L’art. 629-bis c.p.p. stabilisce espressamente che il condannato con sentenza passata in giudicato può chiedere la rescissione del giudicato qualora provi che l’assenza è stata dovuta ad una “incolpevole” mancata conoscenza della celebrazione del processo.
La richiesta di rescissione deve essere presentata entro trenta giorni dalla conoscenza del processo presso il Giudice che ha emesso la sentenza passata in giudicato e deve essere trattata dalla Corte di Appello competente in camera di consiglio ai sensi dell’art. 127 c.p.p., pena la violazione del diritto di difesa.
(Cass. Sez. 4^ Penale, sentenza 19 dicembre 2019 – 10 febbraio 2020, n. 5356)

Come già specificato in autorevoli sentenze della Suprema Corte, il disposto della norma di cui all’art. 629 bis c.p.p. (precedentemente 625 ter c.p.p.) deve essere letto in combinazione con l’art. 420-bis c.p.p. (nel testo novellato dalla L. n. 67 del 2014) che al comma 2, nella parte qui di interesse, così dispone: “Salvo quanto previsto dall’art. 420-ter, il giudice procede altresì in assenza dell’imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio… nonché nel caso in cui l’imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell’avviso dell’udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo”.
In sostanza, come è stato correttamente evidenziato anche in una relazione al riguardo redatta dall’Ufficio del Massimario di questa Corte Suprema, sul piano generale, la disciplina introdotta dalla L. n. 67 del 2014 si articola avendo come riferimento tre categorie di situazioni, e cioè che al momento della costituzione delle parti, in sede di udienza preliminare o dibattimentale:

  1. vi sia la prova certa della conoscenza da parte dell’imputato della data della udienza e questi abbia espressamente rinunciato a parteciparvi;
  2. non vi sia la prova certa della conoscenza dell’imputato della data della udienza, ma, al contempo, vi siano una serie di “fatti o atti” da cui si fa discendere, direttamente o indirettamente, la prova che l’imputato sia a conoscenza della esistenza del procedimento penale nei suoi riguardi;
  3. non vi sia la prova certa della conoscenza da parte dell’imputato nè della data dell’udienza, nè della esistenza del procedimento penale.

In riferimento alla situazione sub 1), ove si abbia la prova certa della conoscenza da parte dell’imputato della data della udienza e vi sia rinuncia ad assistervi, il processo potrà essere celebrato in assenza.
Quando, invece, in relazione alla situazione sub 2), si abbia la prova della sola conoscenza da parte dell’imputato della esistenza del procedimento penale, il novellato art. 420-bis c.p.p., c.p.p., fa conseguire la possibilità di celebrare il processo in assenza, ma, al contempo, prevede rimedi restitutori ove si dimostri la “incolpevole” mancata conoscenza della celebrazione del processo (art. 420-bis c.p.p., comma 4).
Alla terza situazione consegue la sospensione del processo (art. 420-quater c.p.p.).
D’altra parte, la L. n. 67 del 2014 non è intervenuta sul sistema delle notificazioni, sicché sono estranee al tema della conoscenza del processo le questioni, regolate dall’art. 420 c.p.p., comma 2, concernenti la regolare citazione delle parti, cui corrisponde correlativamente nella fase esecutiva il rimedio di cui all’art. 670 c.p.p. (in tal caso il giudice dell’esecuzione è chiamato ad accertare se “il provvedimento manca o non è divenuto esecutivo”, valutando “anche nel merito l’osservanza delle garanzie previste nel caso di irreperibilità del condannato”).

Testo integrale sentenza

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.