Agli effetti della specifica tutela penale offerta dall’art. 351 cod. pen. l’espressione “cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio” va intesa con riferimento all’interesse dell’amministrazione all’inviolabilità delle cose ufficialmente custodite e la particolarità della custodia non si riferisce quindi al luogo, alla forma, o tanto meno al modo più o meno diligente con cui essa viene esercitata, bensì alla natura della cosa ed alla sua destinazione, onde il reato sussiste anche se in pratica la custodia sia inadeguata o negligente o del tutto trascurata.
(Cass. Penale Sez. VI^, sentenza 20 dicembre 2018 – 10 aprile 2019, n. 15838)

Interessanti e molteplici i temi affrontati dalla sentenza della Sesta Sezione Penale, sia sotto il profilo sostanziale, che per gli aspetti procedurali in tema di utilizzabilità dei files riproducenti le immagini del sistema di videosorveglianza estrapolate ed acquisite ex art. 234 c.p.p., che in merito alla diversa disciplina codicistica tra le dichiarazioni rese dal testimone assistito e quelle resa da coimputato in reato connesso.
La fattispecie in esame prende le mosse dal resto di cui all’art. 351 c.p.  (violazione della pubblica custodia di cose) contestata per avere, il ricorrente (un giornalista), sottratto dagli uffici giudiziari una richiesta formulata dal P.M. avente a oggetto l’autorizzazione all’utilizzazione di comunicazioni e conversazioni di un parlamentare, che veniva fotocopiata e subito dopo riposta all’interno della stanza del magistrato.
Sul punto, il principio affermato è quello per cui “poiché la P.A. subentra nel potere-dovere di prendere in custodia e di conservare la documentazione nel momento in cui l’ufficio la riceve, ogni abusiva manomissione di questa da chiunque effettuata viola il bene giuridico protetto dalla richiamata norma, rappresentato proprio dall’interesse della P.A. ad assicurare la custodia di quanto acquisito, perché funzionale all’attività pubblicistica”.

Testo integrale sentenza

 

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