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	<title>maltrattamenti Archivi - Osservatorio Penale</title>
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	<title>maltrattamenti Archivi - Osservatorio Penale</title>
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		<title>Maltrattamenti in famiglia: violenza economica</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Debora Zagami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2025 11:49:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Delitti e Contravvenzioni]]></category>
		<category><![CDATA[DIRITTO PENALE]]></category>
		<category><![CDATA[maltrattamenti]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La rilevanza penale dell'imposizone di scelte economiche unilateralmente imposte all'interno della famiglia.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="page" title="Page 3">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<div class="page" title="Page 4">
<div class="page" title="Page 4">
<div class="page" title="Page 4">
<div class="page" title="Page 4">
<div class="page" title="Page 4">Con una interessante e articolata sentenza, la Sesta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, per mano della Consigliera estensora, Dr.ssa Paola Di Nicola Travaglini, traccia la linea interpretativa in ordine alla rilevanza penale della c.d. &#8220;violenza economica&#8221; nell&#8217;ambito del delitto di manltrattamenti contro i familiari o i conviventi disciplinato dell&#8217;art. 572 del codice penale.</div>
<div title="Page 4">Confermato, sul tema, l&#8217;orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale impedire alla persona offesa di essere economicamente indipendente con l&#8217;imposizone di scelte economiche unilateralmente imposte all&#8217;interno della famiglia e non condivise da entrambi i coniugi, può integrare la fattispecie di reato in esame, allorché i comportamenti vessatori siano suscettibili di provocare uno stato di prostrazione psico-fisico siano il risultato di comprovati atti di violenza o di prevaricazione psicologica.</div>
<div title="Page 4"><strong>(Cass. Sez. VI^ Penale, sentenza 14.11.2024-13.01.2025, n. 1268)</strong></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<blockquote>
<h5><em>&#8220;Le condotte dell&#8217;imputato volte ad osteggiare la coniuge nella ricerca di un&#8217;attività lavorativa &#8211; sottoponendola peraltro ad un controllo degli spostamenti attraverso l&#8217;installazione di una telecamera sul perimetro esterno dell&#8217;abitazione &#8211; e a non consentirle di coltivare e sviluppare un quadro di relazioni con persone esterne alla famiglia; ad imporle un ruolo casalingo sulla base di una rigorosa e discriminatoria ripartizione dei ruoli; a sottrarsi alla gestione domestica e familiare delegandone interamente le incombenze alla coniuge, così da non consentirle altra soluzione che quella di abbandonare le proprie ambizioni professionali ed essere da lui &#8220;mantenuta&#8221;; a non remunerare le attività svolte nell&#8217;interesse dell&#8217;azienda familiare, con il proprio arricchimento, costituiscono tutti comportamenti che sono obiettivamente finalizzati alla limitazione dell&#8217;autonomia economica della persona offesa.</em></h5>
<h5><em>Da un quadro fattuale così delineato emerge l&#8217;imposizione di un sistema di potere asimmetrico all&#8217;interno del nucleo familiare, di cui la componente economico-patrimoniale rappresenta un profilo di particolare rilievo, perché costituisce oggetto di una decisione unilateralmente assunta dall&#8217;imputato, anche attraverso il ricorso a forme manipolatorie e pressioni psicologiche sulla perosna offesa, tali da incidere sulla sua autonimia, sulla dignità umana e sulla sua integrità fisica e morale, quali beni giuridici tutelati dall&#8217;art. 572 del codice penale</em>.&#8221;</h5>
</blockquote>
<p><a href="https://www.osservatoriopenale.it/wp-content/uploads/2025/01/VI-1268-2025.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong><span style="color: #808080;">TESTO INTEGRALE SENTENZA</span></strong></a></p>
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			</item>
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		<title>Maltrattamenti in famiglia e continuità normativa</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Marcello Bertucci]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2021 19:49:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esecuzione]]></category>
		<category><![CDATA[PROCEDURA PENALE]]></category>
		<category><![CDATA[esecuzione]]></category>
		<category><![CDATA[maltrattamenti]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>(Cass. Sez. 1^ Pen. &#8211; sentenza 05-23/11/2020, n. 32727) In tema di sospensione dell&#8217;ordine di esecuzione di pene detentive, la condanna per il reato di maltrattamenti previsto dall&#8217;art. 572, comma secondo, c.p., costituisce causa ostativa alla sospensione dell&#8217;ordine di esecuzione, nonostante l&#8217;abrogazione di detta norma, operata dall&#8217;art. 1, comma 1-bis, del d.l. 14 agosto 2013, [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h5><strong>(Cass. Sez. 1^ Pen. &#8211; sentenza 05-23/11/2020, n. 32727)</strong></h5>
<blockquote>
<h5><em>In tema di sospensione dell&#8217;ordine di esecuzione di pene detentive, la condanna per il reato di maltrattamenti previsto dall&#8217;art. 572, comma secondo, c.p., costituisce causa ostativa alla sospensione dell&#8217;ordine di esecuzione, nonostante l&#8217;abrogazione di detta norma, operata dall&#8217;art. 1, comma 1-bis, del d.l. 14 agosto 2013, n.93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, attesa la natura &#8220;mobile&#8221; del rinvio contenuto nell&#8217;art. 656, comma 9, c.p.p. all&#8217;art. 572, comma secondo, c.p. e la continuità normativa tra l&#8217;ipotesi formalmente abrogata e l&#8217;analoga previsione di cui agli artt. 572, comma primo e 61, comma primo, n.11-quinquies, c.p.</em></h5>
</blockquote>
<hr />
<h5><span style="color: #808080;"><strong>LEGGI IL TESTO INTEGRALE</strong></span></h5>
[OMISSIS]
<p style="text-align: left;">1. Con ordinanza emessa il 18/05/2020 il Tribunale di (OMISSIS) , quale Giudice dell&#8217;esecuzione, rigettava l&#8217;istanza presentata da (OMISSIS) , finalizzata a ottenere la sospensione dell&#8217;esecuzione della pena irrogata, essendo stato l&#8217;imputato condannato per il reato di cui all&#8217;art. 572, comma secondo, cod. pen., che non permetteva la concessione della misura sospensiva invocata ex art. 656, comma 9, cod. proc. pen. Secondo il Giudice dell&#8217;esecuzione, nel caso di specie, la sospensione dell&#8217;esecuzione della pena irrogata a (OMISSIS)  non poteva essere disposta, essendo stato l&#8217;imputato condannato per il reato di cui all&#8217;art. 572, comma secondo, cod. pen., che, così come riformulato dall&#8217;art. 61, comma primo, n. 11- quinquies, cod. pen., non permetteva la concessione della misura sospensiva invocata ex art. 656, comma 9, cod. proc. pen. 2.</p>
<p style="text-align: left;">Avverso tale ordinanza (OMISSIS) , a mezzo dell&#8217;avv. (OMISSIS) , ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che il titolo esecutivo per il quale si procedeva nei confronti del condannato non rientrava tra i reati ostativi di cui all&#8217;art. 656, comma 9, cod. proc. pen., riguardando la fattispecie dell&#8217;art. 572, comma secondo, cod. pen., che era stata abrogata dall&#8217;art. 1, comma 1-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. 2.2. Infine, perveniva in cancelleria la rinuncia al mandato difensivo dell&#8217;avv. (OMISSIS)  datata 21/10/2020.</p>
<p style="text-align: left;">CONSIDERATO IN DIRITTO</p>
<p style="text-align: left;">1. Il ricorso proposto da (OMISSIS)  è inammissibile.</p>
<p style="text-align: left;">2. Occorre premettere che l&#8217;avviso di fissazione dell&#8217;udienza del 05/11/2020 veniva notificato agli avvocati (OMISSIS)  e (OMISSIS) il 27/09/2020, con la conseguenza che la rinuncia al mandato difensivo del secondo difensore, datata 21/10/2020, non influisce sulla regolare instaurazione del procedimento.</p>
<p style="text-align: left;">Tanto premesso, deve anzitutto rilevarsi che l&#8217;art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. stabilisce che la sospensione dell&#8217;esecuzione della pena prevista dal quinto comma della stessa norma non può essere disposta «nei confronti dei condannati per i delitti di cui all&#8217;articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni nonché di cui agli articoli 423-bis, 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma, 624-bis del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell&#8217;articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».</p>
<p style="text-align: left;">Si consideri ulteriormente che la fattispecie dell&#8217;art. 572, comma secondo, cod. pen. risulta formalmente abrogata &#8211; per effetto dell&#8217;art. 1, comma 1-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 &#8211; e di tale abrogazione occorre tenere conto per valutare la sussistenza delle condizioni legittimanti la misura sospensiva richiesta da (OMISSIS) .</p>
<p style="text-align: left;">Deve, in proposito, rilevarsi che l&#8217;abolitio criminis del secondo comma dell&#8217;art. 572 cod. pen. è solo apparente perché il provvedimento legislativo che ha eliminato formalmente tale comma ha introdotto la previsione dell&#8217;art. 61, comma primo, n. 11-quinquies, cod. pen., stabilendo una continuità normativa tra le due disposizioni.</p>
<p style="text-align: left;">Sul punto, si ritiene opportuno richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la condanna «per il reato previsto dall&#8217;art. 572, comma secondo, cod. pen., costituisce causa ostativa alla sospensione dell&#8217;ordine di esecuzione, nonostante l&#8217;abrogazione di detta norma, operata dall&#8217;art. 1, comma primo-bis, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, attesa la natura &#8220;mobile&#8221; del rinvio contenuto nell&#8217;art. 656, comma nono, cod. proc. pen. all&#8217;art. 572, comma secondo, cod. proc. pen. e la continuità normativa tra l&#8217;ipotesi formalmente abrogata e l&#8217;analoga previsione di cui agli artt. 572, comma primo e 61, comma primo, n. 11-quinquies, cod. pen.» (Sez. 1, n. 52181 dell&#8217;08/11/2016, Brandi, Rv. 268352-01).</p>
<p style="text-align: left;">Ribadita l&#8217;applicabilità al caso di specie dell&#8217;aggravante di cui all&#8217;art. 61, comma primo, n. 11-quinquies, cod. peri., si tratta di verificare se l&#8217;abrogazione formale del secondo comma 572 cod. pen. possa incidere sull&#8217;applicazione della disciplina della sospensione dell&#8217;ordine dell&#8217;esecuzione invocata in favore di (OMISSIS) , tenuto conto dell&#8217;inclusione nel catalogo dei reati ostativi di cui all&#8217;art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. della fattispecie di cui all&#8217;art. 572, secondo comma, cod. pen. non più esistente ma sostituita da quella prevista dagli artt. 572 e 61, comma primo, n. 11-quinquies, cod. pen.</p>
<p style="text-align: left;">A tale questione, in linea con le conclusioni del Tribunale di (OMISSIS) , deve fornirsi risposta negativa. La risposta negativa discende dalla ratio dell&#8217;intervento legislativo che ha portato a sostituire l&#8217;originaria aggravante del secondo comma dell&#8217;art. 572 cod. pen. con quella attualmente prevista dal comma primo, n. 11-quinquies dell&#8217;art. 361 cod. pen. &#8211; funzionale a introdurre un maggiore rigore punitivo nelle ipotesi di maltrattamenti in famiglia &#8211; e dallo «scopo della disposizione processuale in esame (art. 656, comma 9, cod. proc. pen.) che, richiamando talune fattispecie incriminatrici, prescinde all&#8217;evidenza dalla formulazione linguistica delle stesse e consente alla norma richiamante di incorporarne le evoluzioni [&#8230;]» (Sez. 1, n. 52181 dell&#8217;08/11/2016, Brandi, cit.).</p>
<p style="text-align: left;">3. Per queste ragioni, il ricorso proposto nell&#8217;interesse di (OMISSIS)  deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell&#8217;art. 616 cod. proc. pen.</p>
<p style="text-align: left;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: left;">Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.</p>
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		<item>
		<title>Maltrattamenti contro conviventi: condotte penalmente rilevanti</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Debora Zagami]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2020 22:18:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Delitti e Contravvenzioni]]></category>
		<category><![CDATA[DIRITTO PENALE]]></category>
		<category><![CDATA[maltrattamenti]]></category>
		<category><![CDATA[reato abituale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>(Cass. Sez. 4^ Pen. &#8211; sentenza 25/11-03/12/2020, n. 34351) Gli episodi di maltrattamenti e prevaricazione nei confronti della vittima, consiste in continui insulti (sei una scrofa, come sei brutta, copriti, fai schifo, sei grassa, dovrei cambiare le porte perché non ci entri più, tra dieci anni ti cambio con una più giovane e più bella) [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h5><strong>(Cass. Sez. 4^ Pen. &#8211; sentenza 25/11-03/12/2020, n. 34351)</strong></h5>
<blockquote>
<h5 style="text-align: justify;"><em>Gli episodi di maltrattamenti e prevaricazione nei confronti della vittima, consiste in continui insulti (sei una scrofa, come sei brutta, copriti, fai schifo, sei grassa, dovrei cambiare le porte perché non ci entri più, tra dieci anni ti cambio con una più giovane e più bella) pronunciati nella quotidianità della vita e non solo nel corso di litigi, nel far mancare alla persona offesa i mezzi finanziari necessari per l&#8217;acquisto di beni di prima necessità, cui si sono accompagnate le sporadiche condotte violente riferite ed accertate, sono sufficienti a sorreggere il giudizio di ripetitività ed abitualità dei comportamenti richiesto dal delitto di cui all&#8217;art. 572 c.p., costituendo il nucleo di un abituale comportamento vessatorio ai danni della moglie dell&#8217;imputato.</em></h5>
</blockquote>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><strong>LEGGI IL TESTO INTEGRALE</strong></span></p>
<p style="text-align: left;">[OMISSIS]<strong><br />
</strong></p>
<p>1. Con sentenza del 6 marzo 2019 la Corte di Appello di Bologna, in sede di giudizio di rinvio, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Bologna con cui OMISSIS era stato dichiarato responsabile del reato di cui all&#8217;art. 572 c.p., per avere sottoposto la moglie OMISSIS e la figlia minore OMISSIS a continue vessazioni percosse e violenze, nonché del reato di cui all&#8217;art. 609 bis, comma 1 cod. pen., per avere costretto la moglie a subire atti sessuali contro la sua volontà, assolvendo il medesimo dal reato di cui all&#8217;art. 572 cod. pen., nei confronti della figlia e riconoscendo l&#8217;attenuante di cui all&#8217;art. 609 bis ultimo comma, per il reato di violenza sessuale nei confronti della moglie.<br />
2. La Corte di Cassazione con sentenza n. 31426 del 13 aprile 2018, in sede rescindente, aveva annullato la sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 20 aprile 2017, che confermava la sentenza di condanna del Tribunale di Bologna con cui OMISSIS era stato condannato per i reati di cuiagli artt. 609 bis, comma 1 e 572 cod. pen. limitatamente alla condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia, per difetto di motivazione in ordine circa la ripetività ed ossessività degliatti, necessaria ai fini della sussistenza del delitto, nonché alla mancata concessione dell&#8217;attenuante di cui all&#8217;art. 609 bis ultimo comma cod. pen. non essendo il diniego sorretto da valida valutazione circa i mezzi, le modalità esecutive e di coartamento della persona offesa.<br />
3. Avverso la sentenza resa in sede rescissoria propone ricorso, a mezzo del suo difensore, OMISSIS affidandolo ad un unico articolato motivo.<br />
4. Con la doglianza fa valere il vizio di motivazione, sotto il profilo della contraddittorietà e dell&#8217;illogicità in ordine all&#8217;omessa valutazione di una prova decisiva al fine della valutazione della credibilità della persona offesa.<br />
Rileva che la Corte territoriale è incorsa in errore avendo ritenuto che con la sentenza di annullamento fosse stato richiesto al giudice del rinvio di limitarsi a valutare l&#8217;abitualità degli atti di maltrattamento, mentre il mandato affidato dalla Corte di cassazione doveva ritenersi relativo all&#8217;accertamento della sussistenza degli atti vessatori, ciò implicando una valutazione sostanziale della credibilità della persona offesa. Osserva che seppure la Corte territoriale abbia premesso di non dover provvedere al vaglio delle dichiarazioni di OMISSIS in realtà le ha analizzate, ritenendole pienamente affidabili, senza tuttavia occuparsi di riconsiderare tutto il materiale probatorio a disposizione.<br />
In particolare, il giudice di seconda cura ha omesso di esaminare le dichiarazioni rese da OMISSIS alla polizia giudiziaria in data 22 settembre 2013, trasfusenella relazione di servizio acquisita dal giudice di prima cura, pur a fronte delle plurime sollecitazioni della difesa in questo senso.<br />
Assume che siffatte dichiarazioni, per il momento storico nel quale sono intervenute, si dimostrano di assoluta rilevanza.<br />
Invero, la relazione di servizio riporta che il 22 settembre 2013 gli operanti di una volante della Polizia di Stato, intervennero presso l&#8217;abitazione del nucleo familiare, a seguito della segnalazione da parte di OMISSIS di atti di maltrattamenti da parte dell&#8217;imputato nei confronti della figlia, accusa dalla quale OMISSIS è stato assolto dalla sentenza impugnata.<br />
Osserva che l&#8217;episodio si colloca a ridosso delle condotte vessatorie assertivamente realizzatesi nei confronti della moglie nel periodo giugno-luglio 2013, oggetto della contestazione di questo processo.<br />
Rileva che la persona offesa sentita dagli operanti che avevano constatato dallo S.D.I. la presenza di denunce per violenza sessuale e maltrattamenti di famiglia relative all&#8217;anno 2012, formulate da OMISSIS, aveva dichiarato che dopo quegli episodi, &#8211; che pure l&#8217;avevano indotta a lasciare l&#8217;abitazione rifugiandosi dal fratello per un mese &#8211; il marito non aveva più reiterato le condotte denunciate nei suoi confronti.<br />
Le dichiarazioni spontaneamente rese in quell&#8217;occasione, in un ambiente scevro da condizionamenti, divergono da quelle rese successivamente nel corso del procedimento.<br />
Nondimeno, né siffatta dichiarazione, né quella resa avanti ai Tribunale dei minorenni di Bologna &#8211; con cui OMISSIS ribadiva l&#8217;assenza di atti di violenza verbale o fisica, dichiarando di avere &#8216;un po&#8217; esagerato&#8217;- è stata coerentemente giudicata dai giudici di merito ai fini della valutazione di credibilità della persona offesa.<br />
La Corte territoriale, infatti, si è limitata a considerare quanto affermato in sede di giudizio minorile sull&#8217;allontanamento del padre dalla casa familiare alla cui cura era affidata la figlia come un tentativo della madre di tenere unita la famiglia, laddove un vaglio complessivo delle plurime dichiarazioni della persona offesa avrebbe consentito una migliore rappresentazione del reale svolgimento dei fatti, inducendo necessariamenteuna diversa valutazione dell&#8217;affidabilità di OMISSIS.<br />
L&#8217;omessa considerazione di quanto affermato dalla medesima il 22 settembre 2013, dunque, mina gravemente l&#8217;impianto argomentativo della sentenza impugnata e ne impone l&#8217;annullamento.<br />
5. Con requisitoria scritta, ai sensi dell&#8217;art. 23, comma 8 D.L 137/2020 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi l&#8217;inammissibilità del ricorso.<br />
Considerato in diritto<br />
1. Il motivo è manifestamente infondato.<br />
2. Come correttamente ritenuto dal giudice del rinvio, il mandato del giudice di legittimità, in sede rescindente, non era affatto quello di procedere ad una nuova valutazione della credibilità della persona offesa, bensì quello di valutare se le condotte indicate nell&#8217;atto di imputazione fossero inquadrabili nel delitto di cui all&#8217;art. 572 cod. pen., in quanto connotate da ripetitività tale da costituire quella continuità ed abitualità che configura la condotta materiale del reato, dovendo questa consistere nella sottoposizione del familiare ad una serie di sofferenze fisiche e morali che, isolatamente considerate, potrebbero anche non costituire reato, (ex multis Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 &#8211; dep. 14/03/2012, S., Rv. 252350), accompagnata, sotto il profilo soggettivo, dalla coscienza e volontà dell&#8217;agente di porre in essere siffatti atti vessatori.<br />
3. Ora, è vero che nell&#8217;adempiere al compito assegnato dalla sentenza di annullamento, la Corte territoriale ripercorre il racconto della persona offesa, richiamando le considerazioni già svolte in sede di merito, in particolare in relazione alla rimessione di querela per i fatti precedentemente denunciati -e non per quelli oggetto del presente processo- ed alle dichiarazioni rese avanti al Tribunale per i minorenni, in data 27 marzo 2014, nonché al matrimonio contratto con l&#8217;imputato, successivamente al periodo in cui ricadono gli episodi contestati, ma lo fa per fugare ogni residuo dubbio sulla sussistenza degli atti da cui è scaturita l&#8217;accusa di maltrattamenti in famiglia.<br />
Né, d&#8217;altrocanto, il giudice della rescissione, aveva affrontato, ritenendola illogica od incompleta, la motivazione circa l&#8217;affidabilità della persona offesa, vizio che dalla lettura della sentenza di annullamento non pare neppure essere stato effettivamente sottoposto alla censura del giudice di legittimità.<br />
4. Non era, pertanto, richiesto alla Corte, in sede rescissoria, di completare il vaglio della testimonianza della persona offesa in relazione all&#8217;affidabilità complessiva della narrazione, attraverso la rivisitazione delle sue affermazioni ponendola a confronto con la documentazione acquisita al procedimento, fra cui la difesa indica le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria in data22 settembre 2013.5. Ciò di per sé rende inammissibile il ricorso.<br />
D&#8217;altro canto, la Corte territoriale con la sentenza quiimpugnata rappresenta gli episodi di prevaricazione nei confronti della vittima, consiste in continui insulti (sei una scrofa, come sei brutta, copriti, fai schifo, sei grassa, dovrei cambiare le porte perchénon ci entri più, tra dieci anni ti cambio con una più giovane e più bella) pronunciati nella quotidianità della vita e non solo nel corso di litigi, nel far mancare alla persona offesa i mezzi finanziari necessari per l&#8217;acquisto di beni di prima necessità, cui si sono accompagnate le sporadichecondotte violente riferite ed accertate. Siffatte considerazioni sono sufficienti a sorreggere il giudizio di ripetitività ed abitualità dei comportamenti richiesto dal delitto di cui all&#8217;art. 572 cod. pen., costituendo il nucleo di un abituale comportamento vessatorio ai danni della moglie dell&#8217;imputato.<br />
All&#8217;inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.<br />
Si dispone l&#8217;oscuramento dei dati personali.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p>Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende.</p>
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		<title>Maltrattamenti in famiglia: non scriminano le differenze culturali e religiose</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Ciancio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2020 12:20:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Delitti e Contravvenzioni]]></category>
		<category><![CDATA[DIRITTO PENALE]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[maltrattamenti]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Corte Suprema di Cassazione si è espressa sul trattamento sanzionatorio di soggetti, appartenenti ad altre culture, imputati di un delitto contro la persona e la famiglia secondo i criteri normativi del nostro diritto ma valutati diversamente dalla loro cultura quanto ai canoni di liceità o di gravità. La Terza Sezione Penale, con la sentenza [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h3>La Corte Suprema di Cassazione si è espressa sul trattamento sanzionatorio di soggetti, appartenenti ad altre culture, imputati di un delitto contro la persona e la famiglia secondo i criteri normativi del nostro diritto ma valutati diversamente dalla loro cultura quanto ai canoni di liceità o di gravità.</h3>
<blockquote>
<h5><em>La Terza Sezione Penale, con la sentenza in commento (n. 8986 depositata il 5 marzo 2020) si è pronunciata sul ricorso di un cittadino straniero condannato, oltre che per violenza sessuale, anche per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate in danno della convivente more uxorio.</em></h5>
</blockquote>
<p style="text-align: left;">I caratteri interpretativi legati al consolidamento del pluralismo culturale e religioso costituiscono un banco di prova importante per il nostro ordinamento giuridico.<br />
La presenza di diverse identità ha modificato lo scenario della società italiana ridisegnandone un quadro giuridico alquanto variegato e innovativo.<br />
La difficoltà relativa alla convivenza di queste identità non si riflette esclusivamente sull’organizzazione dell’ordine pubblico ma bussa alla porta del diritto penale in tema di cause di giustificazione.</p>
<p style="text-align: left;">Nel terzo motivo del ricorso, l’uomo invocava &#8211; tra le cause di giustificazione &#8211; le connotazioni culturali e religiose proprie del paese d’origine</p>
<p style="text-align: left;">Doglianza che la Cassazione ha respinto prontamente , dichiarando l’inammissibilità di tutti e tre i motivi del ricorso, non riconoscendo rilevanza &#8211; anche solo ai fini della dosimetria della pena &#8211; alle differenze culturali e religiose dell’imputato e ribadendo il principio in subiecta materia, condiviso dal Collegio e affermato in una vicenda analoga, per cui lo straniero imputato di un delitto contro la persona o contro la famiglia ( maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, violazione degli obblighi di assistenza familiare, ect.) non può invocare, neppure in forma putativa, la scriminante dell&#8217;esercizio di un diritto correlata a facoltà asseritamente riconosciute dall&#8217;ordinamento dello Stato di provenienza, qualora tale diritto debba ritenersi oggettivamente incompatibile con le regole dell&#8217;ordinamento italiano, in cui l&#8217;agente ha scelto di vivere.</p>
<p style="text-align: left;">Ciò in quanto emerge l&#8217;esigenza di valorizzare, in linea con l&#8217;art. 3 della nostra Carta Costituzionale, la centralità della persona umana, quale principio in grado di armonizzare le culture individuali rispondenti a culture diverse, e di consentire quindi l&#8217;instaurazione di una società civile multietnica (cfr. Cass. Pen., Sez. III, n. 14960/2015).</p>
<p>Ne discende un orientamento della Corte verso l’obbligatorietà per i soggetti inseriti in una società multietnica di compatibilità preventiva dei propri comportamenti con le regole della compagine sociale in cui si sceglie di vivere</p>
<p>Non è riconosciuta la posizione di buona fede in coloro che, pur nella consapevolezza di essersi trasferiti in un paese diverso, presumono di avere il diritto di proseguire in condotte culturalmente accettabili e lecite secondo le leggi vigenti nel paese di provenienza.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="https://www.osservatoriopenale.it/wp-content/uploads/2020/05/8986-2020.pdf" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #808080;">TESTO INTEGRALE SENTENZA</span></a><br />
</strong></p>
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		<title>Linee Guida in tema di violenza domestica e di genere</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Debora Zagami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2019 17:52:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Delitti e Contravvenzioni]]></category>
		<category><![CDATA[DIRITTO PENALE]]></category>
		<category><![CDATA[abusi]]></category>
		<category><![CDATA[maltrattamenti]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna diffonde le Linee Guida  sull&#8217;applicazione della legge 69/2019, meglio conosciuta come Codice Rosso. Rimandiamo al sito istituzionale per la visualizzazione della documentazione integrale: link sito istituzionale. Linee Guida Procura Bologna Questionario SARA (valutazione rischio recidiva) I quaderni del professionista: maltrattamento e abuso dul minore</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna diffonde le Linee Guida  sull&#8217;applicazione della legge 69/2019, meglio conosciuta come Codice Rosso.<br />
Rimandiamo al sito istituzionale per la visualizzazione della documentazione integrale: <a href="http://www.procura.bologna.giustizia.it/news.aspx?id=24379" target="_blank" rel="noopener noreferrer">link sito istituzionale</a>.<br />
<span id="more-5784"></span></p>
<p><a href="https://www.osservatoriopenale.it/wp-content/uploads/2019/12/A_26324.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><span class="td_text_highlight_marker_green td_text_highlight_marker"><strong>Linee Guida Procura Bologna</strong></span></a></p>
<p><a href="https://www.osservatoriopenale.it/wp-content/uploads/2019/12/A_26334.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><span class="td_text_highlight_marker_green td_text_highlight_marker"><strong>Questionario SARA (valutazione rischio recidiva)</strong></span></a></p>
<p><a href="https://www.osservatoriopenale.it/wp-content/uploads/2019/12/A_26330.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><span class="td_text_highlight_marker_green td_text_highlight_marker"><strong>I quaderni del professionista: maltrattamento e abuso dul minore</strong> </span></a></p>
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