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	<title>esecuzione Archivi - Osservatorio Penale</title>
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	<title>esecuzione Archivi - Osservatorio Penale</title>
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		<title>Maltrattamenti in famiglia e continuità normativa</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Marcello Bertucci]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2021 19:49:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esecuzione]]></category>
		<category><![CDATA[PROCEDURA PENALE]]></category>
		<category><![CDATA[esecuzione]]></category>
		<category><![CDATA[maltrattamenti]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>(Cass. Sez. 1^ Pen. &#8211; sentenza 05-23/11/2020, n. 32727) In tema di sospensione dell&#8217;ordine di esecuzione di pene detentive, la condanna per il reato di maltrattamenti previsto dall&#8217;art. 572, comma secondo, c.p., costituisce causa ostativa alla sospensione dell&#8217;ordine di esecuzione, nonostante l&#8217;abrogazione di detta norma, operata dall&#8217;art. 1, comma 1-bis, del d.l. 14 agosto 2013, [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h5><strong>(Cass. Sez. 1^ Pen. &#8211; sentenza 05-23/11/2020, n. 32727)</strong></h5>
<blockquote>
<h5><em>In tema di sospensione dell&#8217;ordine di esecuzione di pene detentive, la condanna per il reato di maltrattamenti previsto dall&#8217;art. 572, comma secondo, c.p., costituisce causa ostativa alla sospensione dell&#8217;ordine di esecuzione, nonostante l&#8217;abrogazione di detta norma, operata dall&#8217;art. 1, comma 1-bis, del d.l. 14 agosto 2013, n.93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, attesa la natura &#8220;mobile&#8221; del rinvio contenuto nell&#8217;art. 656, comma 9, c.p.p. all&#8217;art. 572, comma secondo, c.p. e la continuità normativa tra l&#8217;ipotesi formalmente abrogata e l&#8217;analoga previsione di cui agli artt. 572, comma primo e 61, comma primo, n.11-quinquies, c.p.</em></h5>
</blockquote>
<hr />
<h5><span style="color: #808080;"><strong>LEGGI IL TESTO INTEGRALE</strong></span></h5>
[OMISSIS]
<p style="text-align: left;">1. Con ordinanza emessa il 18/05/2020 il Tribunale di (OMISSIS) , quale Giudice dell&#8217;esecuzione, rigettava l&#8217;istanza presentata da (OMISSIS) , finalizzata a ottenere la sospensione dell&#8217;esecuzione della pena irrogata, essendo stato l&#8217;imputato condannato per il reato di cui all&#8217;art. 572, comma secondo, cod. pen., che non permetteva la concessione della misura sospensiva invocata ex art. 656, comma 9, cod. proc. pen. Secondo il Giudice dell&#8217;esecuzione, nel caso di specie, la sospensione dell&#8217;esecuzione della pena irrogata a (OMISSIS)  non poteva essere disposta, essendo stato l&#8217;imputato condannato per il reato di cui all&#8217;art. 572, comma secondo, cod. pen., che, così come riformulato dall&#8217;art. 61, comma primo, n. 11- quinquies, cod. pen., non permetteva la concessione della misura sospensiva invocata ex art. 656, comma 9, cod. proc. pen. 2.</p>
<p style="text-align: left;">Avverso tale ordinanza (OMISSIS) , a mezzo dell&#8217;avv. (OMISSIS) , ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che il titolo esecutivo per il quale si procedeva nei confronti del condannato non rientrava tra i reati ostativi di cui all&#8217;art. 656, comma 9, cod. proc. pen., riguardando la fattispecie dell&#8217;art. 572, comma secondo, cod. pen., che era stata abrogata dall&#8217;art. 1, comma 1-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. 2.2. Infine, perveniva in cancelleria la rinuncia al mandato difensivo dell&#8217;avv. (OMISSIS)  datata 21/10/2020.</p>
<p style="text-align: left;">CONSIDERATO IN DIRITTO</p>
<p style="text-align: left;">1. Il ricorso proposto da (OMISSIS)  è inammissibile.</p>
<p style="text-align: left;">2. Occorre premettere che l&#8217;avviso di fissazione dell&#8217;udienza del 05/11/2020 veniva notificato agli avvocati (OMISSIS)  e (OMISSIS) il 27/09/2020, con la conseguenza che la rinuncia al mandato difensivo del secondo difensore, datata 21/10/2020, non influisce sulla regolare instaurazione del procedimento.</p>
<p style="text-align: left;">Tanto premesso, deve anzitutto rilevarsi che l&#8217;art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. stabilisce che la sospensione dell&#8217;esecuzione della pena prevista dal quinto comma della stessa norma non può essere disposta «nei confronti dei condannati per i delitti di cui all&#8217;articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni nonché di cui agli articoli 423-bis, 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma, 624-bis del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell&#8217;articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».</p>
<p style="text-align: left;">Si consideri ulteriormente che la fattispecie dell&#8217;art. 572, comma secondo, cod. pen. risulta formalmente abrogata &#8211; per effetto dell&#8217;art. 1, comma 1-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 &#8211; e di tale abrogazione occorre tenere conto per valutare la sussistenza delle condizioni legittimanti la misura sospensiva richiesta da (OMISSIS) .</p>
<p style="text-align: left;">Deve, in proposito, rilevarsi che l&#8217;abolitio criminis del secondo comma dell&#8217;art. 572 cod. pen. è solo apparente perché il provvedimento legislativo che ha eliminato formalmente tale comma ha introdotto la previsione dell&#8217;art. 61, comma primo, n. 11-quinquies, cod. pen., stabilendo una continuità normativa tra le due disposizioni.</p>
<p style="text-align: left;">Sul punto, si ritiene opportuno richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la condanna «per il reato previsto dall&#8217;art. 572, comma secondo, cod. pen., costituisce causa ostativa alla sospensione dell&#8217;ordine di esecuzione, nonostante l&#8217;abrogazione di detta norma, operata dall&#8217;art. 1, comma primo-bis, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, attesa la natura &#8220;mobile&#8221; del rinvio contenuto nell&#8217;art. 656, comma nono, cod. proc. pen. all&#8217;art. 572, comma secondo, cod. proc. pen. e la continuità normativa tra l&#8217;ipotesi formalmente abrogata e l&#8217;analoga previsione di cui agli artt. 572, comma primo e 61, comma primo, n. 11-quinquies, cod. pen.» (Sez. 1, n. 52181 dell&#8217;08/11/2016, Brandi, Rv. 268352-01).</p>
<p style="text-align: left;">Ribadita l&#8217;applicabilità al caso di specie dell&#8217;aggravante di cui all&#8217;art. 61, comma primo, n. 11-quinquies, cod. peri., si tratta di verificare se l&#8217;abrogazione formale del secondo comma 572 cod. pen. possa incidere sull&#8217;applicazione della disciplina della sospensione dell&#8217;ordine dell&#8217;esecuzione invocata in favore di (OMISSIS) , tenuto conto dell&#8217;inclusione nel catalogo dei reati ostativi di cui all&#8217;art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. della fattispecie di cui all&#8217;art. 572, secondo comma, cod. pen. non più esistente ma sostituita da quella prevista dagli artt. 572 e 61, comma primo, n. 11-quinquies, cod. pen.</p>
<p style="text-align: left;">A tale questione, in linea con le conclusioni del Tribunale di (OMISSIS) , deve fornirsi risposta negativa. La risposta negativa discende dalla ratio dell&#8217;intervento legislativo che ha portato a sostituire l&#8217;originaria aggravante del secondo comma dell&#8217;art. 572 cod. pen. con quella attualmente prevista dal comma primo, n. 11-quinquies dell&#8217;art. 361 cod. pen. &#8211; funzionale a introdurre un maggiore rigore punitivo nelle ipotesi di maltrattamenti in famiglia &#8211; e dallo «scopo della disposizione processuale in esame (art. 656, comma 9, cod. proc. pen.) che, richiamando talune fattispecie incriminatrici, prescinde all&#8217;evidenza dalla formulazione linguistica delle stesse e consente alla norma richiamante di incorporarne le evoluzioni [&#8230;]» (Sez. 1, n. 52181 dell&#8217;08/11/2016, Brandi, cit.).</p>
<p style="text-align: left;">3. Per queste ragioni, il ricorso proposto nell&#8217;interesse di (OMISSIS)  deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell&#8217;art. 616 cod. proc. pen.</p>
<p style="text-align: left;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: left;">Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.</p>
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		<title>Rescissione del giudicato: la procedura</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Debora Zagami]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2020 10:05:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Da leggere]]></category>
		<category><![CDATA[Esecuzione]]></category>
		<category><![CDATA[PROCEDURA PENALE]]></category>
		<category><![CDATA[esecuzione]]></category>
		<category><![CDATA[giudicato]]></category>
		<category><![CDATA[rescissione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’art. 629-bis c.p.p. stabilisce espressamente che il condannato con sentenza passata in giudicato può chiedere la rescissione del giudicato qualora provi che l’assenza è stata dovuta ad una &#8220;incolpevole&#8221; mancata conoscenza della celebrazione del processo. La richiesta di rescissione deve essere presentata entro trenta giorni dalla conoscenza del processo presso il Giudice che ha emesso [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>L’art. 629-bis c.p.p. stabilisce espressamente che il condannato con sentenza passata in giudicato può chiedere la rescissione del giudicato qualora provi che l’assenza è stata dovuta ad una &#8220;incolpevole&#8221; mancata conoscenza della celebrazione del processo.<br />
La richiesta di rescissione deve essere presentata entro trenta giorni dalla conoscenza del processo presso il Giudice che ha emesso la sentenza passata in giudicato e deve essere trattata dalla Corte di Appello competente in camera di consiglio ai sensi dell&#8217;art. 127 c.p.p., pena la violazione del diritto di difesa.<br />
<strong>(Cass. Sez. 4^ Penale, sentenza 19 dicembre 2019 &#8211; 10 febbraio 2020, n. 5356)</strong><br />
<span id="more-5857"></span><br />
Come già specificato in autorevoli sentenze della Suprema Corte, il disposto della norma di cui all&#8217;art. 629 bis c.p.p. (precedentemente 625 ter c.p.p.) deve essere letto in combinazione con l’art. 420-bis c.p.p. (nel testo novellato dalla L. n. 67 del 2014) che al comma 2, nella parte qui di interesse, così dispone: &#8220;Salvo quanto previsto dall’art. 420-ter, il giudice procede altresì in assenza dell’imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio&#8230; nonché nel caso in cui l’imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell’avviso dell’udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo&#8221;.<br />
In sostanza, come è stato correttamente evidenziato anche in una relazione al riguardo redatta dall’Ufficio del Massimario di questa Corte Suprema, sul piano generale, la disciplina introdotta dalla L. n. 67 del 2014 si articola avendo come riferimento tre categorie di situazioni, e cioè che al momento della costituzione delle parti, in sede di udienza preliminare o dibattimentale:</p>
<ol>
<li style="text-align: justify;">vi sia la prova certa della conoscenza da parte dell’imputato della data della udienza e questi abbia espressamente rinunciato a parteciparvi;</li>
<li style="text-align: justify;">non vi sia la prova certa della conoscenza dell’imputato della data della udienza, ma, al contempo, vi siano una serie di &#8220;fatti o atti&#8221; da cui si fa discendere, direttamente o indirettamente, la prova che l’imputato sia a conoscenza della esistenza del procedimento penale nei suoi riguardi;</li>
<li style="text-align: justify;">non vi sia la prova certa della conoscenza da parte dell’imputato nè della data dell’udienza, nè della esistenza del procedimento penale.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">In riferimento alla situazione sub 1), ove si abbia la prova certa della conoscenza da parte dell’imputato della data della udienza e vi sia rinuncia ad assistervi, il processo potrà essere celebrato in assenza.<br />
Quando, invece, in relazione alla situazione sub 2), si abbia la prova della sola conoscenza da parte dell’imputato della esistenza del procedimento penale, il novellato art. 420-bis c.p.p., c.p.p., fa conseguire la possibilità di celebrare il processo in assenza, ma, al contempo, prevede rimedi restitutori ove si dimostri la &#8220;incolpevole&#8221; mancata conoscenza della celebrazione del processo (art. 420-bis c.p.p., comma 4).<br />
Alla terza situazione consegue la sospensione del processo (art. 420-quater c.p.p.).<br />
D’altra parte, la L. n. 67 del 2014 non è intervenuta sul sistema delle notificazioni, sicché sono estranee al tema della conoscenza del processo le questioni, regolate dall’art. 420 c.p.p., comma 2, concernenti la regolare citazione delle parti, cui corrisponde correlativamente nella fase esecutiva il rimedio di cui all’art. 670 c.p.p. (in tal caso il giudice dell’esecuzione è chiamato ad accertare se &#8220;il provvedimento manca o non è divenuto esecutivo&#8221;, valutando &#8220;anche nel merito l’osservanza delle garanzie previste nel caso di irreperibilità del condannato&#8221;).</p>
<p><a href="https://www.osservatoriopenale.it/wp-content/uploads/2020/02/5356-2020.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><span class="td_text_highlight_marker_red td_text_highlight_marker"><strong>Testo integrale sentenza</strong></span></a></p>
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		<item>
		<title>Spazzacorrotti e fase esecutiva: regime intertemporale</title>
		<link>https://www.osservatoriopenale.it/spazzacorrotti-e-fase-esecutiva-regime-intertemporale/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Debora Zagami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2019 19:13:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Da leggere]]></category>
		<category><![CDATA[SORVEGLIANZA]]></category>
		<category><![CDATA[esecuzione]]></category>
		<category><![CDATA[spazzacorrotti]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Interessante pronuncia della Corte Suprema di Cassazione sulla inapplicabilità della legge 31 gennaio 2019 n. 3 (c.d. Spazzacorrotti) ai procedimenti esecutivi nei quali, all’entrata in vigore della nuova normativa, era già stato emesso l’ordine di esecuzione con sospensione della pena. L’ordine di esecuzione, il decreto di sospensione e la domanda di misura alternativa sono attività [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Interessante pronuncia della Corte Suprema di Cassazione sulla inapplicabilità della legge 31 gennaio 2019 n. 3 (c.d. Spazzacorrotti) ai procedimenti esecutivi nei quali, all’entrata in vigore della nuova normativa, era già stato emesso l’ordine di esecuzione con sospensione della pena.<br />
<span id="more-5798"></span><br />
L’ordine di esecuzione, il decreto di sospensione e la domanda di misura alternativa sono attività processuali funzionalmente collegate in una sequenza processuale necessaria e inscindibile.<br />
La fattispecie complessa – che si genera con l’emissione dell’ordine di esecuzione e del relativo decreto – secondo la normativa vigente al momento dell’emissione produce poteri e facoltà nella sfera dell’esecutando che non possono essere unilateralmente modificati o sottratti attraverso interventi postumi, sia pur assunti in forza di quadri normativi sopravvenuti, ma privi di regole transitorie.<br />
L’indicata sequenza processuale apre all’esercizio di facoltà acquisite alla sfera giuridica del destinatario e, come tali, non più retrattabili.<br />
<strong>(Cass. Penale Sez. 1^, sentenza 20 settembre &#8211; 28 novembre 2019, n. 48499)</strong></p>
<p><a href="https://www.osservatoriopenale.it/wp-content/uploads/2019/12/48499-2019.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><span class="td_text_highlight_marker_yellow td_text_highlight_marker"><strong>Testo sentenza (Avv. Giuseppina Ferro)</strong></span></a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sospensione dell&#8217;esecuzione, requisisti</title>
		<link>https://www.osservatoriopenale.it/sospensione-dellesecuzione-requisisti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Debora Zagami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2018 11:07:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Da leggere]]></category>
		<category><![CDATA[SORVEGLIANZA]]></category>
		<category><![CDATA[esecuzione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Tribunale di Sorveglianza di Milano, dopo avere rigettato la richiesta dell&#8217;affidamento in prova al servizio sociale e nelle more della decisione del ricorso per Cassazione presentato dalla difesa, ha sospeso l&#8217;esecuzione della propria ordinanza ritenendo sussistenti entrambi i requisiti richiesti dalla norma: il fumus boni iuris e il periculum in mora. (Tribunale Sorveglianza di [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il Tribunale di Sorveglianza di Milano, dopo avere rigettato la richiesta dell&#8217;affidamento in prova al servizio sociale e nelle more della decisione del ricorso per Cassazione presentato dalla difesa, ha sospeso l&#8217;esecuzione della propria ordinanza ritenendo sussistenti entrambi i requisiti richiesti dalla norma: il fumus boni iuris e il periculum in mora.<br />
<strong>(Tribunale Sorveglianza di Milano, ordinanza 10-11 luglio 2018, in proc. 5973)</strong><br />
<span id="more-4100"></span><br />
<a href="http://www.osservatoriopenale.it/wp-content/uploads/2018/07/2018_5973_tds.pdf" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #ff9900;"><strong>Testo integrale ordinanza</strong></span></a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sospensione esecuzione pena nei confronti dei minorenni</title>
		<link>https://www.osservatoriopenale.it/sospensione-esecuzione-pena-nei-confronti-dei-minorenni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Debora Zagami]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2017 17:21:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Minorenni]]></category>
		<category><![CDATA[PROCEDURA PENALE]]></category>
		<category><![CDATA[esecuzione]]></category>
		<category><![CDATA[minorenni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.osservatoriopenale.it/?p=3625</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 656, co. 9, lett. A) c.p.p. per violazione dell’art. 31, co. 2, Cost., nel suo collegamento con l’art. 27, co. 3, Cost., nella parte in cui non consente la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva nei confronti dei minorenni condannati per i delitti ivi elencati. (Corte Costituzionale, sentenza [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 656, co. 9, lett. A) c.p.p. per violazione dell’art. 31, co. 2, Cost., nel suo collegamento con l’art. 27, co. 3, Cost., nella parte in cui non consente la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva nei confronti dei minorenni condannati per i delitti ivi elencati.<br />
<strong><span style="color: #000000;">(Corte Costituzionale, sentenza 22 febbraio &#8211; 28 aprile 2017, n. 90)</span></strong><br />
<span id="more-3625"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800080;"><strong><a href="http://www.osservatoriopenale.it/wp-content/uploads/2017/09/90_2017.pdf">Testo integrale sentenza</a><a href="http://www.osservatoriopenale.it/wp-content/uploads/2017/09/90_2017.pdf"></a></strong></span></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.osservatoriopenale.it/sospensione-esecuzione-pena-nei-confronti-dei-minorenni/">Sospensione esecuzione pena nei confronti dei minorenni</a> proviene da <a href="https://www.osservatoriopenale.it">Osservatorio Penale</a>.</p>
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