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	<title>sanzioni disciplinari Archivi - Osservatorio Penale</title>
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	<title>sanzioni disciplinari Archivi - Osservatorio Penale</title>
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	<item>
		<title>Professione forense: le comunicazioni informative possono essere fornite con messaggistica telefonica</title>
		<link>https://www.osservatoriopenale.it/professione-forense-le-comunicazioni-informative-possono-essere-fornite-con-messaggistica-telefonica/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Debora Zagami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2022 19:13:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DEONTOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[messaggistica telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni disciplinari]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Consiglio Nazionale Forense ha accolto il ricorso del difensore d&#8217;ufficio sanzionato disciplinarmente per avere comunicato con il proprio assistito con sms telefonici. (C.N.F. sentenza 20/02/2021 in proc. 317/2017 RG) Con l&#8217;annullamento della sanzione  della censura inflitta per violazione dell&#8217;art. 9 (Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza) in relazione all&#8217;art. 35 del codice deontologico [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Il Consiglio Nazionale Forense ha accolto il ricorso del difensore d&#8217;ufficio sanzionato disciplinarmente per avere comunicato con il proprio assistito con sms telefonici.</h3>
<p><strong>(C.N.F. sentenza 20/02/2021 in proc. 317/2017 RG)</strong></p>
<p><span dir="ltr" role="presentation">Con l&#8217;annullamento della sanzione  della censura inflitta per violazione dell&#8217;art. 9 (<span id="page45R_mcid31" class="markedContent">Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza</span>) in relazione all&#8217;art. 35 del codice deontologico (l<span id="page91R_mcid16" class="markedContent">e forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità<br role="presentation" />e decoro della professione)</span> il CNF ha riconosciuto la correttezza professionale dell&#8217;Avvocato che ha utilizzato messaggi telefonici per cominicare con il proprio assistitto.</span></p>
<blockquote>
<h5 style="text-align: left;"><em><span dir="ltr" role="presentation">L’uso della messaggistica, che consente una comunicazione più </span><span dir="ltr" role="presentation">immediata e veloce, non possa ritenersi in sé in violazione dell’art. 9 del NCDF poiché, per </span><span dir="ltr" role="presentation">molti aspetti, ormai rappresenta un vero e proprio metodo di comunicazione avente anche </span><span dir="ltr" role="presentation">valore legale e, che per di più, fornisce anche una valida prova nel processo.</span></em></h5>
<h5 style="text-align: left;"><em><span dir="ltr" role="presentation">A</span> <span dir="ltr" role="presentation">tale</span> <span dir="ltr" role="presentation">proposito</span> <span dir="ltr" role="presentation">espresso</span> <span dir="ltr" role="presentation">richiamo</span> <span dir="ltr" role="presentation">circa</span> <span dir="ltr" role="presentation">il</span> <span dir="ltr" role="presentation">valore</span> <span dir="ltr" role="presentation">di</span> <span dir="ltr" role="presentation">prova</span> <span dir="ltr" role="presentation">della</span> <span dir="ltr" role="presentation">messaggistica</span> <span dir="ltr" role="presentation">l’ha </span></em><em><span dir="ltr" role="presentation">confermato</span> <span dir="ltr" role="presentation">la</span> <span dir="ltr" role="presentation">S.C.</span> <span dir="ltr" role="presentation">con</span> <span dir="ltr" role="presentation">la</span> <span dir="ltr" role="presentation">sentenza</span> <span dir="ltr" role="presentation">n.</span> <span dir="ltr" role="presentation">49016/2017</span> <span dir="ltr" role="presentation">per</span> <span dir="ltr" role="presentation">cui</span> <span dir="ltr" role="presentation">i</span> <span dir="ltr" role="presentation">contenuti</span> <span dir="ltr" role="presentation">dei</span> <span dir="ltr" role="presentation">messaggi r</span></em><em><span dir="ltr" role="presentation">appresentano la memorizzazione di fatti storici e quindi sono considerati alla stregua di </span></em><em><span dir="ltr" role="presentation">prova documentale.</span></em></h5>
</blockquote>
<h5><a href="https://www.osservatoriopenale.it/wp-content/uploads/2022/01/2021-28.pdf" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #808080;"><strong>TESTO INTEGRALE SENTENZA</strong></span></a></h5>
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		<title>Fotocopia &#8220;abusiva&#8221; di atto processule, responsabilità dell&#8217;avvocato</title>
		<link>https://www.osservatoriopenale.it/351/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Debora Zagami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 09:37:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DEONTOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[avvocato]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni disciplinari]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Integra il reato di cui all’art. 351 c.p. (”violazione della pubblica custodia di cose”), la temporanea sottrazione finalizzata alla fotocopiatura di atto processuale, da parte di avvocato estraneo al processo. L’elemento cositutivo del reato è rappresentato dalla sottrazione alla sfera di custodia pubblica, con correlata disponibilità della cosa in capo al sottraente al di fuori [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.osservatoriopenale.it/351/">Fotocopia &#8220;abusiva&#8221; di atto processule, responsabilità dell&#8217;avvocato</a> proviene da <a href="https://www.osservatoriopenale.it">Osservatorio Penale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">Integra il reato di cui all’art. 351 c.p.  (”violazione della pubblica  custodia di cose”), la temporanea sottrazione finalizzata alla fotocopiatura di atto processuale, da parte di avvocato estraneo al processo. </div>
<div align="justify">L’elemento cositutivo del reato è rappresentato dalla sottrazione alla sfera di  custodia pubblica, con  correlata disponibilità della cosa in capo al  sottraente al di fuori  della cognizione e del consenso del responsabile  pubblico,  indipendentemente dalla entità della <em>amotio</em> e dal tempo del suo  protrarsi. </div>
<div align="justify"><strong>(Cass. penale VI, sentenza 23 settembte 2011, n. 34529) </strong></div>
<p> <span id="more-631"></span>  </p>
<div align="center"> </div>
<div align="center"><strong>Corte Suprema di Cassazione</strong></div>
<div align="center"><strong>Sezione Sesta Penale</strong></div>
<div align="center"><strong> Sentenza 23 settembre 2011, n. 34529 </strong></div>
<div> </div>
<div>[OMISSIS]</div>
<div> </div>
<div align="justify">Con sentenza del 18 ottobre 2010 il Giudice dell’udienza preliminare del  Tribunale di Sassari dichiarava non luogo a procedere nei confronti  dell’avv. [XXX] imputato del reato di cui all’art. 351 c.p.  (”violazione della pubblica custodia di cose”), per avere sottratto  l’atto di citazione promosso da [OMISSIS], patrocinato dall’avv. [YYY],  contro il Comune di Alghero, facendosene copia inserendola nell’istanza  di ricusazione della dott.ssa [OMISSIS], Giudice di Pace di Alghero, da lui  presentata nell’ambito del procedimento penale n. 834/08 promosso da [OMISSIS] contro il Comune di Alghero.</div>
<div align="justify">Il GUP, premesso che il fatto emergeva da una querela presentata il 5 febbraio 2009 dalla dott.ssa [OMISSIS], responsabile della cancelleria  dell’ufficio del Giudice di Pace di Alghero, osservava in via  preliminare che non poteva escludersi che la copia dell’atto di  citazione allegata all’istanza di ricusazione fosse entrata nella  disponibilità dell’avv. [XXX] in un momento in cui il fascicolo in cui  l’atto si trovava era stato ritirato dal procuratore della parte  privata, e rilevava poi che, in ogni caso, anche ipotizzando il  prelievo, da parte del prevenuto, del fascicolo processuale dall’armadio  della cancelleria per il tempo utile a estrarne copia, si era in  presenza di una condotta non riconducibile alla nozione di sottrazione,  presupponente in sé un apprezzabile mantenimento del bene nell’esclusiva  disponibilità del “sottraente”.</div>
<div align="justify">Ricorre il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, denunciando violazione di legge per due motivi:</div>
<div align="justify">1. il Gup non ha considerato che il reato contestato si realizza anche  per la mera temporanea rimozione della cosa dal luogo in cui è  custodita;</div>
<div align="justify">2. la possibilità che la copia dell’atto di citazione allegata  all’istanza di ricusazione fosse entrata nella disponibilità dell’avv. [XXX] in un momento in cui il fascicolo in cui l’atto si trovava era stato  ritirato dal procuratore della parte privata, era una mera supposizione,  suscettibile peraltro di concreta verifica dibattimentale attraverso  l’escussione dell’avv. [YYY] e, quindi, inidonea in sé a fondare una  valutazione prognostica negativa in ordine alla sostenibilità  dell’accusa in giudizio.</div>
<div align="justify"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></div>
<div align="justify">Il ricorso è fondato.</div>
<div align="justify">È anzitutto pienamente condivisibile il rilievo che la possibilità che  la copia dell’atto di citazione allegata all’istanza di ricusazione  fosse entrata nella disponibilità dell’avv. [XXX] in un momento in cui il  fascicolo in cui l’atto si trovava era stato ritirato dal procuratore  della parte privata, era una mera supposizione, suscettibile peraltro di  concreta verifica dibattimentale attraverso l’escussione dell’avv. [YYY] e, quindi, inidonea in sé a fondare una valutazione prognostica  negativa in ordine alla sostenibilità dell’accusa in giudizio.</div>
<div align="justify">Quanto alla considerazione del GUP che nella specie, anche ipotizzando  il prelievo, da parte del prevenuto, del fascicolo processuale  dall’armadio della cancelleria per il tempo utile a estrarne copia, non  si sarebbe comunque in presenza di una condotta riconducibile alla  nozione di sottrazione, in quanto mancherebbe un apprezzabile  mantenimento del bene nell’esclusiva disponibilità del ’sottraente’,  deve osservarsi che il delitto <em>de quo</em> sussiste anche in caso di  cosciente e temporanea rimozione della cosa dal luogo in cui si trova  (Cass. 16/01/1968, Grasso), che sia comunque idonea a sottrarla alla  sfera di custodia pubblica riservatale (Cass. 28/04/1999, Salerno),  senza che possa avere rilievo scriminante l’intenzione di immediata  restituzione (Cass. 29/10/1985, Frediani).</div>
<div align="justify">L’elemento decisivo è  costituito dalla sottrazione alla sfera di custodia pubblica, con  correlata disponibilità della cosa in capo al sottraente al di fuori  della cognizione e del consenso del responsabile pubblico,  indipendentemente dalla entità della <em>amotio</em> e dal tempo del suo  protrarsi.</div>
<div align="justify">I casi oggetto delle sentenze 12/01/2010, Fiore, e 19/02/2002, Chianese,  richiamate dalla decisione impugnata, riguardano ipotesi del tutto  particolari (cui non è assimilabile quella oggetto di causa),  caratterizzate, l’una, dalla ritenuta mancanza di una reale acquisizione  di disponibilità della cosa, e l’altra dalla inesistenza di una <em>res</em>  oggetto di sottrazione.</div>
<div align="justify">La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio al  Tribunale di Sassari, che procederà a nuova deliberazione, attenendosi  ai principi e rilievi suesposti.</div>
<div align="center"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<div>Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Sassari per nuova deliberazione.</div>
<div>[OMISSIS]</div>
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		<title>Scritti offensivi del cliente inviati al Presidente dell&#8217;Ordine</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Debora Zagami]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DEONTOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[avvocato]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni disciplinari]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Non integra il delitto di diffamazione la condotta di colui che invii una lettera al Presidente dell&#8217;Ordine degli Avvocati contenente espressioni offensive, nonché la segnalazione di comportamenti deontologicamente scorretti tenuti dal proprio difensore, trattandosi di un reclamo diretto personalmente al titolare di un organo e mancando, pertanto, l&#8217;elemento della comunicazione con più persone, che, d&#8217;altro [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">Non integra il delitto di diffamazione la condotta di colui che invii una lettera al Presidente dell&#8217;Ordine degli Avvocati contenente espressioni offensive, nonché la segnalazione di comportamenti deontologicamente scorretti tenuti dal proprio difensore, trattandosi di un reclamo diretto personalmente al titolare di un organo e mancando, pertanto, l&#8217;elemento della comunicazione con più persone, che, d&#8217;altro canto, non può ritenersi sussistente ove sia avvenuta per esclusiva iniziativa del destinatario, considerato che la tutela richiesta all&#8217;Autorità non comporta necessariamente la diffusione della doglianza nell&#8217;ambito di una prevedibile procedura disciplinare e che, comunque, di tale evento non può rispondere colui che si rivolge all&#8217;Autorità collegando la comunicazione con più persone ad una sua imprudente condotta, non essendo prevista l&#8217;ipotesi colposa della diffamazione.</div>
<div align="justify"><strong>(Cass. Penale Sez. V, 23 gennaio &#8211; 8 maggio 2009, n. 19396) </strong></div>
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