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	<title>offensività Archivi - Osservatorio Penale</title>
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	<title>offensività Archivi - Osservatorio Penale</title>
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		<title>Coltivazione cannabis e principio di offensività</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Ferrari]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2021 14:15:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DIRITTO PENALE]]></category>
		<category><![CDATA[Legislazione Speciale]]></category>
		<category><![CDATA[cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[coltivazione]]></category>
		<category><![CDATA[offensività]]></category>
		<category><![CDATA[punibilità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La coltivazione domestica della cannabis configura reato solo quando sia idonea a raggiungere la soglia minima di capacità drogante Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, chiamate a dirimere un contrasto giurisprudenziale sorto in materia di coltivazione domestica di sostanze stupefacenti, hanno aderito all&#8217;indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in caso di coltivazione domestica di sostanza [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>La coltivazione domestica della cannabis configura reato solo quando sia idonea a raggiungere la soglia minima di capacità drogante</h3>
<p>Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, chiamate a dirimere un contrasto giurisprudenziale sorto in materia di coltivazione domestica di sostanze stupefacenti, hanno aderito all&#8217;indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in caso di coltivazione domestica di sostanza stupefacente del tipo cannabis, ai fini della punibilità, l&#8217;offensività della condotta consiste nella sua idoneità a produrre la sostanza per il consumo, sicché non rileva la quantità di principio attivo ricavabile nell&#8217;immediatezza, ma la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre la sostanza stupefacente, nell&#8217;obiettivo di scongiurare il rischio di diffusione futura della sostanza stupefacente.<span id="more-6498"></span></p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>&#8220;Il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all’ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore&#8221;.<br />
</em><strong>(Cass. SS. UU., 19 dicembre 2019 &#8211; 16 aprile 2020, n. 12348)</strong></p>
<h5><a href="https://www.osservatoriopenale.it/wp-content/uploads/2021/03/12348-2020.pdf" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #808080;"><strong>TESTO INTEGRALE SENTENZA</strong></span></a></h5>
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		<title>Cannabis light: la cessione a terzi non costituisce reato</title>
		<link>https://www.osservatoriopenale.it/cannabis-light-la-cessione-a-terzi-non-costituisce-reato/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Debora Zagami]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 15:23:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DIRITTO PENALE]]></category>
		<category><![CDATA[Legislazione Speciale]]></category>
		<category><![CDATA[offensività]]></category>
		<category><![CDATA[principio attivo]]></category>
		<category><![CDATA[stupefacenti]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Non è la percentuale di principio attivo contenuto nella sostanza ceduta a documentare l&#8217;offensività del fatto, bensì l&#8217;idoneità della medesima a produrre un concreto effetto drogante. (Tribunale Ordinario di Roma, Giudice Tavarnese, sentenza 07/03/2020, n. 3308) Con un&#8217;interessante e articolata motivazione, il Tribunale Ordinario di Roma in composizione monocratica ha mandato assolto dal reato di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.osservatoriopenale.it/cannabis-light-la-cessione-a-terzi-non-costituisce-reato/">Cannabis light: la cessione a terzi non costituisce reato</a> proviene da <a href="https://www.osservatoriopenale.it">Osservatorio Penale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: left;">Non è la percentuale di principio attivo contenuto nella sostanza ceduta a documentare l&#8217;offensività del fatto, bensì l&#8217;idoneità della medesima a produrre un concreto effetto drogante.</h3>
<p><strong>(Tribunale Ordinario di Roma, Giudice Tavarnese, sentenza 07/03/2020, n. 3308)</strong></p>
<p style="text-align: left;">Con un&#8217;interessante e articolata motivazione, il Tribunale Ordinario di Roma in composizione monocratica ha mandato assolto dal reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente l&#8217;imputato trovato in possesso di complessivi 138,19 grammi di marijuana recanti un principio attivo assai contenuto dal quale sarebbero state ricavabili soltanto 24 singole dosi medie.<br />
Si evidenziano i passaggi salienti:<br />
&#8220;Normalmente la marijuana commercializzata nelle piazze di spaccio, quella illegale per intendersi, ha un THC che può variare dal 15 al 20% a seconda della purezza del prodotto.<br />
Nei procedimenti penali, le analisi di laboratorio sulle sostanze sequestrate verificano il principio attivo di sostanza drogante e la quantità di esso e dividono tale quantità per 25 mg che è la quantità media di sostanza drogante necessaria per comporre una dose</p>
<blockquote>
<h5 style="text-align: left;"><em>In tale ottica per avere uno spinello composto con cannabis light con efficacia drogante occorrerebbe confezionarne uno del peso di almento gr. 5,00 anziché di gr. 1, che è il peso convenzionale di una sigaretta artigianale, per arrivare ad assumere una dose drogante da mg. 25 di THC così come indicata nel D.P.R. 309/90.</em></h5>
</blockquote>
<p style="text-align: left;">Questo senza tener conto di tutte le altre componenti che si aggiungono per il confezionamento del prodotto, come le parti vegetali non attive, che riducono ulteriormente la già inesistente efficacia drogante.<br />
Dunque abbiamo visto come al OMISSIS siano stati sequestrati circa gr. 138,00 di sostanza da cui sarebbero ricavabili, secondo le analisi tossicologiche, 24 dosi droganti.<br />
Pertanto, sulla base delle risultanze del laboratorio di tossicologia con tale sostanza dovrebbero essere confezionate 24 sigarette artigianali dal peso medio di gr, 5,80 oltre al materiale di confezionamento per ottebere un prodotto con una qualche efficacia drogante!&#8221;</p>
<h5><a href="https://www.osservatoriopenale.it/wp-content/uploads/2020/08/3308-2020.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong><span style="color: #808080;">TESTO INTEGRALE SENTENZA</span></strong></a></h5>
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		<title>Stupefacenti: efficacia drogante e offensività della condotta</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Debora Zagami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Nov 2013 21:07:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DIRITTO PENALE]]></category>
		<category><![CDATA[Legislazione Speciale]]></category>
		<category><![CDATA[offensività]]></category>
		<category><![CDATA[stupefacenti]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 73 DPR 309/90, è necessario dimostrare, con assoluta certezza, che il principio attivo contenuto nella dose destinata allo spaccio, o comunque oggetto di cessione, sia di entità tale da poter produrre in concreto un effetto drogante. La Cassazione, prendendo le mosse dal contrasto giurisprudenziale in merito [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.osservatoriopenale.it/stupefacenti-efficacia-drogante-e-offensivita-della-condotta/">Stupefacenti: efficacia drogante e offensività della condotta</a> proviene da <a href="https://www.osservatoriopenale.it">Osservatorio Penale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"></div>
<p>Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 73 DPR 309/90, è necessario dimostrare, con assoluta certezza, che il principio attivo contenuto nella dose destinata allo spaccio, o comunque oggetto di cessione, sia di entità tale da poter produrre in concreto un effetto drogante.<br />
<span id="more-1025"></span> La Cassazione, prendendo le mosse dal contrasto giurisprudenziale in merito al principio di offensività, si richiama alle Sez. Un. 28605/2008, Di Salvia, per arrivare a sostenere che i reati in materia di stupefacenti, poiché pongono in pericolo la salute degli assuntori, è essenziale la dimostrazione della probabilità di un evento lesivo, attraverso la dimostrazione dell&#8217;efficacia drogante della sostanza.<br />
Sicché, nel caso in cui l&#8217;offensività, in concreto accertata dal giudice, si riveli inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico tutelato, viene meno la riconducibilità della fattispecie concreta a quella astratta.</p>
<p><strong>(Cass. Sez. VI Penale, sentenza del 22/01 &#8211; 20/02/2013, n. 8393)</strong></p>
<p><a href="http://www.osservatoriopenale.it/wp-content/uploads/2013/11/8393_13.PDF">Testo integrale sentenza</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.osservatoriopenale.it/stupefacenti-efficacia-drogante-e-offensivita-della-condotta/">Stupefacenti: efficacia drogante e offensività della condotta</a> proviene da <a href="https://www.osservatoriopenale.it">Osservatorio Penale</a>.</p>
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