Non costituisce fatto nuovo, idoneo a superare lo sbarramento del giudicato cautelare conseguente alla decisione del Tribunale del riesame, la valutazione diversa, data ai medesimi fatti, da parte di altro giudice del riesame per la posizione di un coindagato.
(Cass. Sezione III Penale, 9 giugno – 6 luglio 2011, n. 26385)


Corte Suprema di Cassazione
Sezione Terza Penale
Sentenza 9 giugno – 6 luglio 2011, n. 26385

sul ricorso proposto da:
Avv. Terranova Giorgio, difensore di fiducia di Sc. Nu. , n. a (OMESSO);
avverso l’ordinanza in data 21.10.2010 del Tribunale di Napoli, con la quale e’ stato rigettato l’appello proposto dallo Sc. avverso l’ordinanza del G.I.P. del medesimo Tribunale in data 6.7.2010 che aveva respinto la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell’indagato, Avv. Terranova Giorgio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli ha rigettato l’appello proposto da Sc. Nu. avverso l’ordinanza del G.I.P. del medesimo Tribunale in data 6.7.2010, con la quale era stata respinta la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere, applicata allo Sc. quale indagato del reato di cui agli articolo 110, 81 cpv. e 513 bis c.p. e al Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7. L’imputazione di cui agli articoli citati era stata formulata nei confronti dell’indagato per avere agito in concorso con numerose altre persone, quale referente del sodalizio mafioso “Ercolano Santapaola”, operante a (OMISSIS) e zone limitrofe, unitamente ad altro sodalizio mafioso e ad esponenti del cosiddetto clan dei Casalesi, operante in (OMESSO), per condizionare le attivita’ di trasporto su gomma tra i mercati ortofrutticoli all’ingrosso della (OMESSO) e quelli delle Province di (OMESSO), assoggettando le attivita’ di accesso, carico e scarico dei prodotti ortofrutticoli alle regole monopolistiche fissate dalle indicate organizzazioni criminali.
Secondo l’ipotesi dell’accusa, i citati sodalizi mafiosi avrebbero raggiunto un accordo per imporre quale unica azienda operante nel settore del trasporto ortofrutticolo tra la (OMISSIS), la (OMISSIS) ed il basso Lazio la ditta ” Pa. Tr. s.n.c.” ovvero altre ditte designate dalla Pa. .
In estrema sintesi, con riferimento alla istanza dell’indagato l’ordinanza ha estesamente riportato le risultanze indiziarie, costituite da dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, da intercettazioni ambientali e telefoniche sulle quali si era formato il cosiddetto giudicato cautelare relativo alla misura custodiate applicata allo Sc. .
Il Tribunale della liberta’ ha, poi, escluso che gli elementi nuovi addotti a sostegno della richiesta di revoca della misura cautelare, costituiti dal provvedimento con il quale lo stesso Tribunale della liberta’ aveva disposto la scarcerazione dei coindagati Fi. Or. e Er. Vi. , nonche’ le informazioni assunte dal difensore dello Sc. ex articolo 391 c.p.p. fossero idonei a scalfire il quadro indiziario a carico dell’indagato.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore dello Sc. , che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.
Si deduce che il Tribunale della liberta’, dopo avere riportato integralmente il contenuto delle precedenti statuizioni, ha illogicamente sminuito il valore degli elementi nuovi addotti dalla difesa dell’indagato.
In particolare, si sostiene che l’ordinanza risulta illogica con riferimento alla portata del provvedimento che ha revocato la misura cautelare nei confronti del Fi. , attribuendo ad esso un significato individualizzante, mentre detto provvedimento risulta fondato su considerazioni in diritto destinate ad escludere la sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato (articolo 513 bis c.p.), sicche’ si palesa illogica l’affermazione secondo la quale l’ordinanza emessa nei confronti del Fi. non esplica alcun effetto sulla posizione dello Sc. .
Sul punto si osserva che il Tribunale ha illogicamente continuato ad attribuire valore indiziario al contenuto delle conversazioni tra presenti intercettate che erano state poste a fondamento anche della misura a carico del Fi. , poi revocata.
Si denuncia, infine, totale mancanza di motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze delle indagini difensive con riferimento alle dichiarazioni rese da Ap.En. , ossia da colui che secondo la pubblica accusa sarebbe stato contattato dallo Sc. proprio al fine di costringerlo a cambiare ditta di autotrasporti. Analogamente l’ordinanza ha omesso di valutare le dichiarazioni rese al difensore da Ba.Ro. e, cioe’, da colui che accompagno’ lo Sc. presso la ditta ” Fu. Il ricorso non e’ fondato.
Il Tribunale del riesame ha puntualmente osservato che si e’ formato il giudicato cautelare in ordine alla valutazione delle risultanze delle indagini nei confronti dello Sc. , estesamente riportate nel provvedimento impugnato, ed alla conseguente sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, sicche’ si palesa evidente che non puo’ costituire fatto nuovo, idoneo a inficiare il predetto giudicato cautelare, una diversa valutazione delle medesime risultanze da parte di altro organo giudicante ancora in sede di riesame e, peraltro, afferenti ad un soggetto diverso dall’indagato.
L’ordinanza impugnata, inoltre, ha rilevato che il provvedimento citato dal ricorrente non mette in dubbio la fondatezza del costrutto accusatorio nel suo complesso, ma solo il coinvolgimento dell’indagato Fi. nelle condotte criminose attribuitegli ovvero esclude la sussistenza dei gravi indizi a carico di detto indagato in relazione a tali condotte.
Quanto alle informazioni assunte dalla difesa dell’indagato, ai sensi dell’articolo 391 bis c.p.p., le stesse sono state puntualmente prese in esame dall’ordinanza impugnata, nel loro complesso e con particolare riferimento a quelle rese da Ba. Ro. .
Il Tribunale della liberta’, pero’, ne ha svalutato la rilevanza e la idoneita’ ad inficiare il quadro indiziario, osservando che le stesse provengono da soggetti che risultano in genere essere stati vittime delle condotte criminose e che “e’ inconfutabile che nessuno dei soggetti vittima di imposizione abbia in qualche modo denunciato le minacce subite”, con valutazione di merito, immune da vizi logici, che, percio’, si sottrae al sindacato in sede di legittimita’.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente, a norma dell’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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