Qualora sia proposta opposizione dalla persona offesa alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, il Gip, ai sensi dell’art. 410 c.p.p., può disporre l’archiviazione de plano esclusivamente in presenza di due precise condizioni che legittimano la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione: a) l’omessa indicazione dell’oggetto della investigazione suppletiva; b) l’infondatezza della notizia di reato. Condizioni della cui sussistenza si deve dare adeguata motivazione, che non può risolversi nella mera sintetica riproduzione del dettato normativo.

In particolare, con riferimento all’indicazione dell’investigazione suppletiva, al giudice compete di valutare solo la specificità della richiesta, quanto al tema e della fonte di prova, ma non anche la rilevanza delle indagini richieste, onde non può ravvisarsi la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione in ragione della “inutilità” di tali mezzi di prova, giacché in tal caso deve procedersi con rito camerale.
(Cass. Penale Sez. VI, sentenza 27 aprile – 17 maggio 2010, n. 18657)

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