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	<title>Giudizio - Osservatorio Penale</title>
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	<title>Giudizio - Osservatorio Penale</title>
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	<item>
		<title>Contestazione di circostanza aggravante</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Debora Zagami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2025 21:59:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giudizio]]></category>
		<category><![CDATA[PROCEDURA PENALE]]></category>
		<category><![CDATA[circostanze reato]]></category>
		<category><![CDATA[contestazione suppletiva]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>In difetto di contestazione di una circostanza aggravante il giudice non dovrà pertanto limitarsi a pronunciare condanna per il fatto di reato non qualificato.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="page" title="Page 3">
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<div class="column">
<div class="page" title="Page 4">
<div class="page" title="Page 4">
<div title="Page 4">In assenza della contestazione di un’aggravante, il Giudice non può restituire gli atti al pubblico ministero, in quanto è inapplicabile la disciplina codicistica relativa al fatto diverso, né può ritenere esistente la circostanza non contestata in base agli atti, atteso che ciò gli è precluso dal disposto dell&#8217;art. 521, comma 1, cod. proc. pen., sicché deve limitarsi a pronunciare condanna per il fatto di reato non circostanziato, come di fatto contestato, dovendo essere considerata tamquam non esset un’aggravante non contestata all’imputato e quindi non oggetto di contraddittorio tra le parti.</div>
</div>
</div>
<div title="Page 4"></div>
<div class="page" title="Page 4">
<div class="page" title="Page 4">
<div title="Page 4">
<p class="p3"><strong>(Cass. Sez. IV^ Penale, sentenza 26/11/2024 &#8211; 18/04/2025 n. 15455)</strong></p>
</div>
</div>
<div class="page" title="Page 7">
<div class="page" title="Page 7">
<blockquote>
<h5><em>In difetto di contestazione di una circostanza aggravante da parte del P.M., &#8220;il giudice non potrà nemmeno ritenere esistente in base agli atti la circostanza non contestata, essendogli ciò precluso dall&#8217;art. 521, comma 1, cod, proc. pen., e dovrà pertanto limitarsi a pronunciare condanna per il fatto di reato non qualificato, come ritualmente contestato dal pubblico ministero&#8221; e che &#8220;una circostanza aggravante non contestata all&#8217;imputato, e pertanto non oggetto di contraddittorio tra accusa e difesa, deve essere, considerata tamquam non esset per il giudice&#8221;</em></h5>
<h5><em>Il Giudice non può nemmeno decidere di &#8220;Rimettere il processo in istruttoria invitando il PM alla luce degli atti originariamènte contenuti del fascicolo della indagine preliminare di rettificare l&#8217;imputazione contestata all&#8217;odierno imputato&#8221;, come invece è concretamente accaduto nel caso di specie, poiché, operando il suggerimento&#8217; nei termini testualmente riferiti, si viene a violare il dovere di terzietà e di imparzialità del Giudice esplicitamente posto dalla Carta fondamentale al comma 2 dell&#8217;art. 111 Cost.</em></h5>
<h5><em>L&#8217;ordinanza si esprime in termini talmente netti circa la sussistenza sia del reato sia dell&#8217;aggravante mai contestata dal P.M. (&#8220;il fatto come ricostruito risulta diverso da quello contestato nel capo di imputazione, risultando il medesimo aggravato dalla circostanza di cui all&#8217;art. 186 co. 2-bis cds&#8230; e inibita al giudice la possibilità, ex art. 521 c.p.p., di riconoscere in sentenza una circostanza aggravante contestata, neppure in fatto, dal PM&#8221;) da costituire una anticipazione di giudizio che potrebbe essere, in linea ipotetica, rilevante ai sensi del comma 1, lett. b), dell&#8217;art. 37 cod. proc. pen.</em></h5>
<h5><em>Occorre, tuttavia, prendere atto che non risulta essere stato attivato nel caso di specie lo strumento della ricusazione, cui può ricorrersi negli stringenti termini temporali disciplinati dall&#8217;art. 38, comma 2, ultimo periodo, cod. proc. pen.</em></h5>
</blockquote>
<p><a href="https://www.osservatoriopenale.it/wp-content/uploads/2025/05/15455-2025.pdf" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #808080;"><strong>T</strong><strong>ESTO INTEGRALE SENTENZA</strong></span></a></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
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		<title>La prescrizione del reato attraverso le riforme degli ultimi 20 anni</title>
		<link>https://www.osservatoriopenale.it/la-prescrizione-del-reato-attraverso-le-riforme-degli-ultimi-20-anni/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Debora Zagami]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 17:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giudizio]]></category>
		<category><![CDATA[PROCEDURA PENALE]]></category>
		<category><![CDATA[prescrizione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Quarta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, confermando l&#8217;orientamento espresso dalle Sezioni Unite n. 19/2024, indica l&#8217;operatività di diversi regimi di prescrizione, da ritenersi applicabili in ragione della data del commesso reato: per i reati commessi fino al 2 agosto 2017: si applica la disciplina della prescrizione dettata dagli artt. 157 e ss. [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="page" title="Page 3">
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<div class="column">
<div class="page" title="Page 4">
<div class="page" title="Page 4">
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<div class="page" title="Page 4">
<div class="page" title="Page 4">La Quarta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, confermando l&#8217;orientamento espresso dalle Sezioni Unite n. 19/2024, indica l&#8217;operatività di diversi regimi di prescrizione, da ritenersi applicabili in ragione della data del commesso reato:</div>
<ul>
<li class="page" title="Page 4"><strong>per i reati commessi fino al 2 agosto 2017</strong>: si applica la disciplina della prescrizione dettata dagli artt. 157 e ss. cod. pen., come riformulati dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 (c.d. legge Cirielli);</li>
<li class="page" title="Page 4"><strong>per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al </strong><span class="s1"><strong>31 dicembre 2019:</strong> si applica la disciplina della prescrizione come prevista dalla </span><span class="s1">legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. legge Orlando), con i periodi di sospensione </span><span class="s1">previsti dall&#8217;art. 159, comma 2, cod. pen. nel testo introdotto da detta legge; </span></li>
<li class="page" title="Page 4"><strong><span class="s1">per </span>i reati commessi dal 1 gennaio 2020:</strong> si applica in primo grado la disciplina della prescrizione come dettata dagli artt. 157 e ss. c.p.p. senza conteggiare la sospensione della prescrizione di cui all&#8217;art. 159, comma 2, c.p. essendo stata abrogata tale norma dall&#8217;art. 2, comma 1, lett. a) della legge 27 settembre 2021, n. 134 e sostituita con l&#8217;art. 161-bis c.p. (c.d. Riforma Cartabia), e nei gradi successivi la disciplina della improcedibilità, per l&#8217;appunto introdotta da tale ultima legge.</li>
</ul>
</div>
</div>
<div title="Page 4">
<p class="p3"><strong>(Cass. Sez. IV^ Penale, sentenza 13/12/2024 &#8211; 08/01/2025 n. 566)</strong></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<blockquote>
<h5><em>&#8220;Con riferimento alla diversa disciplina della prescrizione dettata dalla cd. legge Orlando e dalla c.d. legge Bonafede, il fenomeno della successione delle <span class="s1">leggi penali nel tempo non può essere regolamentato dall&#8217;art. 2 cod. pen., posto </span>che le leggi succedutesi contengono la previsione della loro applicabilità ai reati commessi a decorrere da una certa data.</em></h5>
<h5><em>Con riferimento alla applicabilità dell&#8217;istituto della improcedibilità (peraltro avente carattere processuale), è stata ritenuta manifestamente infondata la <span class="s2">questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 344-bis cod. proc. pen., introdotto </span><span class="s3">dall&#8217;art. 2, comma 2, della legge 27 settembre 2021, n. 134, per contrasto con gli </span>artt. 3, 25 e 111 Cost., nella parte in cui limita ai procedimenti relativi a reati <span class="s3">commessi a far data dal 11 gennaio 2020 l&#8217;improcedibilità delle impugnazioni per </span><span class="s1">superamento del termine di durata massima del giudizio di legittimità. Si è, in tal </span>senso, ritenuto che la limitazione cronologica dell&#8217;applicazione di tale causa di <span class="s4">improcedibilità, cui consegue la non punibilità delle condotte, sia frutto di una </span>scelta discrezionale del legislatore, giustificata dalla diversità delle situazioni e risulti coerente con la riforma introdotta dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di sospensione del termine di prescrizione nei giudizi di impugnazione, egualmente applicabile ai soli reati commessi a decorrere della suddetta data, essendo ragionevole la graduale introduzione dell&#8217;istituto per consentire <span class="s3">un&#8217;adeguata organizzazione degli uffici giudiziari.</span></em></h5>
<h5 class="p2"><em><span class="s1">La successione di leggi penali nel tempo, verificatasi con l&#8217;abrogazione dai </span>parte della Riforma Cartabia [art. 2, comma 1, lett. a)] dell&#8217;art. 159, comma 2, cod. pen., così come introdotto dalla legge Orlando, e la speculare introduzione dell&#8217;art. 161-bis cod. pen. &#8211; che fa cessare il corso della prescrizione <span class="s5">definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado &#8211; è, invece, </span>disciplinato dall&#8217;art. 2 cod. pen., in carenza di previsione di una espressa normazione speciale. </em></h5>
<h5 class="p2"><em>Pertanto, deve essere ritenuta disciplina più favorevole <span class="s2">quella dettata dalla legge Orlando, per la quale, anche dopo la pronuncia della </span><span class="s3">sentenza di primo e di secondo grado, decorre il termine di prescrizione, sia pure </span>con periodi di sospensione</em>&#8220;.</h5>
</blockquote>
<p><a href="https://www.osservatoriopenale.it/wp-content/uploads/2025/04/IV-566-2025.pdf" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #808080;"><strong>T</strong></span><strong><span style="color: #808080;">ESTO INTEGRALE SENTENZA</span></strong></a></p>
<ul>
<li><strong>La disciplina transitoria: </strong>
<ul>
<li class="page" title="Page 4">nei procedimenti <strong>per fatti commessi dopo il primo gennaio 2020 nei quali al 19 ottobre 2021 siano già pervenuti al giudice dell’appello o alla cassazione gli atti</strong> trasmessi ai sensi dell’articolo 590 del codice di procedura penale, i termini di durata massima decorrono dalla data di entrata in vigore della legge stessa (ovvero dal 19 ottobre 2021; comma 4);</li>
<li>nei procedimenti <strong>per fatti commessi dopo il primo gennaio 2020 nei quali l’impugnazione venga proposta entro il 31 dicembre 2024</strong> i termini previsti dall’articolo 344 bis del codice di procedura penale sono rispettivamente di tre anni per il giudizio di appello e 1 anno e 6 mesi per il giudizio di cassazione (comma 5).</li>
</ul>
</li>
</ul>
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			</item>
		<item>
		<title>Sentenza predibattimentale in appello e interesse ad impugnare</title>
		<link>https://www.osservatoriopenale.it/sentenza-predibattimentale-in-appello-e-interesse-ad-impugnare/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Debora Zagami]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2023 08:06:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giudizio]]></category>
		<category><![CDATA[PROCEDURA PENALE]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La sentenza predibattimentale di appello emessa “inaudita altera parte”, dichiarativa dell’improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato può essere impugnata soltanto dall&#8217;imputato. (Cass. 2^ Penale, sentenza 22.09-26.10.2023, n. 43366) Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello non ha interesse ad impugnare la sentenza predibattimentale, emessa “inaudita altera parte” dal giudice di appello, con cui sia [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.osservatoriopenale.it/sentenza-predibattimentale-in-appello-e-interesse-ad-impugnare/">Sentenza predibattimentale in appello e interesse ad impugnare</a> proviene da <a href="https://www.osservatoriopenale.it">Osservatorio Penale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La sentenza predibattimentale di appello emessa “inaudita altera parte”, dichiarativa dell’improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato può essere impugnata soltanto dall&#8217;imputato.</p>
<p><strong>(Cass. 2^ Penale, sentenza 22.09-26.10.2023, n. 43366)</strong></p>
<blockquote>
<h5><em>Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello non ha interesse ad impugnare la sentenza predibattimentale, emessa “inaudita altera parte” dal giudice di appello, con cui sia stato dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per intervenuta prescrizione del reato, essendosi affermato nella sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 2022 che, in tal caso, l’interesse ad impugnare pertiene solo a quest’ultimo, posto che la soppressione di un grado di giudizio limita l’emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito.</em></h5>
</blockquote>
<p><a href="https://www.osservatoriopenale.it/wp-content/uploads/2023/10/II-43366-2023.pdf" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #808080;"><strong>TESTO INTEGRALE SENTENZA</strong></span></a></p>
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		<item>
		<title>Riproposizione istanza MAP dichiarata inammissibile, competenza e decidere</title>
		<link>https://www.osservatoriopenale.it/riproposizione-istanza-map-dichiarata-inammissibile-competenza-e-decidere/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Debora Zagami]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2023 07:56:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giudizio]]></category>
		<category><![CDATA[PROCEDURA PENALE]]></category>
		<category><![CDATA[messa alla prova]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;orientamento della giurisprudenza di merito si è pacificamente assestato sulla ammissibilità della ripresentazione dell&#8217;istanza di messa alla prova dichiarata inammissibile in sede di opposizione al decreto penale di condanna. (Tribunale di Pescara, Giudice Sarandrea, Ordinanza 04.06.2020) Sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464-bis c.p.p., riproposta ai sensi del comma [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.osservatoriopenale.it/riproposizione-istanza-map-dichiarata-inammissibile-competenza-e-decidere/">Riproposizione istanza MAP dichiarata inammissibile, competenza e decidere</a> proviene da <a href="https://www.osservatoriopenale.it">Osservatorio Penale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="page" title="Page 5">
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<div class="column">
<div class="page" title="Page 2">
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<div class="column">
<p>L&#8217;orientamento della giurisprudenza di merito si è pacificamente assestato sulla ammissibilità della ripresentazione dell&#8217;istanza di messa alla prova dichiarata inammissibile in sede di opposizione al decreto penale di condanna.</p>
<p><strong>(Tribunale di Pescara, Giudice Sarandrea, Ordinanza 04.06.2020)</strong></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="page" title="Page 2">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<blockquote>
<h5><em>Sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464-bis c.p.p., riproposta ai sensi del comma 9 della medesima disposizione dopo che la precedente istanza avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna è stata dichiarata inammissibile dal giudice per le indagini preliminari, è competente a decidere il giudice del dibattimento.<br />
</em></h5>
</blockquote>
</div>
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</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p><a href="https://www.osservatoriopenale.it/wp-content/uploads/2023/10/Ordinanza-Sarandrea.pdf" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #808080;"><strong>TESTO IN</strong><strong>TEGRALE SENTENZA</strong></span></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.osservatoriopenale.it/riproposizione-istanza-map-dichiarata-inammissibile-competenza-e-decidere/">Riproposizione istanza MAP dichiarata inammissibile, competenza e decidere</a> proviene da <a href="https://www.osservatoriopenale.it">Osservatorio Penale</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Avviso ex art. 415 bis c.p.p. e richieste difensive</title>
		<link>https://www.osservatoriopenale.it/avviso-ex-art-415-bis-c-p-p-e-richieste-difensive/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Debora Zagami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Sep 2023 12:43:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giudizio]]></category>
		<category><![CDATA[PROCEDURA PENALE]]></category>
		<category><![CDATA[avviso conclusione indagini]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazioni spontanee]]></category>
		<category><![CDATA[interrogatorio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La pacifica natura &#8220;ordinatoria&#8221; del termine previsto dall&#8217;art. 415- bis cod. proc. pen. impone al pubblico ministero di effettuare l&#8217;interrogatorio in ipotesi chiesto dall&#8217;indagato &#8220;dopo&#8221; il decorso del termine di venti giorni previsto dalla norma, ma &#8220;prima&#8221; della data di emissione della richiesta di rinvio a giudizio. Nell&#8217;occasione, inoltre, la Suprema Corte ha ribadito il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.osservatoriopenale.it/avviso-ex-art-415-bis-c-p-p-e-richieste-difensive/">Avviso ex art. 415 bis c.p.p. e richieste difensive</a> proviene da <a href="https://www.osservatoriopenale.it">Osservatorio Penale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="page" title="Page 5">
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<div class="page" title="Page 7">
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<div class="column">
<div class="page" title="Page 2">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>La pacifica natura &#8220;ordinatoria&#8221; del termine previsto dall&#8217;art. 415- bis cod. proc. pen. impone al pubblico ministero di effettuare l&#8217;interrogatorio in ipotesi chiesto dall&#8217;indagato &#8220;dopo&#8221; il decorso del termine di venti giorni previsto dalla norma, ma &#8220;prima&#8221; della data di emissione della richiesta di rinvio a giudizio.</p>
<p>Nell&#8217;occasione, inoltre, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo il quale le dichiarazioni contenute in un memoriale proveniente dall&#8217;imputato acquisito agli atti del processo sono pienamente utilizzabili, salvo l&#8217;obbligo del giudice di verificarne l&#8217;attendibilità, aderendo &#8211; di fatto &#8211; al primo motivo di ricorso, per il quale sarebbe illegittima l&#8217;ordinanza emessa dal Giudice di merito, che dichiarava l&#8217;inammissibilità della produzione difensiva costituita dalle dichiarazioni della ricorrente.</p>
</div>
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<p><strong>(Cass. Sez. 2^ Penale, sentenza 24.03.2023, n. 22364)</strong></p>
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<blockquote>
<h5><em>Si riafferma cioè che il termine di venti giorni previsto dall&#8217;art. 415-bis cod. proc. pen. per la presentazione di memorie e di richieste non è perentorio, ma ordinatorio, con la conseguenza che i menzionati diritti difensivi possono essere esercitati sino a quando il pubblico ministero non chiede il rinvio a giudizio ai sensi dell&#8217;art. 416 cod. proc. pen..<br />
</em></h5>
<h5><em>Deve pertanto ritenersi che la mancata effettuazione dell&#8217;interrogatorio, chiesto dopo il decorso dei venti giorni previsti dall&#8217;art. 415-bis cod. proc pen., ma prima della richiesta di rinvio a giudizio, implichi una lesione del diritto di difesa, inquadrabile come nullità generale a regime intermedio.</em></h5>
</blockquote>
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<p><a href="https://www.osservatoriopenale.it/wp-content/uploads/2023/09/II-22364-2023.pdf" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #808080;"><strong>TESTO IN</strong><strong>TEGRALE SENTENZA</strong></span></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.osservatoriopenale.it/avviso-ex-art-415-bis-c-p-p-e-richieste-difensive/">Avviso ex art. 415 bis c.p.p. e richieste difensive</a> proviene da <a href="https://www.osservatoriopenale.it">Osservatorio Penale</a>.</p>
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