La fattispecie di reato disciplinata dall’art. 167, secondo comma, del Codice in materia di protezione dei dati personale (d.lgs. n. 196/2003) si configura quando la divulgazione per finalità giornalistiche di dati personali (diversi da quelli sensibili e giudiziari), viene effettuata, senza il consenso dell’interessato, in violazione dei limiti del diritto di cronaca e della essenzialità dell’informazione ovvero dei principi stabiliti dal Codice deontologico adottato dall’ordine professionale, cui deve riconoscersi natura di fonte normativa.
(G.I.P. Cosenza, decreto di archiviazione 15 aprile 2016, in proc. penale n. 7568/15 NR)

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