(Cass. Sez. 1^ Pen. – sentenza 05-23/11/2020, n. 32727)
In tema di sospensione dell’ordine di esecuzione di pene detentive, la condanna per il reato di maltrattamenti previsto dall’art. 572, comma secondo, c.p., costituisce causa ostativa alla sospensione dell’ordine di esecuzione, nonostante l’abrogazione di detta norma, operata dall’art. 1, comma 1-bis, del d.l. 14 agosto 2013, n.93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, attesa la natura “mobile” del rinvio contenuto nell’art. 656, comma 9, c.p.p. all’art. 572, comma secondo, c.p. e la continuità normativa tra l’ipotesi formalmente abrogata e l’analoga previsione di cui agli artt. 572, comma primo e 61, comma primo, n.11-quinquies, c.p.

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[OMISSIS]

1. Con ordinanza emessa il 18/05/2020 il Tribunale di (OMISSIS) , quale Giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza presentata da (OMISSIS) , finalizzata a ottenere la sospensione dell’esecuzione della pena irrogata, essendo stato l’imputato condannato per il reato di cui all’art. 572, comma secondo, cod. pen., che non permetteva la concessione della misura sospensiva invocata ex art. 656, comma 9, cod. proc. pen. Secondo il Giudice dell’esecuzione, nel caso di specie, la sospensione dell’esecuzione della pena irrogata a (OMISSIS)  non poteva essere disposta, essendo stato l’imputato condannato per il reato di cui all’art. 572, comma secondo, cod. pen., che, così come riformulato dall’art. 61, comma primo, n. 11- quinquies, cod. pen., non permetteva la concessione della misura sospensiva invocata ex art. 656, comma 9, cod. proc. pen. 2.

Avverso tale ordinanza (OMISSIS) , a mezzo dell’avv. (OMISSIS) , ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che il titolo esecutivo per il quale si procedeva nei confronti del condannato non rientrava tra i reati ostativi di cui all’art. 656, comma 9, cod. proc. pen., riguardando la fattispecie dell’art. 572, comma secondo, cod. pen., che era stata abrogata dall’art. 1, comma 1-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. 2.2. Infine, perveniva in cancelleria la rinuncia al mandato difensivo dell’avv. (OMISSIS)  datata 21/10/2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da (OMISSIS)  è inammissibile.

2. Occorre premettere che l’avviso di fissazione dell’udienza del 05/11/2020 veniva notificato agli avvocati (OMISSIS)  e (OMISSIS) il 27/09/2020, con la conseguenza che la rinuncia al mandato difensivo del secondo difensore, datata 21/10/2020, non influisce sulla regolare instaurazione del procedimento.

Tanto premesso, deve anzitutto rilevarsi che l’art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. stabilisce che la sospensione dell’esecuzione della pena prevista dal quinto comma della stessa norma non può essere disposta «nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni nonché di cui agli articoli 423-bis, 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma, 624-bis del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell’articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».

Si consideri ulteriormente che la fattispecie dell’art. 572, comma secondo, cod. pen. risulta formalmente abrogata – per effetto dell’art. 1, comma 1-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 – e di tale abrogazione occorre tenere conto per valutare la sussistenza delle condizioni legittimanti la misura sospensiva richiesta da (OMISSIS) .

Deve, in proposito, rilevarsi che l’abolitio criminis del secondo comma dell’art. 572 cod. pen. è solo apparente perché il provvedimento legislativo che ha eliminato formalmente tale comma ha introdotto la previsione dell’art. 61, comma primo, n. 11-quinquies, cod. pen., stabilendo una continuità normativa tra le due disposizioni.

Sul punto, si ritiene opportuno richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la condanna «per il reato previsto dall’art. 572, comma secondo, cod. pen., costituisce causa ostativa alla sospensione dell’ordine di esecuzione, nonostante l’abrogazione di detta norma, operata dall’art. 1, comma primo-bis, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, attesa la natura “mobile” del rinvio contenuto nell’art. 656, comma nono, cod. proc. pen. all’art. 572, comma secondo, cod. proc. pen. e la continuità normativa tra l’ipotesi formalmente abrogata e l’analoga previsione di cui agli artt. 572, comma primo e 61, comma primo, n. 11-quinquies, cod. pen.» (Sez. 1, n. 52181 dell’08/11/2016, Brandi, Rv. 268352-01).

Ribadita l’applicabilità al caso di specie dell’aggravante di cui all’art. 61, comma primo, n. 11-quinquies, cod. peri., si tratta di verificare se l’abrogazione formale del secondo comma 572 cod. pen. possa incidere sull’applicazione della disciplina della sospensione dell’ordine dell’esecuzione invocata in favore di (OMISSIS) , tenuto conto dell’inclusione nel catalogo dei reati ostativi di cui all’art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. della fattispecie di cui all’art. 572, secondo comma, cod. pen. non più esistente ma sostituita da quella prevista dagli artt. 572 e 61, comma primo, n. 11-quinquies, cod. pen.

A tale questione, in linea con le conclusioni del Tribunale di (OMISSIS) , deve fornirsi risposta negativa. La risposta negativa discende dalla ratio dell’intervento legislativo che ha portato a sostituire l’originaria aggravante del secondo comma dell’art. 572 cod. pen. con quella attualmente prevista dal comma primo, n. 11-quinquies dell’art. 361 cod. pen. – funzionale a introdurre un maggiore rigore punitivo nelle ipotesi di maltrattamenti in famiglia – e dallo «scopo della disposizione processuale in esame (art. 656, comma 9, cod. proc. pen.) che, richiamando talune fattispecie incriminatrici, prescinde all’evidenza dalla formulazione linguistica delle stesse e consente alla norma richiamante di incorporarne le evoluzioni […]» (Sez. 1, n. 52181 dell’08/11/2016, Brandi, cit.).

3. Per queste ragioni, il ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS)  deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

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