In tema di liquidazione del compenso al difensore d’ufficio, il provvedimento reiettivo (nella specie: in difetto del previo esperimento delle procedure esecutive in danno della parte assistita) non è suscettibilie di acquisire valore di giudicato, trattandosi di provvedimento emesso “allo stato degli atti”, ne consegue che la relativa istanza, in presenza di utili sopravvenienze (nella specie, a seguito di esito infruttuoso delle suddette procedure esecutive) è riproponibile.
(Cass. Pen. Sez. IV, 16 aprile 2008, n. 15740 – ric. Cristofori e altro)