In caso di definizione con il “patteggiamento” del procedimento per il reato di cui all’art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, è possibile procedere alla confisca del denaro sequestrato anche nel caso delle ipotesi di confisca facoltativa previste dal comma 1 dell’art. 240 c.p., mentre il denaro è altresì obbligatoriamente sequestrabile (salvo che venga ritenuta l’ipotesi di cui al comma 5 dellarticolo 73 del D.P.R. 309/1990) ex articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, allorquando il condannato non possa giustificarne la provenienza

Ne consegue che, quando la provenienza della somma di denaro non sia riconducibile con immediatezza alla condotta come contestata nell’imputazione, permane l’obbligo del giudice del “patteggiamento” di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la relativa confisca, quantomeno in ordine al parametro dell’inattendibilità delle giustificazioni fornite sulla sua provenienza, senza che la caratteristica di sinteticità della motivazione, tipica del rito, si possa estendere all’applicazione della misura di sicurezza.
(Cass. Pen. Se. VI, 28 maggio – 5 giugno 2009, n. 23504, ric. Gagliardi)

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