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	<title>DIRITTO PENALE - Osservatorio Penale</title>
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	<title>DIRITTO PENALE - Osservatorio Penale</title>
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	<item>
		<title>Maltrattamenti in famiglia: violenza economica</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Debora Zagami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2025 11:49:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Delitti e Contravvenzioni]]></category>
		<category><![CDATA[DIRITTO PENALE]]></category>
		<category><![CDATA[maltrattamenti]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La rilevanza penale dell'imposizone di scelte economiche unilateralmente imposte all'interno della famiglia.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="page" title="Page 3">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<div class="page" title="Page 4">
<div class="page" title="Page 4">
<div class="page" title="Page 4">
<div class="page" title="Page 4">
<div class="page" title="Page 4">Con una interessante e articolata sentenza, la Sesta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, per mano della Consigliera estensora, Dr.ssa Paola Di Nicola Travaglini, traccia la linea interpretativa in ordine alla rilevanza penale della c.d. &#8220;violenza economica&#8221; nell&#8217;ambito del delitto di manltrattamenti contro i familiari o i conviventi disciplinato dell&#8217;art. 572 del codice penale.</div>
<div title="Page 4">Confermato, sul tema, l&#8217;orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale impedire alla persona offesa di essere economicamente indipendente con l&#8217;imposizone di scelte economiche unilateralmente imposte all&#8217;interno della famiglia e non condivise da entrambi i coniugi, può integrare la fattispecie di reato in esame, allorché i comportamenti vessatori siano suscettibili di provocare uno stato di prostrazione psico-fisico siano il risultato di comprovati atti di violenza o di prevaricazione psicologica.</div>
<div title="Page 4"><strong>(Cass. Sez. VI^ Penale, sentenza 14.11.2024-13.01.2025, n. 1268)</strong></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<blockquote>
<h5><em>&#8220;Le condotte dell&#8217;imputato volte ad osteggiare la coniuge nella ricerca di un&#8217;attività lavorativa &#8211; sottoponendola peraltro ad un controllo degli spostamenti attraverso l&#8217;installazione di una telecamera sul perimetro esterno dell&#8217;abitazione &#8211; e a non consentirle di coltivare e sviluppare un quadro di relazioni con persone esterne alla famiglia; ad imporle un ruolo casalingo sulla base di una rigorosa e discriminatoria ripartizione dei ruoli; a sottrarsi alla gestione domestica e familiare delegandone interamente le incombenze alla coniuge, così da non consentirle altra soluzione che quella di abbandonare le proprie ambizioni professionali ed essere da lui &#8220;mantenuta&#8221;; a non remunerare le attività svolte nell&#8217;interesse dell&#8217;azienda familiare, con il proprio arricchimento, costituiscono tutti comportamenti che sono obiettivamente finalizzati alla limitazione dell&#8217;autonomia economica della persona offesa.</em></h5>
<h5><em>Da un quadro fattuale così delineato emerge l&#8217;imposizione di un sistema di potere asimmetrico all&#8217;interno del nucleo familiare, di cui la componente economico-patrimoniale rappresenta un profilo di particolare rilievo, perché costituisce oggetto di una decisione unilateralmente assunta dall&#8217;imputato, anche attraverso il ricorso a forme manipolatorie e pressioni psicologiche sulla perosna offesa, tali da incidere sulla sua autonimia, sulla dignità umana e sulla sua integrità fisica e morale, quali beni giuridici tutelati dall&#8217;art. 572 del codice penale</em>.&#8221;</h5>
</blockquote>
<p><a href="https://www.osservatoriopenale.it/wp-content/uploads/2025/01/VI-1268-2025.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong><span style="color: #808080;">TESTO INTEGRALE SENTENZA</span></strong></a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Accesso abusivo a sistema informatico: visura al P.R.A.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Debora Zagami]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2024 09:35:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Delitti e Contravvenzioni]]></category>
		<category><![CDATA[DIRITTO PENALE]]></category>
		<category><![CDATA[accesso abusivo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Suprema Corte ha confermato l&#8217;orientamento di legittimità espresso dalle SS.UU. Savarese (n. 41210/2017) sul delitto accesso abusivo a sistema infomatico, traendo spunto da un caso in cui un Pubblico Ufficiale in servizio presso la Procura della Repubblica di Avellino offriva l&#8217;accesso al P.R.A. &#8220;gratuitamente&#8221; ad un proprio infomatrore, a titolo di corrispettivo per le [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Suprema Corte ha confermato l&#8217;orientamento di legittimità espresso dalle SS.UU. Savarese (n. 41210/2017) sul delitto accesso abusivo a sistema infomatico, traendo spunto da un caso in cui un Pubblico Ufficiale in servizio presso la Procura della Repubblica di Avellino offriva l&#8217;accesso al P.R.A. &#8220;gratuitamente&#8221; ad un proprio infomatrore, a titolo di corrispettivo per le informazioni in precedenza ricevute, acquisendo e comunicando le notizie richieste, e così evitandogli un pagamento.</p>
<p>L&#8217;accesso alla banca dati, avvenuto pacificamente nell&#8217;interesse dell&#8217;informatore di P.G., è stato ritenuto abusivo, proprio perché avvenuto per finalità estranee a quelle proprie dell&#8217;ufficio: la gestione del rapporto con l&#8217;informatore non può giustificare, in assenza di una specifica regolamentazione, l&#8217;esercizio di un potere e un connesso atto di disposizione delle entrate pubbliche a titolo di corrispettivo per le informazioni dovute.</p>
<p><strong>(Cass. 5^ Penale, sentenza 29.11.2023-10.01.2024, n. 1161)</strong></p>
<blockquote>
<h5><em>Se, infatti, l&#8217;abusività dipende anche dalla finalità per la quale il potere viene esercitato e se, parallelamente, utilizzare il sistema informatico per soddisfare interessi diversi da quelli proprio dell&#8217;amministrazione ne sostanzia la condotta, la relativa consapevolezza è ontologicamente presupposta nella stessa richiesta di acquisizione delle informazioni e nella successiva comunicazione dei dati e la richiesta di informazioni, da acquisire nell&#8217;interesse privato del richiedente, rappresenta una chiara condotta concorsuale nella successiva esecuzione materiale del reato, che della richiesta ne è l&#8217;attuazione.</em></h5>
</blockquote>
<p><span style="color: #808080;"><strong>TESTO INTEGRALE SENTENZA</strong></span></p>
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		<title>Dalla violenza al consenso nei delitti sessuali</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Debora Zagami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2023 10:53:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Delitti e Contravvenzioni]]></category>
		<category><![CDATA[DIRITTO PENALE]]></category>
		<category><![CDATA[persona offesa]]></category>
		<category><![CDATA[presunzione di innocenza]]></category>
		<category><![CDATA[violenza sessuale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Fondazione Bologna University Press, nata con l&#8217;obiettivo di diffondere, promuovere e incentivare la conoscenza, mette a disposizione la versione digitale della monografia del Prof. Gian Marco Caletti, dal titolo &#8220;Dalla violenza al consenso nei delitti sessuali &#8211; Profili storici, comparati e di diritto vivente&#8221;. Da tempo appare chiaro che l’essenza del delitto di violenza [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="col-lg">
<div class="color-black">
<div class="font-size-3 line-height-1">
<div class="font-weight-2">La Fondazione Bologna University Press, nata con l&#8217;obiettivo di diffondere, promuovere e incentivare la conoscenza, mette a disposizione la versione digitale della monografia del Prof. Gian Marco Caletti, dal titolo &#8220;Dalla violenza al consenso nei delitti sessuali &#8211; Profili storici, comparati e di diritto vivente&#8221;.</div>
</div>
<blockquote>
<h5 class="content font-size-1d5 pt-4 pr-0"><em>Da tempo appare chiaro che l’essenza del delitto di violenza sessuale risiede nell’imposizione di un atto sessuale non voluto. Disciplinare il reato significa dunque guardare nell’intimità dei protagonisti, ricostruirne le reciproche volontà, interpretarne le azioni e stabilirne gli effetti comunicativi. Per secoli, il diritto penale ha sciolto questo enigma affidandosi all’elemento della violenza, indice sicuro della coercizione e della sua colpevole consapevolezza, dando vita ad una fattispecie “iconograficamente perfetta”. Sulla scorta dei significativi mutamenti del costume sociale degli ultimi decenni, tuttavia, non risulta difficile porre l’accento su casi di compressione dell’autodeterminazione sessuale che prescindano dall’utilizzo della violenza fisica, ad esempio sulla base di dinamiche asimmetriche di potere, contesti implicitamente coartanti o incomprensioni sul piano dello s<span class="more-text d-inline">viluppo dell’interazione intima. È così che il diritto penale moderno si trova ad interrogarsi sulla opportunità di riformulare il delitto sostituendo all’elemento della violenza quello dell’assenza di consenso.</span></em></h5>
</blockquote>
</div>
</div>
<div class="logos col-lg-3 pl-lg-4d5">
<div class="row">
<h5 class="col-6 col-lg-12 mb-lg-6 logo-alma"><span style="color: #808080;"><strong>⇒ <a href="https://www.osservatoriopenale.it/wp-content/uploads/2023/10/Caletti-Delitti-sessuali.pdf" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #808080;">SCARICA IL LIBRO</span></a></strong></span> (Fonte: <a href="https://buponline.com/prodotto/dalla-violenza-al-consenso-nei-delitti-sessuali/" target="_blank" rel="noopener">Bologna Universty Press</a>)</h5>
<div>
<hr />
</div>
</div>
</div>
<h5 class="col-6 col-lg-12 py-7 open-access"><strong><span style="color: #808080;">⇒ GUARDA IL CONVEGNO </span></strong>(Fonte: <a href="https://www.radioradicale.it/scheda/711251/il-consenso-nei-reati-a-sfondo-sessuale-prospettive-di-riforma-tra-garanzie" target="_blank" rel="noopener">Radio Radicale</a>)</h5>
<blockquote>
<div style="text-align: left;"><span class="x193iq5w xeuugli x13faqbe x1vvkbs xlh3980 xvmahel x1n0sxbx x1lliihq x1s928wv xhkezso x1gmr53x x1cpjm7i x1fgarty x1943h6x xudqn12 x3x7a5m x6prxxf xvq8zen xo1l8bm xzsf02u x1yc453h" dir="auto"><em>“Il consenso nei reati a sfondo sessuale. Prospettive di riforma tra garanzie individuali e criticità applicative” organizzato da <a href="https://extremaratioassociazione.it/" target="_blank" rel="noopener">Extrema Ratio</a> in collaborazione con Osservatorio Giovani Camera Penale di Bologna “Franco Bricola” &#8211; Bologna 26 ottobre 2023.</em> </span></div>
</blockquote>
<div></div>
<p style="text-align: center;"><iframe src="//www.radioradicale.it/scheda/711251/iframe" width="560" height="355" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Falso in dichiarazione sostitutiva di atto notorio</title>
		<link>https://www.osservatoriopenale.it/falso-in-dichiarazione-sostitutiva-di-atto-notorio/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Debora Zagami]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2023 22:17:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Delitti e Contravvenzioni]]></category>
		<category><![CDATA[DIRITTO PENALE]]></category>
		<category><![CDATA[Legislazione Speciale]]></category>
		<category><![CDATA[atto notorio]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazione sostitutiva]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) la condotta di chi  dichiara il falso in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai dell&#8217;art. 47 DPR n. 445/2000. Ai sensi dell&#8217;art. 76 del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="page" title="Page 5">
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<div class="column">
<div class="page" title="Page 6">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<div class="page" title="Page 7">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>Integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) la condotta di chi  dichiara il falso in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai dell&#8217;art. 47 DPR n. 445/2000.</p>
<p>Ai sensi dell&#8217;art. 76 del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo testo normativo sono considerate come fatte a pubblico ufficiale, e ciò è sufficiente a sancirne la destinazione ad essere trasfuse in atto pubblico, oltre che a richiamarne la natura pubblicistica conferita per legge.</p>
<p><strong>(Cass. Sez. 3^ Penale, sentenza 04.04.2023, n. 17419)</strong></p>
<blockquote>
<h4><em>Integra il delitto di cui all&#8217;art. 483 cod. pen. la falsa dichiarazione di trasferimento della propria dimora abituale resa ai fini della iscrizione anagrafica per mutamento della residenza, trattandosi di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell&#8217;art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.</em></h4>
<h4><em>Invero, la dichiarazione di trasferimento della residenza funzionale all&#8217;iscrizione nelle liste anagrafiche è una dichiarazione sostitutiva dell&#8217;atto di notorietà, giacché contiene una attestazione da parte del privato in merito a fatti che sono di sua diretta conoscenza (il trasferimento della residenza quale conseguenza del trasferimento della propria dimora abituale), anche eventualmente riguardanti altri soggetti, come richiesto dall&#8217;art. 47 d.P.R. n. 445/2000.</em></h4>
<h4><em>Di conseguenza, essendo un atto destinato a provare la verità di un fatto a norma dell&#8217;art. 46, lett. b), d.P.R. n. 445 del 2000, collegandosi proprio tale efficacia probatoria al dovere del dichiarante di affermare il vero, la falsa dichiarazione di residenza rientra nella previsione dell&#8217;art. 483 cod. pen.</em></h4>
</blockquote>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4><a href="https://www.osservatoriopenale.it/wp-content/uploads/2023/07/17419-2023.pdf" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #808080;"><strong>TESTO IN</strong><strong>TEGRALE SENTENZA</strong></span></a></h4>
<p>L'articolo <a href="https://www.osservatoriopenale.it/falso-in-dichiarazione-sostitutiva-di-atto-notorio/">Falso in dichiarazione sostitutiva di atto notorio</a> proviene da <a href="https://www.osservatoriopenale.it">Osservatorio Penale</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Inesatto versamento dell&#8217;assegno in favore dei figli minori</title>
		<link>https://www.osservatoriopenale.it/inesatto-versamento-dellassegno-in-favore-dei-figli-minori/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Debora Zagami]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2023 09:17:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Delitti e Contravvenzioni]]></category>
		<category><![CDATA[DIRITTO PENALE]]></category>
		<category><![CDATA[assegno alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[assistenza familiare]]></category>
		<category><![CDATA[omesso versamento]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;inesatto versamento dell&#8217;assegno in favore dei figli minori non determina di per sé lo stato di bisogno richiesto per la configurazione del reato disciplinato dall&#8217;art. 570, co. 2 n. 2) del codice penale, inteso quale mancanza dei mezzi di sussistenza, ovvero mancanza di tutto quanto è necessario per la sopravvivenza (situazione che non si identifica [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.osservatoriopenale.it/inesatto-versamento-dellassegno-in-favore-dei-figli-minori/">Inesatto versamento dell&#8217;assegno in favore dei figli minori</a> proviene da <a href="https://www.osservatoriopenale.it">Osservatorio Penale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;inesatto versamento dell&#8217;assegno in favore dei figli minori non determina di per sé lo stato di bisogno richiesto per la configurazione del reato disciplinato dall&#8217;art. 570, co. 2 n. 2) del codice penale, inteso quale mancanza dei mezzi di sussistenza, ovvero mancanza di tutto quanto è necessario per la sopravvivenza (situazione che non si identifica né con l&#8217;obbligo di mantenimento né con quello alimentare, aventi una portata più ampia).</p>
<p>Quando non vi è stata la totale omissione della corresponsione, bensì il costante adempimento in misura che, sia pur notevolmente ridotta, ha sempre avuto una considerevole rilevanza economica, il Giudice del merito deve verificare la idoneità dell&#8217;adempimento parziale a soddisfare le esigenze primarie dei beneficiari, poiché l&#8217;assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione ha la precipua finalità di garantire al coniuge ed ai figli il mantenimento del medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e, quindi, il parametro di riferimento è ben diverso dalla nozione di &#8220;stato di bisogno&#8221; che richiama l&#8217;assolvimento delle esigenze primarie.</p>
<p><strong>(Cass. Sez. 6^Penale, sentenza 11.05.</strong><strong>2023, n. 24885)</strong></p>
<blockquote>
<div class="page" title="Page 3">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<h5><em>Nel caso del versamento parziale non può ritenersi che lo stato di bisogno sia desumibile in re ipsa dalla minore età dei soggetti beneficiari, dovendo piuttosto riespandersi il principio secondo cui ai fini della configurabilità del reato previsto dall&#8217;art. 570 c.p., comma 2, n. 2, nell&#8217;ipotesi di corresponsione parziale dell&#8217;assegno stabilito in sede civile per il mantenimento, il giudice penale deve accertare se tale condotta abbia inciso apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire ai beneficiari, tenendo inoltre conto di tutte le altre circostanze del caso concreto, dovendosi escludersi ogni automatica equiparazione dell&#8217;inadempimento dell&#8217;obbligo stabilito dal giudice civile alla violazione della legge penale.</em></h5>
<h5><em>Applicando tale regola, si è recentemente ribadito che integra la fattispecie delittuosa prevista dall&#8217;art. 570 c.p., comma 2, n. 2) anche l&#8217;inadempimento parziale dell&#8217;obbligo di corresponsione dell&#8217;assegno alimentare quando le somme versate non consentano ai beneficiari di far fronte alle loro esigenze fondamentali di vita, quali vitto, alloggio, vestiario ed educazione.</em></h5>
<div class="page" title="Page 5">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<h5><em>l giudice del rinvio, inoltre, dovrà anche rivalutare la complessiva contestazione formulata al capo a), potendo configurarsi la meno grave ipotesi del reato di omesso versamento dell&#8217;assegno di mantenimento (originariamente contemplata dalla L. n. 54 del 2006, art. 3 ed attualmente trasfusa nell&#8217;art. 570-bis c.p.).</em></h5>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</blockquote>
<div class="page" title="Page 3">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<div class="page" title="Page 5">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<blockquote>
<h5><em>Tale ipotesi di reato, a differenza di quella contemplata dall&#8217;art. 570 c.p., comma 2, è integrata per effetto del mero omesso versamento dell&#8217;assegno e, quindi, a prescindere dalla ricorrenza o meno dello stato di bisogno. Ciò comporta che, qualora dovesse escludersi quest&#8217;ultimo presupposto con riferimento all&#8217;intero periodo oggetto di contestazione o ad una parte di esso, il giudice del rinvio dovrà verificare la sussistenza dell&#8217;ipotesi di reato meno grave, contestata in via sussidiaria al capo a).</em></h5>
</blockquote>
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<h4><a href="https://www.osservatoriopenale.it/wp-content/uploads/2023/07/VI-24885-2023.pdf" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #808080;"><strong>TESTO IN</strong><strong>TEGRALE SENTENZA</strong></span></a></h4>
<p>L'articolo <a href="https://www.osservatoriopenale.it/inesatto-versamento-dellassegno-in-favore-dei-figli-minori/">Inesatto versamento dell&#8217;assegno in favore dei figli minori</a> proviene da <a href="https://www.osservatoriopenale.it">Osservatorio Penale</a>.</p>
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