Anche con riguardo all’ipotesi delle coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sia ricavabile sostanza stupefacente è configurabile la corcostanza attenuante di cui all’articolo 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990, la quale deve essere determinata ina base agli stessi criteri valevoli per le ipotesi di produzione o traffico illecito di stupefacente.
(Cass. penale, sez. VI, sentenza 2 dicembre – 17 gennaio 2011, n. 817)

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