanto riproduce lo stesso comportamento mediante il quale sono stati commessi i reati per i quali è stato condannato e le condotte di cui è accusato &#8230;&#8221;.<br />
Deve, tuttavia, rilevarsi che tale riferimento, sotto il profilo motivazionale, appare incongruo, riguardando una vicenda delittuosa vagliata nel suo aspetto meramente embrionale, rispetto al quale la revoca della misura alternativa precedentemente concessa all&#8217; OMISSIS appare il frutto di un automatismo applicativo ingiustificato, non potendo desumersi dalla semplice presentazione della denuncia della OMISSIS, la volontà dell&#8217;affidato di violare le prescrizioni alle quali era sottoposto. Tali considerazioni appaiono ancora più stringenti se si considera che nel provvedimento in esame non veniva compiuta alcuna verifica del grado di coinvolgimento dell&#8217; OMISSIS rispetto alla vicenda contrattuale denunciata, rispetto alla quale non risultano intellegibili nè la collocazione cronologica dei fatti nè l&#8217;ipotesi di reato per la quale si procedeva nei suoi confronti.</p>
<p style="text-align: justify;">Deve, in ogni caso, ribadirsi che, nell&#8217;adozione di un provvedimento di revoca della misura dell&#8217;affidamento in prova ai servizi sociali, deve escludersi ogni automatismo applicativo, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: &#8220;La revoca dell&#8217;affidamento in prova ai servizi sociali non consegue alla pura e semplice violazione di legge o di prescrizioni inerenti la misura alternativa, ma è rimessa alla discrezionalità del Tribunale di Sorveglianza, il quale è tenuto a spiegare le ragioni per le quali le violazioni commesse possano considerarsi indici di un allontanamento dalle finalità proprie dell&#8217;istituto&#8221; (cfr. Sez. 1, n. 27713 del 06/06/2013, dep. 24/06/2013, Guerrieri, Rv. 256367).<br />
Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza di Roma è venuto meno a quest&#8217;onere motivazionale non avendo dato conto delle ragioni dell&#8217;incidenza di tali violazioni sul periodo di concessione della misura alternativa precedentemente concessa, vale a dire se le stesse siano state effettivamente influenti a prescindere dalla contestazione ipotetica, posto che la revoca e per di più con efficacia ex tunc, si impone, per la particolare gravità delle sue conseguenze, come conseguenza di un comportamento concreto e non meramente ipotetico.<br />
Ne discende che, nel caso di specie, il giudice non poteva limitarsi a constatare l&#8217;esistenza di una contestazione provvisoria in pregiudizio dell&#8217; A., ma avrebbe dovuto verificare specificatamente &#8211; non in astratto ma valutando le circostanze del caso concreto tenuto conto della denuncia presentata da Patrizia S. &#8211; se e per quali ragioni l&#8217;ipotesi di reato contestata si poneva in una situazione di incompatibilità con la misura alternativa che era stata concessa.<br />
Queste ragioni impongono di ritenere meritevole di accoglimento il primo motivo di ricorso.<br />
2. Il secondo motivo di ricorso deve ritenersi assorbito nel precedente, in considerazione del fatto che la sua risoluzione, riguardando le ragioni che avevano giustificato la revoca ex tunc della misura alternativa concessa all&#8217; OMISSIS, postula la risoluzione dei problemi di completezza della motivazione che si sono esaminati.<br />
3. Per questi motivi, l&#8217;ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma affinchè provveda a un nuovo esame.<br />
A tali statuizioni processuali conseguono le comunicazioni rituali, previste dal D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 107.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p>annulla l&#8217;ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Affidamento in prova e custodia cautelare</title>
		<link>https://www.osservatoriopenale.it/affidamento-in-prova-e-custodia-cautelare/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Debora Zagami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SORVEGLIANZA]]></category>
		<category><![CDATA[affidamento]]></category>
		<category><![CDATA[custodia cautelare]]></category>
		<category><![CDATA[revoca affidamento]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La misura alternativa dell&#8217;affidamento in prova al servizio sociale, in caso di sopravvenienza di custodia cautelare in carcere a carico del soggetto che ne stia usufruendo, non subisce automatica revoca, ma solo una sospensione, dovendosi poi valutare se gli elementi comportamentali offerti dall&#8217;ordinanza cautelare siano o no sintomatici del fallimento dell&#8217;esperimento rieducativo. (Cass. Sez. feriale, [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">La misura alternativa dell&#8217;affidamento in prova al servizio sociale, in caso di sopravvenienza di custodia cautelare in carcere a carico del soggetto che ne stia usufruendo, non subisce automatica revoca, ma solo una sospensione, dovendosi poi valutare se gli elementi comportamentali offerti dall&#8217;ordinanza cautelare siano o no sintomatici del fallimento dell&#8217;esperimento rieducativo.</div>
<div align="justify"><strong>(Cass. Sez. feriale, sentenza 10 &#8211; 26 agosto 2010, n. 32363) </strong></div>
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