Le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice d’appello, in caso di riforma della sentenza assolutoria sulla base di un diverso apprezzamento delle dichiarazioni – di natura decisiva – rese dal perito o dal consulente tecnico dinanzi al primo giudice, ha l’obbligo di procedere alla rinnovazione dell’esame dello stesso in quanto prova dichiarativa, mentre un tale obbligo non sussiste qualora un siffatto diverso apprezzamento abbia ad oggetto la relazione del perito acquisita in primo grado senza l’effettuazione dell’esame.
(Cass. Sezioni Unite Penali, sentenza 21 dicembre 2018 – 2 aprile 2019, n. 14426)

Testo integrale sentenza

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