Nel caso di omessa rinnovazione, in primo grado, delle prove assunte da un collegio giudicante diverso da quello che ha poi pronunciato la sentenza, è legittimo che a detta rinnovazione provveda il giudice d’appello come pure che, trattandosi di prove testimoniali, il pubblico ministero, nel corso del rinnovato esame dei testimoni, si serva, per contestazioni, delle dichiarazioni da essi rese in occasione della precedente assunzione.
(Cass. Penale Sez. V, sentenza 29 aprile – 23 settembre 2014, n. 38734)


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