Con le sentenze 44624 e 44625, entrambe depositate il 24 novembre 2015 ed entrambe a firma del Consigliere Patrizia Piccialli, le Sezioni Unite risolvono i contrasti esistenti in tema di rifiuto a sottoporsi all’esame alcolemico e dettano i seguenti principi di diritto:

al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, disciplinato dall’art. 186 C.d.S. non si applica il raddoppio della durata della sospensione della patente di guida previsto dall’art. 186, comma 2 lett. c) allorquando il veicolo condotto dall’imputato appartenga a persona estranea al reato; l’aggravante di aver provocato un incidente stradale non è configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza.

Testo integrale sentenza 44624/2015

Testo integrale sentenza 44625/2015