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	<title>utilizzabilità Archivi - Osservatorio Penale</title>
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	<title>utilizzabilità Archivi - Osservatorio Penale</title>
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		<title>OEI: acquisizione degli elementi probatori all&#8217;estero</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Debora Zagami]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 17:04:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PROCEDURA PENALE]]></category>
		<category><![CDATA[estero]]></category>
		<category><![CDATA[OEI]]></category>
		<category><![CDATA[utilizzabilità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>In tema di ordine europeo di indagine, la Suprema Corte ha affermato che l’acquisizione su server estero di messaggistica criptata non costituisce dato informatico utilizzabile ai sensi dell’art. 234-bis c.p.p. e la relativa attività acquisitiva, se riguardante comunicazioni avvenute nella fase “statica”, dev’essere inquadrata nelle disposizioni dettate in materia di perquisizione e sequestro (art. 254-bis [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.osservatoriopenale.it/oei-acquisizione-degli-elementi-probatori-allestero/">OEI: acquisizione degli elementi probatori all&#8217;estero</a> proviene da <a href="https://www.osservatoriopenale.it">Osservatorio Penale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In tema di ordine europeo di indagine, la Suprema Corte ha affermato che l’acquisizione su server estero di messaggistica criptata non costituisce dato informatico utilizzabile ai sensi dell’art. 234-bis c.p.p. e la relativa attività acquisitiva, se riguardante comunicazioni avvenute nella fase “statica”, dev’essere inquadrata nelle disposizioni dettate in materia di perquisizione e sequestro (art. 254-bis c.p.p.); se relativa a comunicazioni avvenute nella c.d. fase “dinamica”, devono essere adottatati i canoni degli artt. 266 e ss. c.p.p in materia di intercettazioni telematiche.</p>
<blockquote>
<h5><em>La Direttiva OEI &#8211; strumento normativo dell&#8217;Unione europea che si iscrive nel quadro del sistema del mutuo riconoscimento dei provvedimenti giudiziari ni materia penale &#8211; prevede che, per compiere uno o più atti di indagine specifici in un altro Stato membro (Stato di esecuzione) ai fini di acquisire prove, sia emessa &#8220;una decisione giudiziaria&#8221; (l&#8217;ordine europeo di indagine) da una autorità competente, secondo l&#8217;ordinamento nazionale, a disporre tali atti e ciò al fine di garantire che &#8220;l&#8217;atto o gli aiti di indagine richiesti nell&#8217;o.e.i. avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni ni un caso interno analogo&#8221;.</em></h5>
<h5><em>A fronte di una prova definitivamente trasmessa all&#8217;autorità italiana, la questione posta dalla difesa in questa sede risulta quindi preclusa.</em><br />
<em>Ciò non esclude, peraltro, come ha richiesto al Corte di giustizia, che la difesa posa ottenere, attraverso i rimedi disponibili nella nostra legislazione, la verifica sulla sussistenza dele condizioni di ammissibilità della prova secondo ke regole proprie dell&#8217;ordinamento nazionale.</em><br />
<em>Verifica che, in quanto non effettuata dal giudice nel procedimento a quo prima dell&#8217;emissione dell&#8217;O.E.I., incidentalmente, può essere effettuata successivamente anche dal Giudice del riesame.</em></h5>
</blockquote>
<p><strong>(Cass. 6^ Penale, Sentenza 26.10.2023, n. 44154<em>)</em></strong></p>
<p><a href="https://www.osservatoriopenale.it/wp-content/uploads/2023/11/VI-44154-23.pdf" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #808080;"><strong>TESTO INTEGRALE SENTENZA</strong></span></a></p>
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		<title>Documenti acquisiti all&#8217;estero: regime di utilizzabilità</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Debora Zagami]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2021 08:47:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giudizio]]></category>
		<category><![CDATA[PROCEDURA PENALE]]></category>
		<category><![CDATA[rogatoria]]></category>
		<category><![CDATA[utilizzabilità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione conferma l&#8217;orientamento di legittimità secondo il quale sono pienamente utilizzabili in giudizio i documenti autonomamente acquisiti all&#8217;estero dalla parte (quindi anche dalla difesa dell&#8217;imputato o della parte civile) direttamente dalle banche dati locali, da valutarsi alla stregua dei criteri stabiliti dagli articoli 234 e seguenti del codice di procedura penale. (Cass. [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="page" title="Page 4">
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<h3>La Corte di Cassazione conferma l&#8217;orientamento di legittimità secondo il quale sono pienamente utilizzabili in giudizio i documenti autonomamente acquisiti all&#8217;estero dalla parte (quindi anche dalla difesa dell&#8217;imputato o della parte civile) direttamente dalle banche dati locali, da valutarsi alla stregua dei criteri stabiliti dagli articoli 234 e seguenti del codice di procedura penale.</h3>
</div>
<p><strong>(Cass. Sez. 2^ Pen. – sentenza 25/10/2019 – 31/01/2020, n. 4152)</strong></p>
<div class="column">
<blockquote>
<h5><em>La sanzione d&#8217;inutilizzabilità degli atti assunti per rogatoria non si applica ai documenti autonomamente acquisiti dalla parte all&#8217;estero direttamente dalle amministrazioni competenti. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che, al fine di valutarne l&#8217;utilizzabilità nel processo, la disciplina applicabile è quella dettata dagli artt. 234 e ss. cod. proc. pen.) (Sez. 3, n. 24653 del 27/05/2009, D., Rv. 244087)</em></h5>
<h5><em>«E&#8217; legittima l&#8217;acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti di provenienza estera di natura amministrativa, compiuti al di fuori di qualsiasi indagine penale e come tali non sottoposti al regime delle rogatorie internazionali» (Sez. 2, n. 2471 del 10/10/2014, dep. 2015, Saliou, Rv. 261822).</em></h5>
</blockquote>
<div class="page" title="Page 5">
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>Con la sentenza qui allegata la Suprema Corte ha rigettato il ricorso presentato dalla difesa degli imputati che eccepivano la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 729, commi 1 e 1-ter, cod. proc. pen. per avere i giudici di merito erroneamente utilizzato documentazione di provenienza estera, nonché le dichiarazioni dell&#8217;investigatore privato che aveva reperito la documentazione proveniente da Società ed Autorità Doganali estere (redatta nelle lingue inglese e russa) prodotta in giudizio dalla parte civile all&#8217;esito della deposizione resa dall&#8217;investigatore.</p>
<p>Secondo la difesa dei ricorrenti avrebbero errato i Giudici di merito nel ritenere utilizzabile la predetta documentazione e le dichiarazioni del teste (che l&#8217;ha richiamata nella propria deposizione) perché detta documentazione avrebbe dovuto essere acquisita mediante rogatoria internazionale, trattandosi di documentazione amministrativa rilasciata da autorità doganali straniere.</p>
<blockquote>
<h5><em>In tema di traduzione degli atti nella lingua italiana, la Suprema Corte ribadisce il principio secondo il quale l&#8217;obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento davanti all&#8217;autorità giudiziaria che procede, mentre per quelli già formati, da acquisire nel processo, l&#8217;obbligatorietà della traduzione si pone solo qualora lo scritto in lingua straniera assuma concreto rilievo rispetto ai fatti da provare, a condizione che la parte richiedente indichi le ragioni che rendono plausibilmente utile la traduzione dell&#8217;atto, nonché il pregiudizio concretamente derivante dalla mancata effettuazione della stessa.</em></h5>
</blockquote>
<h5><a href="https://www.osservatoriopenale.it/wp-content/uploads/2021/12/4152-2020.pdf" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #808080;"><strong>TESTO INTEGRALE SENTENZA</strong></span></a></h5>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
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		<title>Acquisizione in giudizio dei dati PayPal</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Debora Zagami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2021 22:16:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giudizio]]></category>
		<category><![CDATA[PROCEDURA PENALE]]></category>
		<category><![CDATA[PayPal]]></category>
		<category><![CDATA[utilizzabilità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La rivoluzione dell&#8217;economia mondiale sta passando anche attraverso la diffusione sempre più capillare degli strumenti di pagamento digitale, settore in cui la Società statunitense PayPal è leader indiscusso in continua espansione. In un&#8217;intervista rilasciata al Corriere della Sera nel giugno 2021, Dan Schulman, Presidente e CEO di PayPal Inc., ha dichiarato che l&#8217;Italia è tra [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.osservatoriopenale.it/acquisizione-in-giudizio-dei-dati-paypal/">Acquisizione in giudizio dei dati PayPal</a> proviene da <a href="https://www.osservatoriopenale.it">Osservatorio Penale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: left;">La rivoluzione dell&#8217;economia mondiale sta passando anche attraverso la diffusione sempre più capillare degli strumenti di pagamento digitale, settore in cui la Società statunitense PayPal è leader indiscusso in continua espansione.</h3>
<p>In un&#8217;intervista rilasciata al Corriere della Sera nel giugno 2021, <span style="color: #333333;"><a style="color: #333333;" href="https://www.corriere.it/economia/aziende/21_giugno_14/sfida-paypal-banche-stiamo-preparando-nostro-digital-wallet-3a806e34-cce8-11eb-b347-bfaa5b406afd.shtml" target="_blank" rel="noopener"><strong>Dan Schulman</strong></a></span>, Presidente e CEO di PayPal Inc., ha dichiarato che l&#8217;Italia è tra i primi dieci mercati di interesse per il gigante dei pagamenti digitali con 8,7 milioni di conti attivi e una forte crescita delle transazioni di carattere internazionale.</p>
<p>A livello mondiale, nel primo trimestre 2021 PayPal ha registrato 392 milioni di conti attivi in più di 200 mercati, raggiungendo l&#8217;impressionante tetto di 31.455 transazioni al minuto negli ultimi 12 mesi.</p>
<blockquote>
<h5><strong><em>Come possono essere acquisiti in giudizio i dati PayPal?</em></strong></h5>
</blockquote>
<p>I dati relativi ad un conto PayPal costituiscono una preziosissima fonte di informazioni, ma l&#8217;acquisizione in giudizio deve necessariamente confrontarsi con la materiale conservazione degli stessi da parte di una società che ha la sede legale e operativa fuori dal territorio nazionale.</p>
<p>Come si piò leggere sul sito <a href="https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/about" target="_blank" rel="noopener"><strong><span style="color: #333333;">www.paypal.com</span></strong></a> PayPal Inc. &#8211; con sede in California &#8211; è la società capogruppo di PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A con sede in Lussemburgo, un istituto di credito autorizzato e supervisionato dall&#8217;ente di vigilanza sui servizi finanziari del Lussemburgo, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).</p>
<p>Con l&#8217;apertura e l&#8217;utilizzazione di ogni singolo conto PayPal (personale o business) l&#8217;utente trasmette i propri dati personali che vengono trattati dal colosso della Silicon Valley.</p>
<blockquote>
<h5>Dati ultrasensibili, particolarmente individualizzanti:</h5>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li>
<h5>numero della carta di pagamento collegata al conto PayPal;</h5>
</li>
<li>
<h5>indirizzo di posta elettronica e numero di utenza cellulare collegati al conto PayPal;</h5>
</li>
<li>
<h5>indirizzi IP dai quali l&#8217;utente si è collegato a internet con il proprio device (computer, smartphone, tablet ecc.) per eseguire la registrazione del conto e ogni singola transazione;</h5>
</li>
<li>
<h5>dati specifici (importi corrisposti, tipologia dell&#8217;acquistato ecc.) di ogni singola transazione eseguita.</h5>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</blockquote>
<p>Agli operatori di Polizia Giudiziaria (Forze dell&#8217;Ordine e Agenzie Governative) è consentito autenticarsi sul portale Safety Safety Hub, raggiungibile al link <a href="https://safetyhub.paypalcorp.com/AIP/portal/home.do" target="_blank" rel="noopener"><strong><span style="color: #333333;">https://safetyhub.paypalcorp.com/</span></strong></a> e da qui, seguendo le istruzioni per il modulo online, è possibile accedere alle c.d. <span class="h1">Risorse per indagini giudiziarie.<br />
Il Safety Hub &#8211; PayPal Law Enforcement, si legge, è stato sviluppato da PayPal Holdings, Inc., per aiutare ufficiali delle forze dell&#8217;ordine in indagini che riguardano il servizio di pagamento globale di PayPal.<br />
Il portale Safety Hub permette l’acquisizione di dati in modo veloce e sicuro.<br />
Il sito può essere utilizzato unicamente da personale delle forze dell&#8217;ordine.<br />
L’invio di una richiesta di dati equivale ad un’autodichiarazione con la quale si conferma che si è autorizzati a rappresentare la propria agenzia, stazione o ufficio.</span></p>
<p><em>Nella Guida predisposta da PayPal è dato leggere testualmente</em>:<br />
ll team Global Asset Protection [GAP] non fornisce deposizioni presso uffici pubblici o tribunali in risposta alle richieste di dati e di cronologia delle transazioni dei propri utenti presentate dalle forze dell&#8217;ordine.<br />
<strong>I dati forniti dal GAP sono da considerarsi autentici e conformi alle normative e non necessitano conferma da parte di alcun membro del team GAP.</strong></p>
<h3>A titolo meramente esemplificativo, cliccando sui link in calce al presente articolo, si potranno visionare i files in formato excel e pdf con i dati (previamente oscurati) scaricati dalla Polizia Giudiziaria dal portale Safety Hub.</h3>
<blockquote>
<h5><em>Si tratta di files privi di firma elettronica o digitale, facilmente modificabili, e in nessun modo verificabili, poiché l&#8217;accesso al portale è consentito soltanto alle Forze dell&#8217;Ordine.</em></h5>
<h5><em>Inoltre, trattandosi di dati detenuti da Società estera, ove manchi il consenso delle parti all&#8217;acquisizione, per l&#8217;utilizzazione in giudizio sarebbe necessaria la procedura della rogatoria internazionale.</em></h5>
</blockquote>
<h5><span style="color: #333333;">Anche al fine di formulare le questioni processuali per <strong>contrastare la prassi della richiesta da parte delle Autorità Inquirenti dell&#8217;acquisizione ex art. 234 c.p.p. dei dati PayPal scaricati dal portale S<span class="h1">afety Hub</span></strong>, invitiamo tutti i colleghi penalisti a prendere buona nota della struttura del modulo, consultando il link:</span></h5>
<h5><a href="https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/law-enforcement"><strong>https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/law-enforcement</strong></a></h5>
<p>&nbsp;</p>
<h5><a href="https://www.osservatoriopenale.it/wp-content/uploads/2021/10/InformazioniConto-OMISSIS.pdf" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #808080;"><strong>DATI PayPal-1 </strong></span></a></h5>
<h5><span style="color: #808080;"><strong><a style="color: #808080;" href="https://www.osservatoriopenale.it/wp-content/uploads/2021/10/TransactionLog-OMISSIS.xlsx" target="_blank" rel="noopener">DATI PayPal-2 </a></strong></span></h5>
<h5><span style="color: #808080;"><strong><a style="color: #808080;" href="https://www.osservatoriopenale.it/wp-content/uploads/2021/10/ActivityLog-OMISSIS.xlsx" target="_blank" rel="noopener">DATI PayPal-3</a></strong></span></h5>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
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			</item>
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		<title>Intercettazioni: utilizzabilità in procedimento connesso</title>
		<link>https://www.osservatoriopenale.it/intercettazioni-utilizzabilita-in-procedimento-connesso/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Debora Zagami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2020 16:27:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indagini e Udienza Preliminare]]></category>
		<category><![CDATA[PROCEDURA PENALE]]></category>
		<category><![CDATA[intercettazioni]]></category>
		<category><![CDATA[procedimento connesso]]></category>
		<category><![CDATA[utilizzabilità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Quinta Sezione Penale, ribadisce il principio dettato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 51 depositata il 2 gennaio 2020, in ossequio del quale il divieto di cui all’art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati di intercettazioni di conversazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali siano state autorizzate le intercettazioni [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.osservatoriopenale.it/intercettazioni-utilizzabilita-in-procedimento-connesso/">Intercettazioni: utilizzabilità in procedimento connesso</a> proviene da <a href="https://www.osservatoriopenale.it">Osservatorio Penale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Quinta Sezione Penale, ribadisce il principio dettato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 51 depositata il 2 gennaio 2020, in ossequio del quale il divieto di cui all’art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati di intercettazioni di conversazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali siano state autorizzate le intercettazioni – salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza – non opera con riferimento ai risultati relativi a reati che risultino connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli in relazione ai quali l’autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale principio, come fatto notare da molteplici osservatori, non potrà sottrarsi al riesame giurisprudenziale a decorrere dal mese di settembre, allorché diventerà operativa la nuova normativa sulle intercettazioni ai procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020.</p>
<p><a href="https://www.osservatoriopenale.it/wp-content/uploads/2020/05/11745-2020.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong><span style="color: #808080;">TESTO INTEGRALE SENTENZA</span></strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>L'articolo <a href="https://www.osservatoriopenale.it/intercettazioni-utilizzabilita-in-procedimento-connesso/">Intercettazioni: utilizzabilità in procedimento connesso</a> proviene da <a href="https://www.osservatoriopenale.it">Osservatorio Penale</a>.</p>
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		<title>Videoriprese del datore di lavoro: utilizzibilità</title>
		<link>https://www.osservatoriopenale.it/videoriprese-del-datore-di-lavoro-utilizzibilita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcello Bertucci]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2015 17:41:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Da leggere]]></category>
		<category><![CDATA[Giudizio]]></category>
		<category><![CDATA[PENALE D'IMPRESA]]></category>
		<category><![CDATA[utilizzabilità]]></category>
		<category><![CDATA[videosorveglianza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Sono utilizzabili nel processo penale, ancorchè imputato sia il lavoratore subordinato, i risultati delle videoriprese effettuate con telecamere installate all&#8217;interno dei luoghi di lavoro ad opera del datore di lavoro per esercitare un controllo a beneficio del patrimonio aziendale messo a rischio da possibili comportamenti infedeli dei lavoratori, perchè le norme dello Statuto dei lavoratori [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.osservatoriopenale.it/videoriprese-del-datore-di-lavoro-utilizzibilita/">Videoriprese del datore di lavoro: utilizzibilità</a> proviene da <a href="https://www.osservatoriopenale.it">Osservatorio Penale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Sono utilizzabili nel processo penale, ancorchè imputato sia il lavoratore subordinato, i risultati delle videoriprese effettuate con telecamere installate all&#8217;interno dei luoghi di lavoro ad opera del datore di lavoro per esercitare un controllo a beneficio del patrimonio aziendale messo a rischio da possibili comportamenti infedeli dei lavoratori, perchè le norme dello Statuto dei lavoratori poste a presidio della loro riservatezza non fanno divieto dei cosiddetti controlli difensivi del patrimonio aziendale e non giustificano pertanto l&#8217;esistenza di un divieto probatorio.</div>
<div style="text-align: justify;"><strong>(Cass. Sezione II Penale, 16 &#8211; 22 gennaio 2015, sentenza n. 2890)</strong></div>
<p><span id="more-1328"></span></p>
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA PENALE</div>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. IANNELLI Enzo &#8211; Presidente &#8211;<br />
Dott. GALLO Domenico &#8211; rel. Consigliere &#8211;<br />
Dott. MACCHIA Alberto &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. DIOTALLEVI Giovanni &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. DI MARZIO Fabrizio &#8211; Consigliere &#8211;<br />
ha pronunciato la seguente:</p>
<div style="text-align: center;">Sentenza</div>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso proposto da:<br />
OMISSIS;<br />
avverso la sentenza 28/2/2014 della Corte d&#8217;appello di Ancona, sezione penale;<br />
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;<br />
udita la relazione svolta dal consigliere Gallo Domenico;<br />
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per l&#8217;inammissibilità del ricorso chiedendo il rigetto del ricorso;<br />
udito il difensore dell’imputato che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso.<br />
1. Con sentenza in data 28/2/2014, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ancona, in data 17/1/2011, qualificato il fatto come appropriazione indebita aggravata anzichè furto, riduceva la pena inflitta a OMISSIS rideterminandola in mesi uno di reclusione ed Euro 80,00 di multa, confermando le statuizioni civili.<br />
3. Avverso tale sentenza propone ricorso l&#8217;imputata per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando un unico motivo di gravame con il quale deduce inosservanza di norme processuali, eccependo l&#8217;inutilizzabilità delle video riprese effettuate dal suo datore di lavoro per violazione degli artt. 4 e 38 dello Statuto dei diritti dei lavoratori.<br />
Al riguardo si duole che il proprietario del Supermercato abusivamente aveva installato una telecamera nascosta nel suo negozio di OMISSIS, non avendo alcuna percezione di indebite apprensioni di somme di denaro.<br />
1. Il ricorso è infondato.<br />
2. La giurisprudenza delle Sezioni penali di questa Corte è pacifica nell&#8217;ammettere l&#8217;utilizzabilità nel processo penale delle videoriprese effettuate con telecamere installate nei luoghi di lavoro per accertare comportamenti potenzialmente delittuosi. E&#8217; stato statuito, infatti, che sono utilizzabili nel processo penale, ancorchè imputato sia il lavoratore subordinato, i risultati delle videoriprese effettuate con telecamere installate all&#8217;interno dei luoghi di lavoro ad opera del datore di lavoro per esercitare un controllo a beneficio del patrimonio aziendale messo a rischio da possibili comportamenti infedeli dei lavoratori, perchè le norme dello Statuto dei lavoratori poste a presidio della loro riservatezza non fanno divieto dei cosiddetti controlli difensivi del patrimonio aziendale e non giustificano pertanto l&#8217;esistenza di un divieto probatorio (Cass. Sez. 5^, Sentenza n. 20722 del 18/03/2010 Rv. 247588; Sez. 5^, Sentenza n. 34842 del 12/07/2011 Rv. 250947).<br />
3. Nel caso di specie, come rileva la stessa difesa del ricorrente, il datore di lavoro aveva installato, tramite un investigatore privato una telecamera nascosta nel suo negozio di Ancona, dove risultavano degli ammanchi. Dalle videoriprese emergeva che una dipendente, in più occasioni, si impossessava di somme di denaro ricevute dai clienti. Quindi provvedeva a far installare una telecamera nascosta nel suo negozio di Falconara Marittima, puntata nella zona della cassa. Dall&#8217;esame delle videoriprese emergeva che la dipendente OMISSIS prelevava indebitamente somme dalla cassa. Lo svolgimento dei fatti dimostra in modo inequivocabile che le videoriprese sono state finalizzate, non al controllo dei lavoratori a distanza, come vietato dalla Statuto dei lavoratori, bensì alla difesa del patrimonio aziendale attraverso la documentazione di attività potenzialmente criminose. Pertanto i risultati delle videoriprese non possono considerarsi prove illegali, illegittimamente acquisite, ex art. 191 c.p.p., bensì prove documentali, acquisitili ex art. 234 c.p.p..<br />
4. Ai sensi dell&#8217;art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l&#8217;imputata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.</p>
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