In tema di colpa medica, nell’attività chirurgica di équipe tutti i soggetti partecipanti sono tenuti a esercitare il controllo sul buon andamento dell’intervento chirurgico e in particolare tutti i soggetti intervenuti all’atto operatorio devono partecipare ai controlli volti a fronteggiare il frequente e grave rischio di lasciare nel corpo del paziente oggetti estranei, conseguendone che non è neppure consentita la delega delle proprie incombenze agli altri componenti, perché ciò vulnererebbe il carettere plurale, integrato, del controllo, che ne accresce l’affidabilità.

E ciò vale, in generale, per tutte le fasi dell’intervento chirurgico in cui l’attività di équipe è corale, riguardando quelle fasi dell’intervento chirurgico in cui ognuno esercita e deve esercitare il controllo sul buon andamento dello stesso.
Diverso discorso deve farsi, invece, per quelle fasi in cui, distinti nettamente, nell’ambito di un’operazione chirurgica, i ruoli e i compiti di ciuscun elemento dell’équipe, dell’errore o dell’omissione ne può rispondere solo il singolo operatore che abbia in quel momento la direzione dell’intervento o che abbia commesso un errore riferibile alla sua specifica competenza medica: l’anestetista, per intendersi, non potrà certo rispondere dell’errore del chirurgo, come questi non risponderà di una inidonea somministrazione di anestetico da parte del primo.
(Da queste premesse, relativamente a un addebito di lesioni colpose in danno di un paziente cui, durante un intervento chirurgico, era stata negligentemente dimenticata nell’addome una pezza laparotomica, è stato rigettato il ricorso presentato dall’aiuto-chirurgo, il quale sosteneva che del fatto doveva rispondere il primario che aveva eseguito personalmente l’atto operatorio).
(Cass. Sez. IV, 18 giugno – 21 settembre 2009, n. 36580)

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