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	<title>militare Archivi - Osservatorio Penale</title>
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	<title>militare Archivi - Osservatorio Penale</title>
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		<title>Militare imputato in processo penale, conseguenze disciplinari</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Debora Zagami]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2020 10:46:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DIRITTO PENALE]]></category>
		<category><![CDATA[Militare]]></category>
		<category><![CDATA[diciplinare]]></category>
		<category><![CDATA[militare]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione precauzionale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La disposizione speciale dell’art. 919, comma 3, del codice dell’ordinamento militare consente, in casi di “eccezionale gravità”, la protrazione (giammai l&#8217;applicazione ex novo a distanza di tempo) della sospensione precauzionale del militare anche oltre il quinquennio massimo di durata previsto per i dipendenti pubblici dall’art. 9, comma 2, della legge n. 19 del 1990; ciò [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<h5 style="text-align: left;"><em>La disposizione speciale dell’art. 919, comma 3, del codice dell’ordinamento militare consente, in casi di “eccezionale gravità”, la protrazione (giammai l&#8217;applicazione ex novo a distanza di tempo) della sospensione precauzionale del militare anche oltre il quinquennio massimo di durata previsto per i dipendenti pubblici dall’art. 9, comma 2, della legge n. 19 del 1990; ciò a condizione che l’Amministrazione attivi il procedimento disciplinare con la contestazione degli addebiti e adduca una specifica motivazione, con la quale si valuti specificamente ogni aspetto oggettivo e soggettivo della condotta del militare.</em></h5>
</blockquote>
<p style="text-align: left;"><strong>(Consiglio di Stato, Sez. 4^ &#8211; sentenza 26/03/2020, n. 2109)</strong></p>
<hr />
<h3><span style="color: #808080;"><strong>LEGGI IL TESTO INTEGRALE</strong></span></h3>
<p style="text-align: left;">OMISSIS<br />
sul ricorso numero di registro generale 7788 del 2019, proposto dal Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
contro<br />
OMISSIS rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Paolo Bello, Luigi Milani e Saverio Nitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Arnaldo Del Vecchio in Roma, viale G. Mazzini, 73;<br />
per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sede di Bari, Sezione Prima, n. OMISSIS, resa tra le parti, concernente la misura della sospensione precauzionale dall’impiego a titolo facoltativo.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
1. I fatti di causa possono essere sintetizzati come segue.<br />
L’odierno appellato, all’epoca dei fatti vice sovrintendente del Corpo Forestale dello Stato, è stato sospeso dal servizio a titolo obbligatorio in data 15 gennaio 2008, in quanto tratto in arresto in esecuzione di ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di OMISSIS.<br />
In data 2 febbraio 2008, a seguito della sostituzione della misura custodiale con quella dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, l’Amministrazione del Corpo ha disposto, nei suoi confronti, la sospensione precauzionale dal servizio a titolo facoltativo.<br />
Decorso il quinquennio previsto dalla legge (art. 9 della l. n. 19 del 1990), a decorrere dal 2 febbraio 2013 l’appellato è stato riammesso in servizio ed impiegato presso diversa sede, con mansioni amministrative.<br />
Quindi, in data 1 gennaio 2017 l’appellato è transitato nei ruoli dell’Arma dei carabinieri con il grado di vice brigadiere, ai sensi del d.lgs. n. 177 del 2016.<br />
In data 17 settembre 2018 il Tribunale di OMISSIS lo ha condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione per il reato di falso ideologico in atto pubblico, con la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per anni cinque: la motivazione è stata depositata in data 5 marzo 2019.<br />
L’Amministrazione militare, previa contestazione degli addebiti notificata in data 12 marzo 2019, ha, con provvedimento del 19 aprile 2019, disposto nei confronti dell’interessato la sospensione precauzionale dall’impiego a titolo facoltativo ai sensi dell’art. 919, comma 3, lett. a) e 917, comma 1, codice dell’ordinamento militare.<br />
2. L’interessato ha impugnato il provvedimento avanti il T.a.r. per la Puglia, che, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il ricorso.<br />
Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto che, in considerazione del carattere non definitivo della sentenza penale di condanna (impugnata in appello dall’interessato), il provvedimento dell’Amministrazione violi il disposto dell’art. 18, comma 12-<i>quater</i>, d.lgs. n. 177 del 2016, a tenore del quale “<i>per i fatti commessi dal personale del Corpo forestale dello Stato antecedentemente al transito nell&#8217;Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza, giudicati con sentenza o decreto penale irrevocabili, di cui l&#8217;Amministrazione militare ha avuto conoscenza integrale, la valutazione sotto il profilo disciplinare è condotta dagli organi e secondo le procedure di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66</i>”.<br />
3. L’Amministrazione ha interposto appello, sostenendo che il provvedimento gravato non abbia natura disciplinare, bensì cautelare, con conseguente inapplicabilità della disposizione citata dal Tribunale.<br />
3.1. L’appellato si è costituito in resistenza, ribadendo di svolgere, sin dal 2013, compiti meramente amministrativi e riproponendo, altresì, i motivi assorbiti in prime cure, vertenti:<br />
&#8211; sulla necessaria continuità fra la scadenza del quinquennio dell’originaria sospensione facoltativa e la successiva ulteriore sospensione ex art. 919, comma 3, del codice dell’ordinamento militare, in tesi strutturalmente volta ad evitare il rientro in servizio dell’interessato;<br />
&#8211; sull’assenza, nell’atto impugnato, di una congrua motivazione.<br />
L’Amministrazione, dopo aver rinunciato, alla camera di consiglio del 17 ottobre 2019, all’istanza cautelare formulata in ricorso, ha riproposto l’istanza a seguito dell’intervenuta ricezione di una diffida dell’appellato tesa ad ottenere, in esecuzione del <i>decisum</i> di prime cure, la riammissione in servizio: l’istanza cautelare è stata rigettata con ordinanza n. 118 del 17 gennaio 2020.<br />
Il ricorso, quindi, è stato discusso alla pubblica udienza del 27 febbraio 2020, in vista della quale il solo appellato ha versato in atti brevi difese scritte.<br />
4. Il <i>decisum</i> di prime cure deve essere confermato, sia pure all’esito di un diverso percorso motivazionale.<br />
5. Il motivo di appello svolto dall’Amministrazione, infatti, è fondato.<br />
Il provvedimento impugnato ha carattere cautelare, per cui non è invocabile l’art. 18, comma 12-<i>quater</i>, d.lgs. n. 177 del 2016, disposizione testualmente e logicamente riferita soltanto all’adozione di provvedimenti di carattere disciplinare, con i quali, in sostanza, si applicano in via definitiva sanzioni disciplinari, e non mere misure interinali, quale quella disposta nella specie.<br />
La motivazione del Tribunale, pertanto, non è condivisibile, posto che la norma richiamata disciplina l’esercizio di un potere diverso da quello speso nella specie.<br />
6. E’, di converso, fondata la censura di violazione dell’art. 919, comma 3, del codice, svolta dall’appellato in prime cure e qui riproposta.</p>
<blockquote>
<h5 style="text-align: justify;"><em><span style="color: #000080;">Il Collegio osserva che la ratio della disposizione è quella di evitare il rientro in servizio del militare coinvolto in un “procedimento penale per fatti di eccezionale gravità”.</span></em></h5>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Come è noto, l’art. 9, comma 2, della legge n. 19 del 1990 (introducendo una clausola di garanzia avente portata generale &#8211; cfr. Corte cost. n. 206 del 1999) ha definito in cinque anni il periodo massimo di sospensione cautelare dei pubblici dipendenti.<br />
La disposizione speciale dell’art. 919, comma 3, del codice, invece, consente, in casi di “<i>eccezionale gravità</i>”, la protrazione della sospensione precauzionale del militare anche oltre il quinquennio di ordinaria durata, a condizione che l’Amministrazione:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">attivi il procedimento disciplinare con la contestazione degli addebiti;</li>
<li style="text-align: justify;">confezioni una specifica motivazione, che valuti “<i>specificamente ogni aspetto oggettivo e soggettivo della condotta del militare</i>”.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">In sostanza, la disposizione, specifica per l’impiego militare, attribuisce all’Amministrazione, allorché un appartenente al Corpo sia imputato in un “<i>procedimento penale per fatti di eccezionale gravità</i>”, il potere, di natura <i>lato sensu</i> cautelare, di protrarre lo stato di sospensione in cui il militare già si trovi, al fine di prevenirne il rientro in servizio alla scadenza dell’ordinario termine di cinque anni, ove tale rientro in servizio sia considerato suscettibile di incidere negativamente sull’immagine, sul prestigio e sul buon andamento del Corpo stesso.</p>
<blockquote>
<h5 style="text-align: justify;"><em><span style="color: #000080;">Ne consegue che, nella specie, difettava ab imis il primario presupposto per la spendita del potere de quo, atteso che l’appellato, dopo aver subito cinque anni di sospensione, era già stato riammesso in servizio sin dal febbraio 2013, ossia ben sei anni prima, ed aveva continuato ininterrottamente, da allora, a prestare servizio dapprima nel Corpo Forestale dello Stato, quindi, a decorrere dal 1 gennaio 2017, nell’Arma dei carabinieri.</span></em><br />
<em><span style="color: #000080;">Nella situazione di causa, dunque, il potere è stato utilizzato non per protrarre una condizione di sospensione ancora in essere, pur se prossima all’ordinario termine massimo di durata, ma per disporla impropriamente ex novo, oltretutto a distanza di ben sei anni dal rientro in servizio dell’interessato.</span></em></h5>
</blockquote>
<p>Non può non evidenziarsi, inoltre, che il Corpo Forestale dello Stato è confluito nell’Arma dei carabinieri a decorrere dal 1 gennaio 2017, per cui già da tale data la condizione dell’appellato (che, da allora, rivestiva ad ogni effetto lo <i>status</i> militare) era nota all’Arma stessa o, comunque, era<i> ab initio</i> agevolmente conoscibile, mediante la consultazione dei relativi documenti di servizio.<br />
7. L’accoglimento della censura <i>de qua</i> è sufficiente a lumeggiare l’illegittimità del provvedimento: può, quindi, essere omesso lo scrutinio dell’ulteriore censura svolta in prime cure e qui riproposta dall’appellato, relativa all’asserita difettosa rappresentazione, da parte dell’Amministrazione, delle circostanze eccezionali ostative alla sua permanenza in servizio.<br />
8. In conclusione, il Collegio rigetta l’appello, confermando l’annullamento dell’atto impugnato disposto in prime cure, sia pure con diversa motivazione.<br />
9. La peculiarità della vicenda, connotata dal transito dell’appellato da un’Amministrazione civile ad una militare, nonché le motivazioni poste a base del rigetto dell’appello suggeriscono la compensazione delle spese del grado di giudizio.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, rigetta l’appello, ai sensi di cui in motivazione.<br />
Spese del grado di giudizio compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone citate nel presente provvedimento.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2020.</p>
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		<item>
		<title>Appropriazione indebita militare, elemento soggettivo</title>
		<link>https://www.osservatoriopenale.it/appropriazione-indebita-militare-elemento-soggettivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Debora Zagami]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2015 17:38:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Delitti e Contravvenzioni]]></category>
		<category><![CDATA[DIRITTO PENALE]]></category>
		<category><![CDATA[militare]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il semplice uso, così come il momentaneo ritardo nella restituzione del denaro non integra il reato di appropriazione indebita, essendo indispensabile che da parte del soggetto agente sia espressa la volontà certa di tenere la cosa per sé. In particolare, in tema di elemento soggettivo, l&#8217;intenzione di restituire il denaro altrui non fa venir meno [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il semplice uso, così come il momentaneo ritardo nella restituzione del denaro non integra il reato di appropriazione indebita, essendo indispensabile che da parte del soggetto agente sia espressa la volontà certa di tenere la cosa per sé.<br />
In particolare, in tema di elemento soggettivo, l&#8217;intenzione di restituire il denaro altrui non fa venir meno il dolo dell&#8217;appropriazione, salvo che non appaia certa la detta intenzione ed essa sia accompagnata dalla possibilità di restituzione.<br />
<strong>(Tribunale Militare di Roma, 2^ Sezione, sentenza 18 giugno &#8211; 2 luglio 2014, in proc. 133/12 N.R)</strong><br />
<span id="more-2524"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #734418;"><strong><a style="color: #734418;" href="http://www.osservatoriopenale.it/wp-content/uploads/2015/09/133_12.pdf" target="_blank" rel="noopener">Testo integrale sentenza</a></strong></span></p>
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		<title>Richiesta procedimento, decorrenza del termine</title>
		<link>https://www.osservatoriopenale.it/richiesta-procedimento-decorrenza-del-termine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Debora Zagami]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2015 16:02:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indagini e Udienza Preliminare]]></category>
		<category><![CDATA[PROCEDURA PENALE]]></category>
		<category><![CDATA[decorrenza]]></category>
		<category><![CDATA[militare]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>In tema di reati militari, il termine di un mese stabilito dall&#8217;art. 260 cod. pen. mil. pace per la richiesta di procediemetno decorre dal giorno in cui il comandante del corpo di appartenenza organica del militare ha avuto notizia del fatto, e non dalla data in cui si è verificato il fatto. Del resto al [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In tema di reati militari, il termine di un mese stabilito dall&#8217;art. 260 cod. pen. mil. pace per la richiesta di procediemetno decorre dal giorno in cui il comandante del corpo di appartenenza organica del militare ha avuto notizia del fatto, e non dalla data in cui si è verificato il fatto.<br />
<span id="more-1919"></span><br />
Del resto al comandante del corpo è attribuito l&#8217;apprezzamento delle circostanze e della personalità del colpevole al fine di valutare l&#8217;opportunità o meno di perseguire condotte di limitato disvalore.<br />
<strong>(Cass. Penale Sez. I^, sentenza 3-25 marzo 2015, n. 12567)</strong></p>
<p><span style="color: #99654b;"><strong><a style="color: #99654b;" href="http://www.osservatoriopenale.it/wp-content/uploads/2015/06/12567_15.pdf" target="_blank" rel="noopener">Testo integrale sentenza</a></strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
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		<item>
		<title>Diffamazione tra militari tramite social network</title>
		<link>https://www.osservatoriopenale.it/diffamazione-a-militare-tramite-social-networkconfigurabilit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcello Bertucci]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2014 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Delitti e Contravvenzioni]]></category>
		<category><![CDATA[DIRITTO PENALE]]></category>
		<category><![CDATA[diffamazione]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[militare]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il militare che pubblica, tramite il proprio profilo facebook, delle offese rivolte ad un collega, deve rispondere del reato di diffamazione anche quando l&#8217;individuazione del militare offeso è possibile soltanto per una cerchia ristretta degli utenti del social network. (Cass. Sezione I Penale, 22 gennaio &#8211; 16 aprile 2014, n. 16712) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Il militare che pubblica, tramite il proprio profilo facebook, delle offese rivolte ad un collega, deve rispondere del reato di diffamazione anche quando l&#8217;individuazione del militare offeso è possibile soltanto per una cerchia ristretta degli utenti del social network.</div>
<div style="text-align: justify;"><strong>(Cass. Sezione I Penale, 22 gennaio &#8211; 16 aprile 2014, n. 16712)</strong></div>
<p><span id="more-1282"></span></p>
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE PRIMA PENALE</div>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SIOTTO Maria Cristina &#8211; Presidente &#8211;<br />
Dott. ZAMPETTI Umberto &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. LOCATELLI Giuseppe &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. LA POSTA Lucia &#8211; rel. Consigliere &#8211;<br />
Dott. MAGI Raffaello &#8211; Consigliere &#8211;<br />
ha pronunciato la seguente:</p>
<div style="text-align: center;">Sentenza</div>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso proposto da:<br />
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D&#8217;APPELLO DI ROMA;<br />
nei confronti di:<br />
OMISSIS;<br />
avverso la sentenza n. 59/2012 CORTE MILITARE APPELLO di ROMA, del 28/11/2012;<br />
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;<br />
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;<br />
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FLAMINI L.M. che ha concluso per l&#8217;annullamento della sentenza impugnata in accoglimento del ricorso;<br />
Udito il difensore che ha chiesto il rigetto del ricorso.<br />
Svolgimento del processo<br />
1. Con sentenza del 21.2.2012 il Tribunale militare di Roma condannava OMISSIS, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravati contestate, alla pena di mesi tre di reclusione militare, con i doppi benefici, per i reato di diffamazione pluriaggravata perchè, nella qualità di maresciallo capo della Guardia di finanza della compagnia di San Miniato, pubblicava sul social network &#8220;facebook&#8221; nei dati personali del proprio profilo la frase &#8220;&#8230;attualmente defenestrato a causa dell&#8217;arrivo di collega sommamente raccomandato e leccaculo&#8230;ma me ne fotto..per vendetta appena ho due minuti gli trombo la moglie&#8221;, offendendo in tal modo la reputazione del maresciallo OMISSIS, designato in sua sostituzione al comando della compagnia di San Miniato.<br />
La Corte militare di appello in data 28.11.2012 riformando la predetta sentenza assolveva il OMISSIS per insussistenza del fatto.<br />
In specie, ha affermato che la identificazione della persona offesa risultava possibile soltanto da parte di una ristretta cerchia di soggetti rispetto alla generalità degli utenti del social network, non avendo l&#8217;imputato indicato il nome del suo successore, nè la funzione di comando in cui era stato sostituito, nè alcun riferimento cronologico; pertanto, manca la prova che il OMISSIS abbia intenzionalmente comunicato con più persone in grado di individuare in modo univoco il destinatario delle espressioni diffamatorie.<br />
2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte militare di appello che, con un unico motivo, denuncia la violazione di legge ed il vizio della motivazione.<br />
Rileva, in primo luogo, che l&#8217;offesa alla reputazione rilevante ai fini della diffamazione prescinde dalle conseguenze che possono derivare o siano in concreto derivate all&#8217;interessato. Ciò che rileva, quindi, è soltanto l&#8217;uso di frasi offensive &#8211; quale è nella specie anche l&#8217;espressione volgare riferita alla moglie dell&#8217;interessato &#8211; e la circostanza che, come affermato dalla giurisprudenza, la pubblicazione su internet di per sè ne abbia determinato la conoscenza da parte di più persone, a nulla rilevando se in concreto siano state lette.<br />
La motivazione della sentenza impugnata, quindi, è illogica e contraddittoria rispetto a quanto affermato dalla stessa Corte di appello in ordine alla natura di mezzo di pubblicità del social network cui ha accesso con la sola registrazione una molteplicità di soggetti indeterminati e non può essere desunta la prova contraria dalle dichiarazioni dei testimoni della difesa.<br />
Quanto alla univoca individuazione della persona oggetto delle frasi diffamatorie, il ricorrente afferma che così come era avvenuto per il brigadiere OMISSIS qualsiasi altra persona, anche non appartenente alla guardia di finanza ma solitamente in contatto con l&#8217;imputato o col m.llo OMISSIS., avrebbe potuto individuarla.<br />
Rilevante sotto tale profilo deve ritenersi l&#8217;avverbio usato &#8220;attualmente&#8221;, che indiscutibilmente si riferisce al presente, con il quale, quindi, il OMISSIS aveva fatto riferimento ad un evento avvenuto in epoca prossima alla comunicazione sul social network e che contraddice quanto affermato dalla Corte di appello in ordine alla mancanza di indicazioni cronologiche. Ulteriore elemento di identificazione è la qualificazione di &#8220;collega&#8221; evidentemente di pari grado, stante l&#8217;avvenuta &#8220;defenestrazione&#8221; per sua causa, ed &#8220;ammogliato&#8221;. Evidenzia, quindi, il ricorrente che l&#8217;affermazione che la identificazione certa dell&#8217;offeso fosse limitata ad un gruppo ristretto di persone costituito da quelle in possesso delle notizie ulteriori, è irrilevante e superflua, atteso che tutte le notizie inserite nel social network non posso che riferirsi ad una cerchia limitata di utenti di tale mezzo.<br />
Motivi della decisione<br />
Il ricorso del Procuratore generale è fondato nei termini di seguito indicati.<br />
La Corte di appello, invero, ha dato atto che l&#8217;imputato non si è limitato ad attribuire al suo successore le qualifiche obiettivamente negative di &#8220;raccomandato&#8221; e &#8220;leccaculo&#8221;, ma ha collegato tali caratteristiche alla successione del predetto militare nella funzione di comando in precedenza ricoperta dall&#8217;imputato. Ha, quindi, ritenuto che il OMISSIS ha in modo implicito, ma univoco, affermato che il successore nella sua funzione di comando era subentrato soltanto per dette qualità negative ponendole, quindi, in collegamento funzionale con un fatto concreto e, quindi, determinato.<br />
I giudici di secondo grado hanno, altresì, affermato la sussistenza dall&#8217;aggravante dell&#8217;utilizzo del mezzo di pubblicità, tenuto conto che la pubblicazione della frase indicata nell&#8217;imputazione sul profilo del social network facebook rende la stessa accessibile ad una moltitudine indeterminata di soggetti con la sola registrazione al social network ed anche per le notizie riservate agli &#8220;amici&#8221; ad una cerchia ampia di soggetti. Peraltro, nella specie, la frase era ampiamente accessibile essendo indicata nel c.d. &#8220;profilo&#8221;.<br />
Così che il discorso giustificativo con il quale la Corte di appello ha sostenuto che la individuazione univoca del militare tacciato di essere &#8220;raccomandato e leccaculo&#8221; fosse possibile soltanto da parte di una ristretta cerchia di soggetti rispetto alla generalità degli utenti del social network ed, in particolare, soltanto dai militari appartenenti alla compagnia della Guardia di finanza di San Miniato, appare contraddittorio con le suddette affermazioni. Del resto, affermare che l&#8217;imputato non ha indicato il nome del suo successore, nè la funzione di comando in cui era stato sostituito, nè alcun riferimento cronologico non sembra tenere conto adeguatamente dell&#8217;avverbio &#8220;attualmente&#8221;, che all&#8217;evidenza si riferisce al presente, usato nella frase, nè della qualificazione di &#8220;collega&#8221; collegata al termine &#8220;defenestrazione&#8221;.<br />
D&#8217;altro canto, ribadito che ai fini della integrazione del reato di diffamazione è sufficiente che il soggetto la cui reputazione è lesa sia individuabile da parte di un numero limitato di persone indipendentemente dalla indicazione nominativa (Sez. 5, n. 7410 del 20/12/2010, rv. 249601), i giudici di secondo grado non hanno adeguatamente indicato le ragioni logico-giuridiche per quali il limitato il numero delle persone in grado di identificare il soggetto passivo della frase a contenuto diffamatorio determini l&#8217;esclusione della prova della volontà del OMISSIS di comunicare con più persone in grado di individuare il soggetto interessato.<br />
Ed invero, il reato di diffamazione non richiede il dolo specifico, essendo sufficiente ai fini della sussistenza dell&#8217;elemento soggettivo della fattispecie la consapevolezza di pronunciare una frase lesiva dell&#8217;altrui reputazione e la volontà che la frase venga a conoscenza di più persone, anche soltanto due. Ed ai fini di detta valutazione non può non tenersi conto dell&#8217;utilizzazione del social network &#8211; come, del resto la stessa Corte di appello ha evidenziato &#8211; a nulla rilevando che non si tratti di strumento finalizzato a contatti istituzionali tra appartenenti alla Guardia di finanza, nè la circostanza che in concreto la frase sia stata letta soltanto da una persona.<br />
Conseguentemente, la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte militare di appello che dovrà rivalutare la sussistenza dell&#8217;elemento oggettivo e soggettivo della fattispecie contestata al OMISSIS alla luce dei suddetti criteri.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte militare di appello.</p>
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		<title>Insubordinazione con ingiuria: configurabilità</title>
		<link>https://www.osservatoriopenale.it/insubordinazione-con-ingiuria-configurabilita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcello Bertucci]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2014 17:29:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Delitti e Contravvenzioni]]></category>
		<category><![CDATA[DIRITTO PENALE]]></category>
		<category><![CDATA[ingiurie]]></category>
		<category><![CDATA[militare]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il particolare rigore cui sono improntati i rapporti nella disciplina militare, conduce a considerare offesa all&#8217;onore ed al prestigio ogni atto o parola di disprezzo verso il superiore ed anche il tono arrogante, perchè contrari alle esigenze della disciplina militare per la quale il superiore deve essere tutelato non solo nell&#8217;espressione della sua personalità umana, [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il particolare rigore cui sono improntati i rapporti nella disciplina militare, conduce a considerare offesa all&#8217;onore ed al prestigio ogni atto o parola di disprezzo verso il superiore ed anche il tono arrogante, perchè contrari alle esigenze della disciplina militare per la quale il superiore deve essere tutelato non solo nell&#8217;espressione della sua personalità umana, bensì anche nell&#8217;ascendente morale che deve accompagnare l&#8217;esercizio dell&#8217;autorità del grado e la funzione di comando.<br />
<strong>(Cass. Sezione I Penale, 28 novembre 2013 &#8211; 29 gennaio 2014, n. 3971)</strong><br />
<span id="more-1252"></span></p>
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE PRIMA PENALE</div>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SIOTTO Maria Cristin &#8211; Presidente &#8211;<br />
Dott. TARDIO Angela &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. BARBARISI Maurizio &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. LOCATELLI Giuseppe &#8211; rel. Consigliere &#8211;<br />
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. &#8211; Consigliere &#8211;<br />
ha pronunciato la seguente:</p>
<div style="text-align: center;">Sentenza</div>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso proposto da:<br />
OMISSIS;<br />
avverso la sentenza n. 64/2012 CORTE MILITARE APPELLO di ROMA, del 17/10/2012;<br />
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;<br />
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;<br />
Udito il Procuratore Generale, che ha concluso per l&#8217;annullamento con rinvio;<br />
udito il difensore, che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso.<br />
Con sentenza del 21.2.2012 il Tribunale militare di Roma dichiarava OMISSIS colpevole del reato di insubordinazione con ingiuria pluriaggravata perchè, quale militare rivestito del grado di Maresciallo dei Carabinieri in missione all&#8217;estero, rivolgeva le seguenti espressioni ingiuriose al Ten. Colonnello OMISSIS, mediante messaggi di posta elettronica allo stesso diretti e fatti pervenire a più Comandi collegati, &#8220;non credo che lei abbia le competenze tecnico professionali, la invito ad evitare di muovermi i suoi commenti denigratori dubitativi, detta scomposta azione di comando disturba inevitabilmente e sterilmente la concentrazione sulla mia attività che ha priorità assoluta&#8221;. Per l&#8217;effetto lo condannava alla pena di mesi 4 di reclusione con i doppi benefici.<br />
Con sentenza del 17.10.2012 la Corte militare di appello confermava la condanna limitatamente alle espressioni ingiuriose &#8220;detta scomposta azione di comando disturba inevitabilmente e sterilmente la concentrazione sulla mia attività che ha priorità assoluta&#8221;, ed esclusa l&#8217;aggravante del pubblico scandalo prevista dall&#8217;art. 47 c.p.m.p., n. 4, riduceva la pena inflitta a mesi due di reclusione militare, ritenendo che le restanti espressioni fossero sussumibili nel diritto di critica.<br />
Avverso la sentenza il difensore ricorre per i seguenti motivi: 1) violazione di legge e mancanza e/o manifesta illogicità della decisione nella parte in cui la Corte di appello ha attribuito valenza ingiuriosa all&#8217;uso dell&#8217;aggettivo &#8220;scomposta&#8221; riferita all&#8217;azione di comando svolta dal superiore gerarchico, mentre si tratta di espressione che non sembra esprimere alcun contenuto intrinsecamente lesivo del prestigio ed in genere delle qualità personali del superiore; la condotta specificamente ascritta all&#8217;imputato doveva essere parametrata all&#8217;interno della sfera del diritto di critica; 2) erronea applicazione della legge penale, mancanza o manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza della aggravante prevista dall&#8217;art. 47 c.p.m.p., n. 4 di aver commesso il fatto in territorio estero: secondo il ricorrente l&#8217;aggravante richiede l&#8217;estrinsecazione in territorio estero di una relazione fisica diretta tra offeso e offensore;<br />
insufficiente motivazione in ordine alla affermazione che le caserme italiane all&#8217;estero non godono della extraterritorialità; 3) erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione nella parte in cui la Corte ha concesso circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, anzichè di prevalenza, rispetto alla aggravante ritenuta.<br />
Il ricorso è infondato.<br />
1. La Corte di appello militare ha ritenuto che l&#8217;epiteto &#8220;scomposta&#8221;, affibbiato all&#8217;azione di comando posta in essere dal superiore, ne offende certamente il prestigio e la reputazione mettendo in dubbio le competenze professionali, con particolare riguardo alla espressione secondo cui l&#8217;azione di comando del superiore &#8220;disturba sterilmente&#8221; l&#8217;attività di istituto dell&#8217;imputato; ha ritenuto che le parole utilizzate dal ricorrente esulano completamente dal diritto di critica, risolvendosi in un generale e generalizzato giudizio negativo sulle attitudini al comando del superiore.<br />
Le argomentazioni svolte, incensurabili nel merito, sono giuridicamente corrette, dovendosi considerare la peculiare oggettività giuridica della fattispecie di insubordinazione prevista dall&#8217;art. 189 c.p.m.p., comma 2, la quale tutela non solo la dignità e l&#8217;onore del &#8220;superiore&#8221;, ma l&#8217;integrità e l&#8217;effettività del rapporto gerarchico, che è funzionale al mantenimento della compattezza delle forze armate. Inoltre il particolare rigore cui sono improntati i rapporti nella disciplina militare, conduce a considerare offesa all&#8217;onore ed al prestigio ogni atto o parola di disprezzo verso il superiore ed anche il tono arrogante, perchè contrari alle esigenze della disciplina militare per la quale il superiore deve essere tutelato non solo nell&#8217;espressione della sua personalità umana, bensì anche nell&#8217;ascendente morale che deve accompagnare l&#8217;esercizio dell&#8217;autorità del grado e la funzione di comando. (conformi Sez. 1, n. 7957 del 20/12/2006 &#8211; dep. 26/02/2007, Frantuma, Rv. 236355; Sez. 1, n. 1172 del 12/07/1989 &#8211; dep. 30/01/1990, Pesola, Rv. 183159).<br />
2. La Corte militare di appello ha confermato la sussistenza dell&#8217;aggravante di aver commesso il fatto in territorio estero sul rilievo che le caserme militari all&#8217;estero utilizzate durante le missioni internazionali non godono del regime di extraterritorialità.<br />
Il motivo di ricorso proposto è inammissibile per genericità, poichè non porta alcuna argomentazione a sostegno della ipotizzata extraterritorialità delle caserme italiane all&#8217;estero impiegate nel corso di missioni internazionali di pace, ma deduce un inesistente difetto di motivazione sul punto della sentenza impugnata.<br />
3. La censura in ordine al giudizio di comparazione delle attenuanti generiche, espresso in termini di equivalenza anzichè di prevalenza come richiesto dal ricorrente, si risolve nella sollecitazione di un diverso apprezzamento di fatto non consentito nel giudizio di legittimità.<br />
A norma dell&#8217;art. 616 c.p.p. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.</p>
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