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	<title>cartucce Archivi - Osservatorio Penale</title>
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	<title>cartucce Archivi - Osservatorio Penale</title>
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		<title>Impossessamento di cartucce a salve: reato configurabile</title>
		<link>https://www.osservatoriopenale.it/impossessamento-di-cartucce-a-salve-reato-configurabile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcello Bertucci]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2014 16:54:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Delitti e Contravvenzioni]]></category>
		<category><![CDATA[DIRITTO PENALE]]></category>
		<category><![CDATA[cartucce]]></category>
		<category><![CDATA[militare]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le cartucce a salve non vanno ricomprese tra gli oggetti di armamento menzionati nell&#8217;art. 164 c.p.m.p., tutti riconducibili al concetto di complesso di mezzi e di strutture dotate di una specifica potenzialità offensiva ma devono essere ricomprese nella categoria delle &#8220;altre cose destinate ad uso militare&#8221; di cui all&#8217;art. 166 c.p.m.p.. Pertanto, in caso di [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Le cartucce a salve non vanno ricomprese tra gli oggetti di armamento menzionati nell&#8217;art. 164 c.p.m.p., tutti riconducibili al concetto di complesso di mezzi e di strutture dotate di una specifica potenzialità offensiva ma devono essere ricomprese nella categoria delle &#8220;altre cose destinate ad uso militare&#8221; di cui all&#8217;art. 166 c.p.m.p..<br />
Pertanto, in caso di impossessamento, da parte di un militare, di cartucce per l&#8217;addestramento la sanzione da applicarsi non è quella stabilita dall&#8217;art. 164 del cod. pen. mil. di pace, bensì quella prevista dal successivo art. 165.<br />
<strong>(Cass. pen. Sez. I, 30 gennaio 2013, n. 6834)</strong></div>
<p><span id="more-1140"></span></p>
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE PRIMA PENALE</div>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. GIORDANO Umberto &#8211; Presidente &#8211;<br />
Dott. MAZZEI Antonella P. &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. CAPRIOGLIO Piera M. &#8211; rel. Consigliere &#8211;<br />
Dott. ROCCHI Giacomo &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. SANTALUCIA Giuseppe &#8211; Consigliere &#8211;<br />
ha pronunciato la seguente:</p>
<div style="text-align: center;">Sentenza</div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso proposto da:<br />
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA;<br />
nei confronti di:<br />
OMISSIS;<br />
avverso la sentenza n. 33/2011 TRIBUNALE MILITARE di ROMA, del 11/11/2011;<br />
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;<br />
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/01/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO;<br />
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Flamini Luigi Maria che ha concluso per l&#8217;annullamento con rinvio;<br />
Udito il difensore<br />
1. Con sentenza del giorno 11.11.2011 il Tribunale militare di Roma dichiarava non luogo a procedere nei confronti di L.G., per difetto di condizione di procedibilità, in ordine al reato a lui ascritto di ritenzione aggravata di oggetto di munizionamento militare ed in particolare di una cartuccia a salve da esercitazione cal. 7,62 NATO. Ad opinione del tribunale, non sussistevano dubbi quanto alla materialità del fatto, essendo stato trovato l&#8217;imputato in possesso della cartuccia suindicata, a seguito di perquisizione; veniva però rilevato che le cartucce a salve non possono rientrare tra gli oggetti di armamento, menzionati nell&#8217;art. 164 c.p.m.p., non avendo potenzialità offensiva, cosicchè la sanzione per tale tipo di condotta è quella prevista non dall&#8217;art. 164, ma dall&#8217;art. 165 cpmp, vale a dire la reclusione fino a sei mesi. Di conseguenza in applicazione dell&#8217;art. 260 c.p.m.p., comma 2 la punibilità per tale reato è subordinata alla richiesta del comandante del corpo da cui dipende il militare, richiesta che nel caso di specie difettava, cosicchè veniva rilevato il difetto di procedibilità.<br />
2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso immediato per cassazione il Procuratore Militare della Repubblica presso il Tribunale di Roma, per dedurre erronea applicazione della legge penale: il tribunale avrebbe errato, riqualificando il reato, nel fare esclusivo riferimento alla potenzialità offensiva della munizione, laddove occorreva invece fare conto con la classificazione amministrativa dell&#8217;oggetto materiale, che pacificamente è oggetto di munizionamento ed altrettanto pacificamente è destinato ad uso militare. Nell&#8217;ambito penale militare del resto il combinato disposto degli artt. 164 e 166 c.p.m.p. delinea un reato di natura plurioffensiva, non essendo la previsione destinata alla sola prevenzione di reati di ordine pubblico ma anche alla salvaguardia dell&#8217;integrità delle dotazioni delle forze armate. Tale ricostruzione sarebbe confermata, secondo il ricorrente, dal dato letterale della norma incriminatrice laddove esige che l&#8217;oggetto della &#8220;ritenzione&#8221; non abbia cessato di essere destinato all&#8217;impiego da parte del reparto delle FF.AA. cui era stato originariamente assegnato.<br />
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.<br />
La sentenza impugnata ha invero fatto proprio l&#8217;insegnamento della prevalente giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1^, 16.3.2000, n. 5982 e Sez. 1^ 3.4.1995, n. 5208) secondo cui le cartucce a salve non vanno ricomprese tra gli oggetti di armamento menzionati nell&#8217;art. 164 c.p.m.p., tutti riconducibili al concetto di complesso di mezzi e di strutture dotate di una specifica potenzialità offensiva.<br />
Tale requisito, infatti, non è riscontrabile nelle cartucce a salve impiegate per l&#8217;addestramento, che devono essere ricomprese nella categoria delle &#8220;altre cose destinate ad uso militare&#8221; di cui all&#8217;art. 166 c.p.m.p..<br />
Il Collegio ritiene questa interpretazione più persuasiva di quella adottata da altra pronuncia di questa Corte (Sez. 1^, 30.1.2004, n. 6239) essendo insito nel concetto stesso di &#8220;armamento&#8221; cui l&#8217;art. 165 c.p.m.p. fa riferimento un&#8217;attitudine all&#8217;offesa che nelle cartucce a salve da esercitazione all&#8217;evidenza manca; e d&#8217;altra parte anche l&#8217;art. 165 c.p.m.p. applicabile nel caso di specie è posto a salvaguardia della integrità delle dotazioni delle forze armate.</div>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>rigetta il ricorso.</p>
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