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	<title>infortunio Archivi - Osservatorio Penale</title>
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	<title>infortunio Archivi - Osservatorio Penale</title>
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		<title>Infortunio sul lavoro: criteri di attribuzione della responsabilità</title>
		<link>https://www.osservatoriopenale.it/infortunio-sul-lavoro-criteri-di-attribuzione-della-responsabilita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcello Bertucci]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2018 18:41:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PENALE D'IMPRESA]]></category>
		<category><![CDATA[infortunio]]></category>
		<category><![CDATA[infortunio sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratore]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Ai fini dell’attribuzione della penale responsabilità per infortunio sul lavoro, non hanno alcun rilevo né la posizione del lavoratore vittima dell&#8217;incidente (nel caso di specie dipendente di una ditta appaltatrice e non della ditta dell&#8217;imputato), nè le mansioni svolte da tale dipendente posto che l&#8217;osservanza degli obblighi di sicurezza imposti normativamente prescinde dalla qualità di [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ai fini dell’attribuzione della penale responsabilità per infortunio sul lavoro, non hanno alcun rilevo né la posizione del lavoratore vittima dell&#8217;incidente (nel caso di specie dipendente di una ditta appaltatrice e non della ditta dell&#8217;imputato), nè le mansioni svolte da tale dipendente posto che l&#8217;osservanza degli obblighi di sicurezza imposti normativamente prescinde dalla qualità di lavoratore subordinato dell&#8217;infortunato, potendo la parte lesa essere anche del tutto estranea al ciclo produttivo o dal mondo imprenditoriale, purchè frequenti l&#8217;azienda per motivi collegati in qualunque modo all&#8217;attività della stessa.<br />
<strong>(Cass. Sezione IV Penale, 15 novembre 2017, n. 52129)</strong></p>
<p><span id="more-3954"></span></p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE QUARTA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. IZZO Fausto &#8211; Presidente &#8211;<br />
Dott. DI SALVO Emanuele &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. BELLINI Ugo &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. RANALDI Alessandro &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. TANGA Antonio L. &#8211; Rel. Consigliere &#8211;<br />
ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sui ricorsi proposti da<br />
1. C.G.;<br />
2. B.S.;<br />
3. SOCIETA&#8217; T. S.P.A. (responsabile per l&#8217;illecito amministrativo dipendente dal reato);<br />
avverso la sentenza n. 4966 del giorno 20/09/2016 della Corte di Appello di Torino;<br />
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;<br />
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Tanga Antonio Leonardo;<br />
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Zacco Franca, che ha concluso per l&#8217;inammissibilità dei ricorsi;<br />
udite le richieste del difensore di B.S. e della Società S.P.A. che ha concluso per l&#8217;accoglimento dei ricorsi;<br />
udite le richieste del difensore di C.G. che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso.<br />
1. Con sentenza del Tribunale di Pinerolo del 27/06/2013, C.G., B.S., venivano dichiarati colpevoli del reato loro ascritto, e, concesse le circostanze attenuanti generiche e l&#8217;attenuante di cui all&#8217;art. 62 c.p., n. 6, prevalenti sulle contestate aggravanti, condannati alla pena di giorni 15 di reclusione ciascuno; la Società S.P.A. veniva dichiarata responsabile dell&#8217;illecito amministrativo ascrittole e, riconosciuta la diminuente di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 12, comma 2, lett. a, condannata alla sanzione pecuniaria di Euro 40.000,00.<br />
1.1. I ricorrenti era stati rinviati a giudizio per rispondere della seguente imputazione:<br />
C.G. e B.S. (con Be.Da. coimputato assolto, non appellante) in ordine al reato di cui all&#8217;art. 113 c.p., art. 590 c.p., commi 1, 2 e 3, art. 583 c.p., comma 1, in relazione al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 28, comma 2, lett. a), art. 63, comma 1, art. 64, comma 1, lett. a), art. 71, comma 8, perchè, in cooperazione colposa fra loro, il C. quale datore di lavoro delegato della OMISSIS S.p.A., il B. quale procuratore speciale ed amministratore delegato ed in tale veste datore di lavoro della T. S.p.A., il Be. quale Amministratore delegato e in tale veste datore di lavoro della OMISSIS2 S.p.A., per colpa, consistita:<br />
&#8211; per il C. nella mancata indicazione, nel documento di valutazione dei rischi, dei pericoli conseguenti alla attività di carico e scarico di cassoni metallici vuoti per mezzo di carrelli elevatori e delle necessarie misure di prevenzione protezione da adottarsi per proteggersi dal rischio di caduta dei cassoni durante le operazioni di movimentazione degli stessi, nonchè nell&#8217;omessa adozione di adeguate misure organizzative atte ad evitare che i lavoratori a piedi si trovassero nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi (D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 28, comma 2, lett. a), art. 71, comma 3);<br />
&#8211; per il B. nell&#8217;utilizzo, nella attività imprenditoriale dell&#8217;azienda da lui gestita, di cassoni metallici in cattivo stato di manutenzione, non provvedendo a controllare gli stessi e consentendo l&#8217;utilizzo di cassoni metallici la cui superficie di appoggio del profilato era priva delle caratteristiche di planarità che contribuisce alla stabilità dei cassoni medesimi quando vengono sovrapposti l&#8217;uno sull&#8217;altro nella fase di sovrapposizione (D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 71, comma 8);<br />
&#8211; per il Be. nel far svolgere attività lavorativa su un piazzale che presentava una pavimentazione con numerose buche, sporgenze pericolose ed avvallamenti, così da non rendere sicuro il movimento ed il transito dei mezzi di trasporto (D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 63, comma 1, art. 64, comma 1, lett. a) avendo omesso di organizzare correttamente le operazioni di carico e scarico svolte per conto e su incarico della OMISSIS S.p.A. dei cassoni vuoti di proprietà della ditta T. S.p.A. all&#8217;interno del piazzale di proprietà della OMISSIS2 S.p.A.; &#8211; cagionavano a Ba.Ma. &#8211; autotrasportatore titolare di ditta individuale cui era stato affidato il trasporto dei cassoni medesimi &#8211; lesioni consistenti in consistenti in frattura del piatto tibiale destro, frattura del perone destro, frattura tibiale esterno del ginocchio sinistro, con conseguente impossibilità di attendere alle normali occupazioni per 250 giorni. In particolare, il Ba., mentre stazionava sul piazzale della OMISSIS2 S.p.A dopo aver effettuato un trasporto per conto della T. S.p.A., veniva investito dalla caduta di un cassone che era coinvolto in una operazione di carico condotta da A.S., dipendente della OMISSIS S.p.A., caduta cagionata dalle pessime condizioni dei cassoni e della pavimentazione del piazzale come sopra indicato.<br />
Nonchè: T. S.p.A. (e OMISSIS2 S.p.A.) in ordine all&#8217;illecito amministrativo di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25-septies, art. 113 c.p., art. 90 c.p., commi 1, 2 e 3, art. 583 c.p., comma 1, n. 1, in concorso di cooperazione colposa fra loro.<br />
1.1. Con la sentenza n. 4966 del giorno 20/09/2016, la Corte di Appello di Torino, adita dagli imputati, in parziale riforma della sentenza appellata, sostituiva la pena detentiva inflitta a ciascuno degli imputati nella pena pecuniaria corrispondente pari ad Euro 3.750,00 di multa, confermando il resto.<br />
2. Avverso tale sentenza d&#8217;appello, propongono ricorso percassazione C.G., B.S. e la Società T. S.P.A., a mezzo dei propri difensori, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all&#8217;art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1):<br />
C.G.:<br />
I) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza in relazione alle sentenze di merito con riferimento alla violazione dell&#8217;art. 191 c.p.p.. Deduce che la Corte d&#8217;appello, nel pronunciarsi sull&#8217;eccezione di validità del procedimento di primo grado, svolta dalle parti appellanti anche nella prospettiva della nullità dell&#8217;istruttoria e della conseguente sentenza, in relazione all&#8217;audizione dell&#8217;inizialmente querelato carrellista A. senza l&#8217;assistenza di un difensore, ha inevitabilmente utilizzato la documentazione consistente nel verbale di sommarie informazioni del carrellista A. nonchè la querela presentata nei suoi confronti. Sostiene che l&#8217;utilizzabilità del predetto verbale di sommarie informazioni e, conseguentemente la testimonianza dell&#8217; A., è tale da comportare la nullità assoluta dell&#8217;intero procedimento;<br />
II) mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in relazione all&#8217;art. 192 c.p.p., per carenze ed omissioni nell&#8217;esposizione delle risultanze processuali. Deduce che erroneamente la Corte torinese ha basato la propria motivazione sulla considerazione che la condotta del Ba. (p.o.) &#8211; costituita dalla violazione di qualsivoglia norma prudenziale, come il sostare nell&#8217;area di manovra del &#8220;muletto&#8221;, per di più essendo al corrente delle condizioni dei cassoni da lui stesso caricati sul mezzo di trasporto &#8211; non potesse essere considerata fattore di interruzione del nesso causale. Sostiene che la Corte Territoriale equipara l&#8217;obbligo di controllo e di intervento che il datore di lavoro deve esercitare nei confronti dei propri dipendenti, alla situazione in cui vi sia un libero lavoratore autonomo non soggetto al potere gerarchico/disciplinare di alcuno e normalmente autoregolato.<br />
B.S. e la Società T. S.P.A.:<br />
III) violazione di legge e vizi motivazionali concretati nella mancata valutazione (o dalla illogica o contraddittoria delibazione) di un elemento tanto pregiudizialmente in diritto che concretamente fattuale rilevanti ai fini del decidere nonchè nella interpretazione analogica di norma &#8220;in bianco&#8221; (anche extra penale), ma costitutiva di fattispecie penale, con la conseguente violazione del principio di stretta legalità. Deduce che il ragionamento sviluppato dalla Corte Territoriale si fonda, a ben guardare, su di un unico, effettivo argomento: ovvero che la condotta del Ba. non potesse ritenersi imprevedibile e quindi in concreto imprevista, in ragione di una abitudinarietà di comportamento, se non in casi siffatti, almeno analoghi: onde la fattispecie avrebbe dovuto e dovrebbe essere ricondotta nell&#8217;alveo delle conseguenze delle omissioni di controllo. Sostiene che la Corte Territoriale, in modo incongruo, confonde la valenza dell&#8217;obbligo di controllo e di intervento che il datore di lavoro deve esercitare nei confronti dei propri dipendenti, nei confronti di un libero lavoratore autonomo, piccolo imprenditore, quindi non soggetto al potere gerarchico/disciplinare di chicchessia, così realizzando una indebita estensione della norma penale, attraverso una interpretazione che più che estensiva verrebbe ad essere concretamente analogica, violando il principio di stretta legalità.<br />
3. I ricorsi non meritano accoglimento.<br />
3.1. Va premesso che, nel caso di doppia conforme, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione.<br />
3.2. Occorre, inoltre, evidenziare che i ricorrenti ignorano le analitiche ragioni esplicitate dal giudice di appello per rigettare analoghi motivi di gravame.<br />
3.3. La Corte territoriale ha, in vero, fornito puntuale spiegazione del ragionamento posto a base della propria sentenza procedendo alla coerente e corretta disamina di ogni questione di fatto e di diritto.<br />
3.4. Sul punto va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l&#8217;autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. sez. 4, n. 31224 del 16/06/2016).<br />
3.5. Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l&#8217;illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata purchè -come nel caso in esame- siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (sez. 3, n. 35397 del 20/6/2007; Sez. Unite n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).<br />
3.6. Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall&#8217;art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, il controllo di legittimità della motivazione non attiene nè alla ricostruzione dei fatti nè all&#8217;apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell&#8217;atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l&#8217;esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l&#8217;assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542).<br />
3.7. Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c&#8217;è, in altri termini, come richiesto nei ricorsi in scrutinio, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.<br />
3.8. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che &#8220;attaccano&#8221; la persuasività, l&#8217;inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell&#8217;attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr. sez. 2, n. 38393 del 20/07/2016; sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).<br />
4. Alla luce dei surriportati principi vanno scrutinati gli odierni ricorsi. 4.1. Per maggiore chiarezza occorre riportare la sintesi la dinamica dell&#8217;infortunio così come ritenuta dai Giudici del Merito. La azienda T. s.p.a. si avvaleva per i trasporti -da e per la sede di OMISSIS2 s.p.a.- della ditta di Ce.An., che subappaltava la commessa a piccole imprese, quale quella della persona offesa del presente procedimento, Ba.Ma. (autotrasportatore titolare di ditta individuale), che faceva la spola fra le due aziende con i cassoni in ferro a forma di parallelepipedo destinati ad essere riempiti con particolari lavorati da OMPV da consegnare a T. S.p.A.. Per le movimentazioni di tali contenitori, OMISSIS2 si avvaleva della ditta OMISSIS, alle cui dipendenze lavorava il carrellista A., che, al memento dell&#8217;infortunio, stava procedendo alle operazioni di scarico, eseguite inforcando una pila di contenitori alla volta e, quindi, arretrando a bassa velocità con il carrello elevatore prima di ruotare per posizionarsi in parallelo al camion a forche abbassate in modo da consentire ad altro carrellista di prelevare il carico e portarlo alla sua destinazione finale. L&#8217;infortunio si è verificato durante lo spostamento di tre cassoni vuoti, che erano scivolati dalle forcole del carrello elevatore colpendo l&#8217;autista del camion il quale aveva riportato le lesioni di cui alla documentazione medica in atti: l&#8217;inchiesta infortuni su cui ha riferito in dibattimento l&#8217;ispettore R., ha evidenziato le pessime condizioni dei contenitori collocati sul camion di Ba. da personale T. a pile di tre alla volta, che ha determinato l&#8217;instabilità del carico e la sua caduta. Il Ba., escusso, ha ammesso di essersi avvicinato alla sponda del camion per rimettere a posto un piantone e togliere quello successivo, in modo tale che lo scarico delle pile di cassoni potesse proseguire senza soluzione di continuità e ciò, senza attendere la conclusione della manovra che A. stava compiendo.<br />
5. Ciò posto, in ordine alla censura sub I), relativa al ricorso di C.G., basterà ribadire che il divieto di utilizzazione nei confronti di terzi di dichiarazioni rese da persona che avrebbe dovuto essere sentito in qualità di indagato, non attiene alle dichiarazioni rese all&#8217;autorità giudiziaria da soggetto che mai abbia assunto la qualità di imputato o di persona sottoposta ad indagini, considerato che, a differenza del P.M., il giudice del merito che le utilizza non può attribuire ad alcuno, di propria iniziativa, la qualità di imputato o di persona sottoposta ad indagini, dovendo solo verificare che essa non sia già stata formalmente assunta, sussistendo in tal caso l&#8217;incompatibilità con l&#8217;ufficio di testimone (cfr. Sez. 5, n. 24300 del 19/03/2015).<br />
5.1. L&#8217; A., che ha reso le sommarie informazioni testimoniali e poi è stato escusso quale teste a dibattimento, non ha mai assunto la qualità di imputato o di persona sottoposta ad indagini nel procedimento penale a carico dei ricorrenti.<br />
5.2. Ne segue l&#8217;infondatezza della censura in parola.<br />
6. In ordine alla censura sub I), relativa al ricorso di C.G., si osserva:<br />
6.1. In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la disciplina dei contratti di appalto, come quella dei contratti di opera e di subappalto (cfr. D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26), è molto rigorosa, dimostrando con chiarezza l&#8217;intendimento del legislatore di assicurare al massimo livello un ambiente di lavoro sicuro, con conseguente &#8220;estensione&#8221; dei soggetti onerati della relativa &#8220;posizione di garanzia&#8221; nella materia prevenzionale. Tale normativa costituisce, del resto coerente sviluppo del principio (di cui al generalissimo disposto dell&#8217;art. 2087 c.c., comportante l&#8217;obbligo a carico del datare di lavoro di garantire le migliori condizioni di sicurezza dell&#8217;ambente di lavoro), in forza del quale il destinatario degli obblighi di prevenzione è costituito garante non solo dell&#8217;incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale del prestatore di lavoro ma anche di persona estranea all&#8217;ambito imprenditoriale, purchè sia ravvisabile il nesso causale tra l&#8217;infortunio e la violazione della disciplina sugli obblighi di sicurezza (cfr. Sez. 4, n. 43966 del 06/11/2009). In altri termini, non hanno alcun rilevo sia ai fini della regolarità della contestazione che dell&#8217;affermazione di responsabilità, la posizione del lavoratore vittima dell&#8217;incidente dipendente di una ditta appaltatrice e non della ditta dell&#8217;imputato, nè le mansioni svolte da tale dipendente posto che l&#8217;osservanza degli obblighi di sicurezza imposti normativamente prescinde dalla qualità di lavoratore subordinato dell&#8217;infortunato, potendo la parte lesa essere anche del tutto estranea al ciclo produttivo o dal mondo imprenditoriale, purchè frequenti l&#8217;azienda per motivi collegati in qualunque modo all&#8217;attività della stessa (cfr. Sez. 4, n. 32302 del 02/07/2009).<br />
6.2. Nella specie appare immune dalla denunciata censura la impugnata sentenza laddove ha affermato la responsabilità del ricorrente C. poichè questi, amministratore della OMISSIS S.P.A., non aveva effettuato la valutazione dei rischi connessi alle operazioni di carico/scarico dei cassoni con carrelli elevatori. L&#8217;analisi dei rischi (effettuata dai responsabili della OMISSIS S.P.A. con apposito documento di valutazione) risultava, invero, riguardare l&#8217;uso delle sole gru (in alcun modo impiegate in OMISSIS), il che, come correttamente rilevato dal Giudice del merito, &#8220;evidenzia la poca diligenza con cui ha operato il professionista sul quale è caduta la scelta del datore di lavoro, che, a sua volta, non si è peritato di verificare l&#8217;appropriatezza dell&#8217;elaborato&#8221; nè ha &#8220;adottato le conseguenti misure di prevenzione per evitare la possibile caduta dei carichi, impartendo precise direttive agli addetti alla movimentazione circa la necessità di inforcare i contenitori solo dal lato che presentava le bandelle antiribaltamento, di movimentare un contenitore alla volta e non a pile di tre o, qualora ciò non fosse possibile, di scaricare con attenzione le singole pile, metterle a terra e quindi spostando ciascun cassone singolarmente&#8221; nè, ancora e soprattutto, ha &#8220;preso efficaci misure per impedire che persone potessero venire a trovarsi a transitare e ad interferire nella zona di manovra pericolosa durante le suddette operazioni), tali non potendosi ritenere le formali prescrizioni contenute nello stampato fornito agli autisti all&#8217;ingresso nell&#8217;insediamento produttivo&#8221;.<br />
6.4. Circa la rilevanza delle eventuali condotte negligenti ovvero imprudenti riferibili al lavoratore infortunato, occorre, ancora, osservare che, nell&#8217;ambito della sicurezza sul lavoro emerge la centralità del concetto di rischio, in un contesto preposto a governare ed evitare i pericoli connessi al fatto che l&#8217;uomo si inserisce in un apparato disseminato di insidie. Rispetto ad ogni area di rischio esistono distinte sfere di responsabilità che quel rischio sono chiamate a governare; il &#8220;garante è il soggetto che gestisce il rischio&#8221; e, quindi, colui al quale deve essere imputato, sul piano oggettivo, l&#8217;illecito, qualora l&#8217;evento si sia prodotto nell&#8217;ambito della sua sfera gestoria. Proprio nell&#8217;ambito in parola (quello della sicurezza sul lavoro) il D.Lgs. n. 81 del 2008 (così come la precedente normativa in esso trasfusa) consente di individuare la genesi e la conformazione della posizione di garanzia, e, conseguentemente, la responsabilità gestoria che in ipotesi di condotte colpose, può fondare la responsabilità penale.<br />
6.5. Nel caso che occupa l&#8217;imputato (quale onerato della &#8220;posizione di garanzia&#8221; nella materia prevenzionale, come spiegato al punto 6.1. che precede) era il gestore del rischio e l&#8217;evento si è verificato nell&#8217;alveo della sua sfera gestoria; la eventuale ed ipotetica condotta abnorme del Ba. (come pure quella dell&#8217; A.) non può considerarsi interruttiva del nesso di condizionamento poichè essa non si è collocata al di fuori dell&#8217;area di rischio definita dalla lavorazione in corso. In altri termini là complessiva condotta del Ba. e dell&#8217; A. non furono eccentriche rispetto al rischio lavorativo che il garante (il ricorrente) era chiamato a governare (Cfr. Sez. Un., n. 38343 del 24/04/2014, Rv. 261108).<br />
6.6. Nulla, poi, è emerso che possa lasci presumere che il rispetto delle norme cautelari violate non fosse concretamente esigibile dal ricorrente, nelle condizioni date.<br />
6.7. Ne segue l&#8217;infondatezza della doglianza in questione.<br />
7. Le medesime considerazioni sopra svolte valgono per replicare, in virtù dei principi richiamati ed esposti, alla censura sub III), relativa al ricorso di B.S. e della Società T. S.P.A. 7.1. In vero, come correttamente evidenziato dai Giudici del merito, se il &#8221; B. amministratore delegato della T. dal OMISSIS ed esclusivo titolare della posizione di garanzia, si fosse premurato di effettuare periodici e seri controlli sullo stato dei contenitori metallici utilizzati per i rifornimenti di particolari lavorati da OMISSIS2 come prescritto dal D.lgs. n. 81 del 2008, art. 71 comma 8, avrebbe dovuto da tempo rottamarne gran parte, come effettuato in ottemperanza alle prescrizioni dello S.Pre.S.A.L. (cfr. pagg. 13 e ss della sentenza appellata). La responsabilità omissiva dell&#8217;imputato appare evidente, tenuto conto della frequenza delle movimentazioni di predetti cassoni che facevano continuamente la spola fra lo stabilimento T. e OMISSIS2, delle ripetute segnalazioni di non conformità effettuate dal responsabile della logistica, alle analoghe segnalazioni della OMISSIS, e non potendosi ritenere surrogato il doveroso controllo ai fini della Sicurezza il monitoraggio dei contenitori in funzione del Sistema Qualità&#8221;.<br />
7.2. Per completezza mette conto precisare che, come esattamente affermato nella sentenza impugnata quanto alla posizione di T. s.p.a., la condanna di B. per il reato contestatogli costituisce il presupposto per la dichiarazione di responsabilità dell&#8217;ente, posto che non si versa nell&#8217;ipotesi di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 5, comma 2, trattandosi di condotta tenuta nell&#8217;interesse della società, che avrebbe dovuto affrontare oneri e costi aggiuntivi per adeguare i cassoni, nè ricorrono le condizioni di esonero di responsabilità previste dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 6, dato che non era stato adottato alcun modello organizzativo idoneo a prevenire reati come quello oggetto del presente procedimento, in ossequio al disposto di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 art. 71, comma 8.<br />
7.3. Ne segue l&#8217;infondatezza anche della doglianza in questione.<br />
8. Ai sensi dell&#8217;art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti processuali.al pagamento delle spese.</p>
<p>&nbsp;</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infortuni sul lavoro: tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.</title>
		<link>https://www.osservatoriopenale.it/infortuni-sul-lavoro-tenuita-del-fatto-ex-art-131-bis-c-p/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcello Bertucci]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2017 16:20:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PENALE D'IMPRESA]]></category>
		<category><![CDATA[infortunio]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[lieve entità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>In materia di lesioni derivanti da infortunio sul lavoro non possono di per sè ritenersi fattori impeditivi al riconoscimento della causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità l&#8217;ambito lavoristico in cui si è realizzato l&#8217;infortunio, con inosservanza di specifiche regole cautelari o il fatto che il legislatore abbia inteso definire &#8220;gravi&#8221; il tipo [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In materia di lesioni derivanti da infortunio sul lavoro non possono di per sè ritenersi fattori impeditivi al riconoscimento della causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità l&#8217;ambito lavoristico in cui si è realizzato l&#8217;infortunio, con inosservanza di specifiche regole cautelari o il fatto che il legislatore abbia inteso definire &#8220;gravi&#8221; il tipo di lesioni derivate al lavoratore in conseguenza dell&#8217;infortunio.<br />
<strong>(Cass. Penale Sez. IV, 24 gennaio &#8211; 5 aprile 2017, n. 17163)</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso del Procuratore Generale, ha chiarito che il Giudice per poter valutare la concedibilità della causa di non punibilità prevista dall&#8217;art. 131 bis c.p., oltre ai requisiti previsti dalla norma, deve anche considerare le disattenzioni messe in atto dal lavoratore che hanno contribuito al verificarsi dell&#8217;evento. Tali condotte da un lato valgono a ridurre il grado di antidoverosità della condotta del datore di lavoro, dall&#8217;altra concorrono a mitigare i profili di offensività attribuibili alla di lui condotta omissiva.</p>
<p><span id="more-3447"></span></p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE QUARTA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco &#8211; Presidente &#8211;<br />
Dott. PICCIALLI Patrizia &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. SAVINO Mariapia G. &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. BELLINI Ugo &#8211; rel. Consigliere &#8211;<br />
Dott. TANGA Antonio Leonardo &#8211; Consigliere &#8211;<br />
ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso proposto da:<br />
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D&#8217;APPELLO DI MILANO;<br />
nei confronti di:<br />
OMISSIS;<br />
e<br />
OMISSIS;<br />
avverso la sentenza del 19/04/2016 della CORTE APPELLO di MILANO;<br />
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;<br />
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/01/2017, la relazione svolta dal Consigliere Dr. UGO BELLINI;<br />
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. BALSAMO ANTONIO che ha concluso per l&#8217;annullamento con rinvio in relazione al ricorso del PG di Milano;<br />
Rigetto del ricorso dell&#8217;imputato R.G.;<br />
udito il difensore del ricorrente R.G. il quale conclude per l&#8217;accoglimento del ricorso e per il rigetto del ricorso del PG.</p>
<p style="text-align: justify;">1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza pronunciata in data 19 Aprile 2016, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lecco, che aveva assolto R.G. quale titolare della ditta OMISSIS s.p.a. dal reato di lesioni personali gravi ai danni del dipendente omissis il quale si era infortunato mentre era intento allo svolgimento di attività di manutenzione all&#8217;interno della linea produttiva, ne pronunciava la assoluzione ricorrendo la causa di non punibilità di cui all&#8217;art. 131 bis c.p..<br />
2. Sovvertendo il giudizio del Tribunale di prima cure, assumeva che non poteva ritenersi abnorme la condotta dell&#8217;operaio il quale, dopo avere attivato la procedura aziendale di sospensione del ciclo produttivo al fine di svolgere opere di manutenzione ai rulli trascinatori della macchina impiegata per la produzione di manufatti in acciaio, ultimato l&#8217;intervento ne aveva disposto la riattivazione, per poi reintrodursi inopinatamente all&#8217;interno della macchina per integrare l&#8217;intervento, così da venire attinto al viso da un organo mobile della biella, poichè specifica disposizione del D.Lgs. n. 81 del 2008 (art. 71, comma 1) impone che, in occasione di tali interventi dell&#8217;operatore all&#8217;interno di macchine in movimento, siano dotate di dispositivi che ne precludano automaticamente il movimento.<br />
Sotto diverso profilo era comunque ad escludere che l&#8217;intervento del lavoratore potesse ritenersi del tutto eccentrico ed anomalo rispetto ai compiti allo stesso affidati, laddove l&#8217;infortunio si era realizzato proprio nel corso e in ragione delle mansioni di manutenzione allo stesso affidate.<br />
3. Evidenziava peraltro che la condotta del datore di lavoro potesse essere sussunta nell&#8217;ambito del fatto di particolare tenuità, in ragione della natura e della durata delle lesioni, del tempo di guarigione, di una condotta risarcitoria e delle altre modalità dell&#8217;azione delittuosa che potevano connotare di tenuità tanto i profili oggettivi (azione e offesa), quanto i profili soggettivi del fatto reato.<br />
4. Avverso la suddetta sentenza proponevano ricorso la difesa dell&#8217;imputato OMISSIS nonchè il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano.<br />
4.1 Il OMISSIS articolava due motivi di ricorso.<br />
4.1.1 Con un primo motivo denunciava violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 40, comma 1, art. 43, comma 1, terzo periodo, art. 590, e dell&#8217;art. 71, comma 1 in relazione all&#8217;art. 70, comma 2, con riferimento alla valutazione dei mezzi di prova nonchè per difetto motivazionale in ordine alla pretesa non conformità ai requisiti di sicurezza della macchina durante la esecuzione dell&#8217;intervento. Assumeva che la disposizione antinfortunistica si riferiva allo svolgimento degli interventi di manutenzione, laddove nel caso in specie l&#8217;operaio dopo avere dato corso all&#8217;attività manutentiva affidata, aveva autorizzato la ripresa del ciclo produttivo provvedendo al riarmo del fungo di emergenza, di talchè la condotta del dipendente, sia in termini di colpa che in termini causali, andava valutata fuori dalla prestazione manutentiva, ma nell&#8217;ambito dell&#8217;ordinario ciclo produttivo, ormai ripreso. Sotto questo profilo evidenziava che la prestazione di manutenzione era assistita da un sistema automatizzato e procedimentalizzato di cautele che doveva ritenersi adeguato a salvaguardare la incolumità del prestatore, in quanto esisteva un comando (fungo) azionato dallo stesso manutentore per la interruzione del ciclo, nonchè erano previsti una serie di passaggi (tramite capoturno) che davano luogo alla ripresa della lavorazione. Nè la successiva predisposizione di ulteriori cautele, che erano basate per prevenire condotte abnormi del lavoratore, potevano ritenersi di per sè esplicative della precedente inottemperanza alla disposizione richiamata, che si riferiva alla fase di svolgimento della manutenzione.<br />
4.1.2 Con un secondo motivo deduceva violazione di legge in riferimento all&#8217;efficacia interruttiva del rapporto di causalità da parte del lavoratore e difetto di motivazione in punto a comportamento abnorme ed eccezionale dello stesso. Invero il lavoratore aveva dato luogo alla ripartenza del ciclo produttivo per poi ripresentarsi all&#8217;interno della gabbia, ove si era riavviato il movimento degli organi meccanici per integrare il proprio intervento, in sostanza volontariamente esponendosi al pericolo derivante dalle parti semoventi del sistema senza procedere alla interruzione della lavorazione, che pure avrebbe potuto disattivare disarmando il fungo. Evidenziava che la condotta risultava assolutamente eccentrica e abnorme e dotata di propria autonoma rilevanza causale, atteso che le garanzie che presidiavano l&#8217;attività di manutenzione assicuravano il fermo della macchina nei termini sopra indicati, ma nel caso in specie il lavoratore li aveva sostanzialmente elusi, facendo riprendere la lavorazione e poi reintroducendosi nella macchina in movimento. Anche in relazione a tale profilo il giudice di appello aveva del tutto omesso di considerare che l&#8217;intervento di manutenzione era terminato, che il lavoratore aveva autorizzato la ripresa del lavoro e che le regole cautelari sancite dalla normativa richiamata non potevano considerarsi più attuali.<br />
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano con un unico motivo di ricorso denunciava violazione di legge e difetto di motivazione in punto ad applicazione dell&#8217;istituto del fatto di particolare tenuità, assumendo che non ne ricorrevano i presupposti, in ragione della gravità delle lesioni cagionate, della rilevanza penale della condotta ascritta, della ritenuta violazione delle norme antinfortunistiche, fatti che connotavano di particolare offensività la condotta e di non trascurabile gravità le conseguenze dannose, facendo riferimento ad una serie di disposizioni, di natura processuale, da cui era rilevabile il particolare disvalore che l&#8217;ordinamento giuridico riconosceva a fatti reato come quello in esame.<br />
Escludeva poi che il giudice di secondo grado avesse fatto riferimento a elementi specifici e concreti da cui desumere la particolare tenuità del fatto, dal momento che il OMISSIS non ne aveva fatto alcun riferimento mentre il giudice di appello aveva sostanzialmente applicato l&#8217;istituto di ufficio. Sotto diverso profilo risultava illogico ritenere che la durata della malattia in 80 giorni fosse motivo di emersione della causa di non punibilità, laddove la stessa durata valeva a definire come gravi le lesioni, nè la esimente la punibilità poteva discendere dall&#8217;entità del risarcimento del danno riconosciuto, quale strumento di misurazione del danno patito, rilevando lo stesso ai fini del riconoscimento dei benefici delle circostanze attenuanti generiche o di quella di cui all&#8217;art. 62 c.p., n. 6.<br />
1. I ricorsi sono entrambi infondati e devono essere rigettati.<br />
2. La Corte territoriale ha infatti svolto buon governo delle risultanze processuali e con motivazione del tutto adeguata sotto il profilo logico giuridico ha sia riconosciuto la ricorrenza di profili di colpa specifica in capo al titolare della posizione di garanzia, in relazione allo svolgimento dell&#8217;attività di manutenzione del macchinario, sia escluso che i concorrenti addebiti di imprudenza, pure attribuibili al manutentore offeso, fossero idonei a escludere il rapporto di causalità tra la condotta ascritta al OMISSIS e l&#8217;evento.<br />
3. Invero pertinente risulta il richiamo operato in capo di imputazione alla mancata predisposizione di strumenti automatici di bloccaggio dei macchinari all&#8217;interno dei quali l&#8217;operaio debba entrare in tutto o con parte del corpo per svolgere attività di manutenzione. Appare evidente che la norma antinfortunistica richiamata (art. 71, comma 1 in relazione al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 70, comma 2) non possa ritenersi rispettata, come pretende il ricorrente, allorquando sia previsto un sistema antinfortunistico procedimentalizzato, peraltro solo parzialmente automatizzato, attivabile dallo stesso manutentore (attivazione di un fungo meccanico e interlocuzione con soggetto di vigilanza), trattandosi di cautela parziale, inidonea a coprire tutte le aree di rischio e tutte le possibili ipotesi in cui, in coincidenza dell&#8217;attività del manutentore, possa risultare attiva una o più macchine o parti di esse, anche a causa della disattenzione, come nel caso in specie, dello stesso manutentore.<br />
4. La disposizione infortunistica mira invece a interdire il movimento dell&#8217;apparecchiatura meccanica per il solo fatto che all&#8217;interno di essa il manutentore si trovi ad operare e pertanto a prescindere dal fatto che lo stesso abbia o meno seguito le prassi procedimentali seguite nell&#8217;azienda per consentire la interruzione del ciclo produttivo e di disporne il riavvio, una volta svolto l&#8217;intervento necessario.<br />
4.1 Invero la presenza di codificate prassi aziendali, che presidiavano la funzione del manutentore, rendendo lo stesso responsabile della propria sicurezza, nel consentirgli di interfacciarsi con il soggetto (pulpitista) addetto alla attivazione del ciclo produttivo, ed a manovrare anche un sistema automatico di interruzione, non escludevano in capo al responsabile della sicurezza l&#8217;obbligo della predisposizione di blocco automatico degli ingranaggi previsto dalla norma speciale, in quanto si trattava dell&#8217;unico strumento in grado di tutelare il manutentore, e chiunque si trovasse in prossimità degli ingranaggi in movimento, da condotte improprie dovute a distrazione o da possibili altri errori umani o di comunicazione tra i soggetti deputati a interagire in chiave di prevenzione.<br />
4.2 Nè all&#8217;uopo coglie nel segno, quando si assume la illogicità della motivazione del giudice di appello, la distinzione operata dal ricorrente, ai fini di escludere l&#8217;obbligo di predisposizione della cautela infortunistica, tra la attività di manutenzione svolta nell&#8217;arco temporale in cui erano state interrotte le lavorazioni, rispetto a quella realizzata una volta riattivato il funzionamento delle macchine, atteso che il C., pure avendo autorizzato la ripresa del ciclo produttivo, si era attardato a compiere una ulteriore regolamentazione del macchinario, cosicchè il fermo automatico delle componenti mobili, lo avrebbe preservato dall&#8217;infortunio mentre egli era ancora intento a terminare il suo compito.<br />
5. Sotto diverso profilo appare evidente che, anche in relazione alla natura, alle finalità e al sistema automatico della cautela omessa, come correttamente argomentato dal giudice territoriale, la condotta del lavoratore offeso, seppure imprudente, non possa ritenersi nè eccezionale, nè abnorme. E&#8217; stato evidenziato dal S.C. che l&#8217;eventuale addebito di imprudenza al lavoratore, concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica da parte dei soggetti tenuti a garantirne la attuazione, non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poichè l&#8217;esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l&#8217;evento-morte o lesioni del lavoratore che ne sia conseguito può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all&#8217;evento. (La Suprema Corte ha precisato che è abnorme soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all&#8217;applicazione della misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, e che tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un&#8217;operazione comunque rientrante, nel segmento di lavoro attribuitogli (vedi sez. 4, 28.4.2011, Millo e altri, Rv. 250710; 10.10.2013, Rovaldi, Rv. 259313; 23292; 5.3.2015, Guida, Rv.263386).<br />
6. Ugualmente infondato deve ritenersi la impugnazione del Procuratore generale presso la Corte di Appello di Milano, avverso la statuizione della Corte territoriale che ha sussunto la fattispecie nell&#8217;ambito della causa di non punibilità di cui all&#8217;art. 131 bis c.p..<br />
In relazione alla richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all&#8217;art. 131 bis c.p., la giurisprudenza di questa corte ha evidenziato che ai fini dell&#8217;accertamento dei presupposti applicativi, che attengono appunto alla non abitualità della condotta e alla modesta offensività della azione e delle conseguenze dannose o pericolose di essa come interpretati dall&#8217;art. 133 c.p., il giudice di legittimità nello svolgere tale secondo apprezzamento non potrà che basarsi su quanto emerso nel corso del giudizio di merito, tenendo conto, degli eventuali giudizi già espressi nelle pronunce di merito (sez. 3, 8.4.2015 n. 15449; sez. 4, 17.4.2015 n. 22381; da ultimo S.U. 25.2.2016 Tushaj).<br />
6.1. Invero nel caso in specie deve ritenersi assolutamente coerente e adeguata sotto il profilo logico giuridico la motivazione della impugnata sentenza in ordine alla ritenuta operatività nel caso in specie del suddetto istituto.<br />
Ricorrono infatti i presupposti per riconoscere in termini obiettivi il requisito della modestia del fatto reato, avuto riguardo in particolare alle modalità della condotta e alla gravità del pericolo, che pure assumono rilievo ai sensi dell&#8217;art. 133 c.p., requisiti espressamente richiamati dalla disciplina introdotta con l&#8217;art. 131 bis c.p. nonchè ai profili di antidoverosità della condotta, pure valorizzato dall&#8217;art. 133 c.p. sub specie della graduabilità della colpa, sulla quale non può non incidere la grave disattenzione in cui incorse lo stesso lavoratore.<br />
6.2 Nè possono di per sè ritenersi fattori impeditivi al riconoscimento della causa di non punibilità l&#8217;ambito lavoristico in cui si è realizzato l&#8217;infortunio, con inosservanza di specifiche regole cautelari o il fatto che il legislatore abbia inteso definire &#8220;gravi&#8221; il tipo di lesioni derivate all&#8217;infortunato C. (per un periodo superiore a 40 giorni) in conseguenza dell&#8217;infortunio.<br />
Premesso che non ricorre alcuno dei presupposti preclusivi alla applicazione della causa di non punibilità codificati dallo stesso legislatore che la ha disciplinata e introdotta nell&#8217;ordinamento giuridico (limiti di pena, esclusioni oggettive, abitualità della condotta), la valutazione che il giudice di merito era chiamato ad operare non poteva che fondarsi sulla specificità del caso concreto, senza ricorrere a presunzioni o a preclusioni derivanti dalla originaria previsione di soglie di maggiore o minore offensività.<br />
Del tutto conforme a quanto sopra evidenziato sul punto è la sentenza a sez. U, 25.2.2016 Tushaj, n. 13681 che tra l&#8217;altro così motiva &#8220;Orbene, è chiaro che il superamento della soglia di rilevanza penale coglie il minimo disvalore della situazione dannosa o pericolosa. Il giudice che ritiene tenue una condotta collocata attorno all&#8217;entità minima del fatto conforme al tipo, contrariamente a quanto ritenuto dall&#8217;ordinanza di rimessione, non si sostituisce al legislatore, ma anzi ne recepisce fedelmente la valutazione. Naturalmente, pure in tale caso la valutazione riguarda la fattispecie concreta nel suo complesso e quindi tutti gli aspetti già più volte evocati, che afferiscono alla condotta, alle conseguenze del reato ed alla colpevolezza. Chiaramente, quanto più ci si allontana dal valore-soglia tanto più è verosimile che ci si trovi in presenza di un fatto non specialmente esiguo. Tuttavia, nessuna conclusione può essere tratta in astratto, senza considerare cioè le peculiarità del caso concreto. Insomma, nessuna presunzione è consentita&#8221;.<br />
6.3 Ma se questo è il criterio utilizzabile dal giudice per accertare la sussistenza dei presupposti della declaratoria di non punibilità in presenza di particolare tenuità dell&#8217;offesa, del tutto coerentemente il giudice di appello è pervenuto alla decisione adottata alla stregua di una valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell&#8217;art. 133 c.p., comma 1, delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell&#8217;entità del danno o del pericolo (sez. U, 25.2.2016, Tushaj, Rv.266590).<br />
6.4 Invero quanto ai profili oggettivi della condotta e dell&#8217;offesa il giudice di appello era a rappresentare che la OMISSIS non era del tutto priva di un sistema di controllo per garantire che le opere di manutenzione venissero compiute in sicurezza&#8230;quali un fungo di blocco, sirena di riattivazione, anche se riteneva lo stesso sistema inadeguato, sebbene la persona offesa avesse dato il suo consenso al pulpitista di riattivare la macchina.<br />
6.5 D&#8217;altro canto il R., avendo realizzato che i presidi adottati si erano dimostrati insufficienti, aveva apportato, dopo l&#8217;infortunio, i correttivi del caso, dotando gli impianti di una serie di accorgimenti di sicurezza e aveva provveduto a segregare le parti mobili e pericolose della macchina, sostituendo nuove tecnologie al sistema procedimentalizzato sopra indicato, in pratica rimesso all&#8217;auto responsabilità dello stesso manutentore.<br />
6.6 Sotto diverso profilo il giudice territoriale ha riconosciuto la tenuità dell&#8217;offesa in presenza di una iniziale diagnosi di riabilitazione in gg. 20 successivamente stabilizzata in gg.80 e, sebbene tale termine di durata della malattia comporti una definizione giuridica di &#8220;lesioni gravi&#8221;, il giudice di merito ha evidenziato come la originaria durata temporanea delle lesioni giustificava una valutazione in termini di tenuità, laddove il prolungamento della malattia era verosimilmente dipeso da postumi incidenti sulla capacità lavorativa ma non su quella di attendere alle normali occupazioni.<br />
6.7 D&#8217;altro canto ai fini del riconoscimento della tenutà dell&#8217;offesa non si può non tenere in considerazione, nel diverso ambito prospettico di cui all&#8217;art. 131 bis c.p., il non trascurabile concorso di colpa ascrivibile alla persona offesa, che da un lato vale a ridurre il grado di antidoverosità della condotta del datore di lavoro, dall&#8217;altra concorre a mitigare i profili di offensività attribuibili alla di lui condotta omissiva.<br />
6.8 Infine il giudice di appello ha tenuto altresì conto, ai fini della graduazione del pregiudizio subito dal lavoratore, della misura risarcitoria, che manifesta gli intenti riparatori post factum del reo e al contempo vale quale parametro dell&#8217;entità del pregiudizio sofferto dalla persona offesa, in considerazione del danno conseguito alla validità biologica dell&#8217;infortunato.<br />
In conclusione devono trovare rigetto entrambi i ricorsi e il ricorrente OMISSIS va condannato al pagamento delle spese processuali.<br />
P.Q.M.<br />
rigetta i ricorsi e condanna l&#8217;imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Comportamento eccentrico del lavoratore: interruzione del nesso causale</title>
		<link>https://www.osservatoriopenale.it/comportamento-eccentrico-del-lavoratore-interruzione-del-nesso-causale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcello Bertucci]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2016 13:39:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PENALE D'IMPRESA]]></category>
		<category><![CDATA[infortunio]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratore]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.osservatoriopenale.it/?p=3284</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ai fini dell&#8217;apprezzamento dell&#8217;eventuale interruzione del nesso causale tra la condotta e l&#8217;evento (art. 41 c.p., comma 2), il comportamento del lavoratore può avere valenza &#8220;interruttiva&#8221; non perchè &#8220;eccezionale&#8221;, ma perchè &#8220;eccentrico rispetto al rischio&#8221; che il garante è chiamato a governare: in effetti, tale eccentricità potrà rendere in qualche caso (ma non necessariamente) statisticamente [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ai fini dell&#8217;apprezzamento dell&#8217;eventuale interruzione del nesso causale tra la condotta e l&#8217;evento (art. 41 c.p., comma 2), il comportamento del lavoratore può avere valenza &#8220;interruttiva&#8221; non perchè &#8220;eccezionale&#8221;, ma perchè &#8220;eccentrico rispetto al rischio&#8221; che il garante è chiamato a governare: in effetti, tale eccentricità potrà rendere in qualche caso (ma non necessariamente) statisticamente eccezionale il comportamento, ma ciò è una conseguenza accidentale, In quanto l&#8217;effetto interruttivo può e deve essere individuato in qualsiasi circostanza che introduca un rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante rispetto a quelli che, appunto, il garante è chiamato a governare.<br />
<strong>(Cass. Pen. Sez. IV,  sentenza 1 giugno &#8211; 8 luglio 2016, n. 28568)</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-3284"></span></p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE QUARTA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. D&#8217;ISA Claudio &#8211; Presidente &#8211;<br />
Dott. CIAMPI Francesco Mari &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. PICCIALLI Patrizia &#8211; rel. Consigliere &#8211;<br />
Dott. MONTAGNI Andrea &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. DELL&#8217;UTRI Marco &#8211; Consigliere &#8211;<br />
ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso proposto da:<br />
OMISSIS;<br />
avverso la sentenza n. 1816/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 26/11/2013;<br />
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;<br />
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/06/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;<br />
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Policastro Aldo, che ha concluso per l&#8217;inammissibilità del ricorso;<br />
udito il difensore dell&#8217;imputato che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">OMISSIS ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, pur rideterminando in melius il trattamento sanzionatorio, ne ha confermato il giudizio di responsabilità per il reato di cui all&#8217;art. 590 c.p., aggravato dalla violazione della disciplina antinfortunistica, contestatogli in relazione a infortunio sul lavoro subito da OMISSIS, avvenuto all&#8217;interno dell&#8217;azienda di cui l&#8217;imputato era legale rappresentante.<br />
Si addebitava all&#8217;imputato di non avere adottato efficaci misure organizzative atte ad evitare la presenza di persone nell&#8217;area di attrezzature mobili ovvero a tutelarne l&#8217;integrità e ciò aveva determinato la verificazione dell&#8217;infortunio a seguito di una manovra impropria eseguita da proprio dipendente &#8211; separatamente giudicato- il quale, nell&#8217;azionare una macchina senza previa verifica dell&#8217;effettiva presenza della persona offesa &#8211; che operava per conto di altra azienda- determinava lo schiacciamento del OMISSIS contro la sponda del suo camion, da cui conseguivano le lesioni descritte in atti.<br />
Per quanto interessa, in sede di merito, corrispondendo anche alle doglianze avanzate con l&#8217;atto di appello, si apprezzava il contenuto del documento di valutazione dei rischi, concludendosi nel senso che tale documento presentava un contenuto generico e parziale e analogo giudizio veniva motivatamente formulato anche con riguardo alle disposizioni adottate per evitare i rischi di interferenza con le attività svolte dalle ditte appaltatrici che operavano nell&#8217;azienda, quale quella da cui dipendeva l&#8217;operaio infortunato.<br />
Veniva poi escluso che la condotta del lavoratore dipendente dall&#8217;imputato, pur colposa, potesse assurgere a unica causa eccezionale cui ricondurre l&#8217;infortunio.<br />
Con il ricorso si ripropongono gli argomenti già disattesi in appello.<br />
Con il primo motivo si deduce che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, il rischio di schiacciamento e intrappolamento, era oggetto di puntuale disamina nel documento unico di valutazione dei rischi interferenziali, ossia quelli relativi alle attività terziarizzate. In tale documento, sotto forma di allegato a ciascun contratto di appalto, ivi compreso quello intercorso con la ditta per conto della quale lavorava l&#8217;operaio infortunato, erano comunicati all&#8217;appaltatore rischi presenti nei reparti di produzione, tra cui quello conseguente ad intrappolamento, e si imponeva a ciascuno di coordinarsi con il responsabile del reparto e del settore interessato.<br />
Con il secondo motivo si ripropone la tesi della interruzione del nesso causale, volendo ricondurre l&#8217;evento alla improvvida ed eccezionale condotta del proprio dipendente.<br />
Il ricorso è manifestamente infondato.<br />
Vale ricordare, assorbentemente, che, in tema di ricorso per cassazione, quando ci si trova dinanzi ad una &#8220;doppia conforme&#8221; e cioè ad una doppia pronuncia (in primo e in secondo grado) di eguale segno (vuoi di condanna, vuoi di assoluzione), l&#8217;eventuale vizio di travisamento può essere rilevato in sede di legittimità, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l&#8217;argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 4, n.4060 del 12/12/2013- dep. 2014- Capuzzi, Rv. 258438). Da ciò conseguendo che la tesi difensiva qui proposta è inaccoglibile in sede di legittimità risolvendosi nella riproposizione di un dissenso sulla valutazione del compendio indiziario già pertinentemente valutato nella sede di merito, evocando la improponibile necessità che debba essere questa Corte a rinnovare in fatto la idoneità o meno delle misure precauzionali contenute nei documenti suindicati, ampiamente e incensurabilmente esaminati nella sede propria.<br />
Quanto al tema dell&#8217;interruzione del nesso causale vale il principio, qui correttamente applicato, secondo cui ai fini dell&#8217;apprezzamento dell&#8217;eventuale interruzione del nesso causale tra la condotta e l&#8217;evento (art. 41 c.p., comma 2), il comportamento successivo può avere valenza &#8220;interruttiva&#8221; non perchè &#8220;eccezionale&#8221;, ma perchè &#8220;eccentrico rispetto al rischio&#8221; che il garante è chiamato a governare: in effetti, tale eccentricità potrà rendere in qualche caso (ma non necessariamente) statisticamente eccezionale il comportamento, ma ciò è una conseguenza accidentale, in quanto l&#8217;effetto interruttivo può e deve essere individuato in qualsiasi circostanza che introduca un rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante rispetto a quelli che, appunto, il garante è chiamato a governare. In questa prospettiva, in cui è la teoria del rischio a guidare nell&#8217;apprezzamento dell&#8217;eventuale effetto interruttivo, anche il fatto illecito altrui non esclude in radice l&#8217;imputazione dell&#8217;evento al primo agente, che avrà luogo fino a quando l&#8217;intervento del terzo, in relazione all&#8217;intero concreto decorso causale della condotta iniziale all&#8217;evento, non abbia soppiantato il rischio originario; cosicchè l&#8217;imputazione non sarà invece esclusa quando l&#8217;evento risultante dal fatto del terzo possa dirsi realizzazione sinergica anche del rischio creato dal primo agente (di recente, Sez.4, n. 33329 del 5/05/2015, Sorrentino, Rv. 264365).<br />
La decisione di merito si è mossa in modo aderente a questo principio, evidenziando come il comportamento del dipendente dell&#8217;imputato, per quanto colpevole, si è sviluppato nell&#8217;ambito delle mansioni conferitegli, non potendo assurgere a causa eccezionale dell&#8217;evento, la cui concorrente causa doveva apprezzarsi esistente proprio nelle carenze organizzative oggetto qui di contestazione.<br />
La declaratoria di inammissibilità prevale su quella di estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la sentenza di secondo grado (v., Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164).<br />
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende.<br />
P.Q.M.<br />
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.</p>
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