In tema di misure cautelari, il diritto della difesa di avere copia delle registrazioni, documentate in supporti magnetici o informatici, cui segue l’obbligo per il pubblico ministero di provvedere sulla richiesta di copia in tempo utile rispetto alla proposta richiesta di riesame, riguarda non solo le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, ma anche le “videoriprese”.
La violazione di detto obbligo, sebbene non incida sulla utilizzabilità degli esiti delle registrazioni, comporta che di esse il giudice, essendosi verificata una violazione ex art. 178, co. 1, lett. c), c.p.p., non possa tenere conto fino a quando non sia soddisfatto il diritto della difesa di prendere cognizione diretta della captazioni.
(Cass. Sez. II Penale, sentenza 24 aprile – 11 agosto 2013, n. 34979)

Testo integrale sentenza