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	<title>liquidazione Archivi - Osservatorio Penale</title>
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	<title>liquidazione Archivi - Osservatorio Penale</title>
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		<title>SIAMM: monitoraggio istanze di liquidazione</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Op]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2021 11:23:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DEONTOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[compensi professionali]]></category>
		<category><![CDATA[liquidazione]]></category>
		<category><![CDATA[SIAMM]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con la recente implementazione del sistema SIAMM sono state introdotte funzionalità che aiuteranno i difensori a tenere sotto controllo le istanze di liquidazione dei compensi professionali. L&#8217;Ufficio Spese di Giustizia del Tribunale di Perugia ha predispoto la Carta dei Servizi con la tavola sinottica per il monitoraggio delle istanze di liquidazione. Con il ricevimento della [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: left;">Con la recente implementazione del sistema SIAMM sono state introdotte funzionalità che aiuteranno i difensori a tenere sotto controllo le istanze di liquidazione dei compensi professionali.</h3>
<blockquote>
<h5><em>L&#8217;Ufficio Spese di Giustizia del Tribunale di Perugia ha predispoto la Carta dei Servizi con la tavola sinottica per il monitoraggio delle istanze di liquidazione.</em></h5>
</blockquote>
<p>Con il ricevimento della PEC che comunica il cambio stato dell&#8217;istanza in PROVVEDIMENTO LORDO ESECUTIVO il difensore potrà emettere la fattura elettronica senza nessun altro avviso.</p>
<p><a href="https://www.osservatoriopenale.it/wp-content/uploads/2021/10/Vademecum-SIAMM.pdf" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #808080;"><strong>SCARICA IL VADEMECUM</strong></span></a></p>
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		<title>Gratuito patrocinio: Parte civile ammessa al GP e assoluzione dell&#8217;imputato</title>
		<link>https://www.osservatoriopenale.it/gratuito-patrocinio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Debora Zagami]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2017 10:47:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Da leggere]]></category>
		<category><![CDATA[Difesa di Ufficio]]></category>
		<category><![CDATA[DIRITTO PENALE]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[liquidazione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Così come il difensore dell’imputato ammesso al gratuito patrocinio ha diritto al rimborso degli onorari e delle spese anche in caso di condanna, analogamente il difensore della parte civile ha diritto al compenso anche in caso di rigetto della domanda risarcitoria, non potendo il principio della soccombenza operare tra soggetti, lo Stato e la persona [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Così come il difensore dell’imputato ammesso al gratuito patrocinio ha diritto al rimborso degli onorari e delle spese anche in caso di condanna, analogamente il difensore della parte civile ha diritto al compenso anche in caso di rigetto della domanda risarcitoria, non potendo il principio della soccombenza operare tra soggetti, lo Stato e la persona ammessa al gratuito patrocinio, che non sono parti contrapposte di un giudizio.<br />
<span id="more-3735"></span><br />
Al principio di diritto dettato dalla Suprema Corte di legittimità con la sentenza 42508 del 2009, è stata data applicazione dal Tribunale Ordinario di Roma in una caso anologo: imputato assolto, parte civile ammessa al Patrocinio a spese dello Stato non risarcita.<br />
Con decreto 13.11.2017 il Giudice ha riconosciuto la non operatività in tale fattispecie del principio disciplinato dall&#8217;art. 91 c.p.c. (c.d. principio della soccombenza) aderendo all&#8217;interpretazione secondo la quale la norma in questione è destinata a regolare il rapporto tra le parti in tema di condanna alle spese di lite, non il rapporto interno tra la parte-cliente ed il proprio Avvocato.<br />
In forza dell&#8217;art. 91 c.p.c. il soccombente è tenuto a pagare non solo le spese di lite sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche a remunerare il proprio Avvocato ed a rimborsargli le spese.<br />
Nel caso in cui la parte è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, anche nella ipotesi di rigetto della domanda di risarcimento per assoluzione dell&#8217;imputato, lo Stato (come sostituto del danneggiato nel rapporto cliente-difensore) ha il dovere di erogare il compenso degli onorari e il rimborso delle spese al difensore della parte civile ammessa al beneficio.<br />
<!--more--><br />
<a href="https://www.osservatoriopenale.it/wp-content/uploads/2017/11/18606_15.pdf"><strong><span style="color: #99cc00;">Testo integrale decreto</span></strong></a></p>
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		<title>Tribunale per i Minorenni di Milano: il protocollo</title>
		<link>https://www.osservatoriopenale.it/tribunale-per-i-minorenni-di-milano-il-protocollo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Debora Zagami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2015 17:52:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Minorenni]]></category>
		<category><![CDATA[PROCEDURA PENALE]]></category>
		<category><![CDATA[liquidazione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Tribunale per i Minorenni di Milano e la Procura della Repubblica per i Minorenni di Milano hanno stipulato un protocollo insieme all’Ordine degli Avvocati di Milano, alla Camera Penale di Milano e alla Camera Minorile di Milano per regolamentare i procedimenti penali minorili davanti al Tribunale per i Minorenni nonché per regolare la liquidazione [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il Tribunale per i Minorenni di Milano e la Procura della Repubblica per i Minorenni di Milano hanno stipulato un protocollo insieme all’Ordine degli Avvocati di Milano, alla Camera Penale di Milano e alla Camera Minorile di Milano per regolamentare i procedimenti penali minorili davanti al Tribunale per i Minorenni nonché per regolare la liquidazione dei compensi ai difensori dei soggetti minorenni e delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato.<br />
<span id="more-2820"></span></p>
<p><span style="color: #991456;"><strong><a style="color: #991456;" href="http://www.osservatoriopenale.it/wp-content/uploads/2015/11/Protocollo-Tribunale-per-i-minorenni-2014.pdf" target="_blank">Testo integrale del Protocollo</a></strong></span></p>
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		<title>Opposizione a decreto di liquidazione, competenza</title>
		<link>https://www.osservatoriopenale.it/opposizione-a-decreto-di-liquidazione-competenza/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Debora Zagami]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Difesa di Ufficio]]></category>
		<category><![CDATA[DIRITTO PENALE]]></category>
		<category><![CDATA[liquidazione]]></category>
		<category><![CDATA[opposizione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il procedimento di opposizione alla liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice e ai custodi, nonché ai difensori nominati al patrocinio a spese dello Stato, anche se gli incarichi (o le nomine) sono conferiti nell&#8217;ambito di un procedimento penale, introduce una controversia di natura civile, che deve essere assegnata e trattata dai magistrati addetti al [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.osservatoriopenale.it/opposizione-a-decreto-di-liquidazione-competenza/">Opposizione a decreto di liquidazione, competenza</a> proviene da <a href="https://www.osservatoriopenale.it">Osservatorio Penale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">Il procedimento di opposizione alla liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice e ai custodi, nonché ai difensori nominati al patrocinio a spese dello Stato, anche se gli incarichi (o le nomine) sono conferiti nell&#8217;ambito di un procedimento penale, introduce una controversia di natura civile, che deve essere assegnata e trattata dai magistrati addetti al servizio civile, ma la decisione pronunciata da magistrato addetto al servizio penale &#8211; in violazione di criteri espressamente previsti nei provvedimenti tabellari o del criterio generale secondo cui le controversie civili debbono essere assegnate e trattate ai magistrati addetti al servizio civile &#8211; non è nulla, anche se la predetta violazione può giustificare l&#8217;adozione di provvedimenti amministrativi o di natura disciplinare.</div>
<div align="justify"><strong>(Cass, Sez. Unite Civili, sentenza n. 19161 del 13 gennaio -3 settembre 2009) </strong></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.osservatoriopenale.it/opposizione-a-decreto-di-liquidazione-competenza/">Opposizione a decreto di liquidazione, competenza</a> proviene da <a href="https://www.osservatoriopenale.it">Osservatorio Penale</a>.</p>
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		<title>Il &#8220;prontuario&#8221;</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Debora Zagami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Difesa di Ufficio]]></category>
		<category><![CDATA[DIRITTO PENALE]]></category>
		<category><![CDATA[difensore d'ufficio]]></category>
		<category><![CDATA[liquidazione]]></category>
		<category><![CDATA[prontuario]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Datato 27 luglio 2005, ma ancora diffusamente applicato, il Prontuario del Tribunale di Roma sulla liquidazione degli onorari ai difensori di ufficio e agli iscritti nell&#8217;elenco per il gratuito patrocinio a spese dello Stato. Il prontuario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.osservatoriopenale.it/il-qprontuarioq/">Il &#8220;prontuario&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.osservatoriopenale.it">Osservatorio Penale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Datato 27 luglio 2005, ma ancora diffusamente applicato, il Prontuario del Tribunale di Roma sulla liquidazione degli onorari ai difensori di ufficio e agli iscritti nell&#8217;elenco per il gratuito patrocinio a spese dello Stato.</p>
<p><a href="http://www.osservatoriopenale.it/wp-content/uploads/2009/07/prontuario.pdf"><span style="color: #339966;"><strong>Il prontuario</strong> </span></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.osservatoriopenale.it/il-qprontuarioq/">Il &#8220;prontuario&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.osservatoriopenale.it">Osservatorio Penale</a>.</p>
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